In sintesi
- La polizza di carico e la polizza ricevuto per l'imbarco vengono emesse in due originali: uno per il vettore (non trasferibile) e uno per il caricatore (trasferibile).
- L'originale del vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.
- L'originale del caricatore è sottoscritto dal vettore (o raccomandatario o comandante) e attribuisce al legittimo possessore il diritto alla consegna delle merci.
- Il possessore legittimato dell'originale trasferibile ha anche il possesso giuridico delle merci e il diritto di disporne mediante girata o cessione del titolo.
- La legittimazione del possessore è disciplinata dall'art. 467, che distingue le modalità in base alla tipologia del titolo (portatore, ordine, nominativo).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 463 Codice della Navigazione — Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il sistema degli originali: bilancio tra interessi del vettore e del caricatore
L'art. 463 del Codice della navigazione regola uno degli aspetti strutturali del sistema documentale del trasporto marittimo: la bipartizione in due originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco. Ogni polizza esiste in due esemplari che svolgono funzioni distinte e asimmetriche: uno rimane nella disponibilità del vettore come prova del contratto e del ricevimento delle merci; l'altro viene consegnato al caricatore e costituisce il vero e proprio titolo di credito rappresentativo delle merci.
La distinzione tra i due originali riflette la duplice natura della polizza di carico: da un lato documento contrattuale che prova l'accordo di trasporto; dall'altro titolo rappresentativo che incorpora il diritto alla consegna delle merci e ne consente la circolazione commerciale durante il viaggio marittimo, senza che le merci fisicamente si spostino prima dell'arrivo nel porto di destinazione.
L'originale del vettore: caratteristiche e funzione
L'originale trattenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore (o da un suo rappresentante munito di procura) e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. Questo originale funge da prova scritta del contratto di trasporto e del ricevimento delle merci: il vettore può esibire il proprio originale per dimostrare le condizioni pattuite, in particolare ove sorgano contestazioni sulla natura o qualità delle merci consegnate. Non potendo circolare, l'originale del vettore non attribuisce alcun diritto reale sulle merci: è un documento strettamente probatorio e non un titolo.
L'originale del caricatore: la polizza come titolo di credito
L'originale rilasciato al caricatore ha una natura radicalmente diversa: è sottoscritto dal vettore (o dal raccomandatario o dal comandante) e attribuisce al possessore legittimato ai sensi dell'art. 467 tre distinti diritti: (i) il diritto alla consegna delle merci nel porto di destinazione; (ii) il possesso giuridico delle merci durante il trasporto; (iii) il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo.
Quest'ultima facoltà è quella che conferisce alla polizza la sua rilevanza commerciale: il caricatore-esportatore può vendere le merci 'in transito' girando la polizza all'acquirente, che diventa legittimato alla consegna senza che le merci debbano tornare fisicamente al mittente. Si tratta di uno strumento fondamentale nel commercio internazionale, utilizzato in combinazione con le lettere di credito documentarie nei pagamenti internazionali (crediti documentari ex art. 5 URC 600).
Natura giuridica della polizza come titolo di credito rappresentativo
La polizza di carico è generalmente classificata tra i titoli di credito rappresentativi (o titoli reali): il possesso del titolo equivale al possesso delle merci, e chi è legittimato in base al titolo è anche legittimato a esercitare i diritti reali sulle merci ivi rappresentate. Questa qualificazione comporta l'applicazione delle norme sui titoli di credito in senso lato (artt. 1992 e ss. c.c.), con i necessari adattamenti derivanti dalla disciplina speciale del codice della navigazione.
Il carattere rappresentativo distingue la polizza da altri documenti di trasporto — come la lettera di vettura nel trasporto terrestre — che svolgono una funzione meramente probatoria e non attribuiscono al possessore un diritto reale sulle merci. In ambito internazionale, la distinzione è recepita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di trasporto internazionale di merci total o parzialmente per mare (Regole di Rotterdam, 2008), anche se queste non sono state ancora universalmente ratificate.
Coordinamento con l'art. 467 e con le norme sui titoli di credito
L'art. 463 rinvia espressamente all'art. 467 per la disciplina della legittimazione del possessore, che varia a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo. Il coordinamento è essenziale: un possessore che non sia legittimato secondo le modalità previste dall'art. 467 non può pretendere la consegna delle merci dal vettore, anche se materialmente detiene il documento. Il vettore che consegni le merci a chi non sia legittimato ai sensi dell'art. 467 risponde nei confronti del legittimo titolare del diritto.
Casi pratici
Caso 1: Circolazione dell'originale caricatore in una vendita internazionale
Tizio, esportatore italiano di macchinari, riceve la polizza di carico all'ordine e la gira a favore di Caio, banca dell'importatore, come garanzia del pagamento del prezzo. Caio consegna la polizza all'importatore Sempronio solo dopo aver ricevuto il pagamento: Sempronio si reca al porto di Rotterdam e ottiene la consegna dei macchinari presentando la polizza con la serie continua di girate, come richiesto dall'art. 467.
Caso 2: Vettore che consegna le merci senza ritiro dell'originale trasferibile
Caio, vettore, consegna il carico di Tizio a Sempronio nel porto di Amburgo senza richiedere la presentazione dell'originale trasferibile della polizza di carico, credendo in buona fede a un ordine verbale del caricatore. Nel frattempo, Tizio aveva già girato la polizza a un terzo acquirente: Caio risponde dei danni nei confronti del terzo legittimato, non avendo verificato la legittimazione ex art. 467.
Caso 3: Distinzione tra originale vettore e originale caricatore in un contenzioso
Sorge una controversia tra il vettore Tizio e il caricatore Sempronio sulla quantità di merci effettivamente consegnata. Tizio esibisce il proprio originale — sottoscritto da Sempronio — in cui la quantità è indicata con riserva; Sempronio esibisce l'originale caricatore — sottoscritto da Tizio — privo di riserve. Il tribunale marittimo deve valutare la prevalenza dell'uno sull'altro, tenendo conto che l'originale caricatore fa prova delle indicazioni in esso contenute ex art. 462 nei confronti dei terzi.
Domande frequenti
Quanti originali vengono emessi per una polizza di carico?
Vengono emessi due originali: uno per il vettore, che non è trasferibile e viene sottoscritto dal caricatore, e uno per il caricatore, che è trasferibile e viene sottoscritto dal vettore.
Quali diritti attribuisce l'originale della polizza rilasciato al caricatore?
Attribuisce tre diritti: il diritto alla consegna delle merci nel porto di destinazione, il possesso giuridico delle merci durante il viaggio, e il diritto di disporne tramite girata o cessione del titolo.
Il vettore può consegnare le merci senza vedere l'originale trasferibile della polizza?
No, salvo casi eccezionali e con garanzie adeguate: consegnare le merci a chi non esibisce la polizza originale espone il vettore a responsabilità nei confronti del legittimo possessore del titolo.
Cosa succede se il caricatore perde l'originale trasferibile della polizza?
Il codice della navigazione prevede la possibilità di ottenere duplicati ai sensi dell'art. 465, che però non attribuiscono i diritti dell'originale; in caso di perdita dell'originale unico, occorre ricorrere alle procedure di ammortamento previste dalla legge.
La polizza di carico è un titolo di credito?
Sì, è classificata tra i titoli di credito rappresentativi: il possesso del titolo equivale al possesso giuridico delle merci, consentendone la circolazione commerciale durante il trasporto senza spostamento fisico delle merci.
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