Autore: Andrea Marton

  • Comma 730 LB26: corrispettivi interventi Guardia costiera per co

    Comma 730 LB26: corrispettivi interventi Guardia costiera per co

    Comma 730 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; estende ai soccorsi marittimi della Guardia costiera la disciplina dei corrispettivi prevista dai commi 726 e 727.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per fissare criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di aggiornamento periodico delle tariffe. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l’evento, qualora l’intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

  • Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse. Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

  • Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

  • Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità da attuare con DPCM ai sensi dell'art. 7, L. 400/1988. Implementazione piattaforma INPS entro settembre 2026, con conseguenti provvedimenti tecnico-operativi dell'Istituto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l’istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’ articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all’articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 . Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all’INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinchè, entro il mese di settembre dell’anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell’anno 2026, 0,33 milioni di euro nell’anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l’anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti

    Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti

    Comma 187 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    187. La disposizione di cui al comma 186 si applica: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell’allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , c ) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 , che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

  • Comma 417 LB26: interpretazione «vendita al SSN» e canale diretto

    Comma 417 LB26: interpretazione «vendita al SSN» e canale diretto

    Comma 417 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    417. L’espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53 , e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 , si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

  • Art. 2 D.Lgs. 259/2003 – Definizioni

    Art. 2 D.Lgs. 259/2003 – Definizioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il ” Codice delle comunicazioni elettroniche ” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici torri,, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale; b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; c) Agenzia: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109., recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia; d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138; i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno; p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale; p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall’impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite un access point; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza; r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta; s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete; t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato; t-bis) identificazione univoca indiretta dell’utente: identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici; u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica; v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete; z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili; bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale; cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete; dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro; ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert; ff) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy; gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; ll) operatore: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa; oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; oo-bis) radio digitale: l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete; qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; una porzione di spettro radio armonizzato; rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati attività di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i attività di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico. tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete; uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”; bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche; ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza; ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell’interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell’attività di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato; lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località; nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente; ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48; rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea; aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti di fondi propri

    Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti di fondi propri

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

    a) 350 000 EUR;

    b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;

    c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

    Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva di attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti. Se l’emittente offre più di un token collegato ad attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token collegato ad attività. L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

    2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

    3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

    a) la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’emittente del token collegato ad attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

    b) la qualità e la volatilità della riserva di attività di cui all’articolo 36;

    c) i tipi di diritti riconosciuti dall’emittente del token collegato ad attività ai possessori del token collegato ad attività in conformità dell’articolo 39;

    d) i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva di attività, se quest’ultima include investimenti;

    e) il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token collegato ad attività;

    f) l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

    g) se del caso, la capitalizzazione di mercato del token collegato ad attività.

    4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

    5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’autorità competente dello Stato membro d’origine impone all’emittente del token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token collegato ad attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

    b) i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

    c) i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, tra cui, ma non solo: i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress. i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

    i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

    ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

    iii) i dispositivi di governance interna;

    iv) l’infrastruttura di dati pertinente;

    v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

    vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

    vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

    L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 9 L. 218/1995 – Giurisdizione volontaria

    Art. 9 L. 218/1995 – Giurisdizione volontaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 L. 354/1975 – Istruzione

    Art. 19 L. 354/1975 – Istruzione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione de corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
    Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

    Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
    Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.

    Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

    Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

    È favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

  • Art. 16 T.U. Espropriazione – Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo

    Art. 16 T.U. Espropriazione – Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita pressa l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

    2. In ogni caso, lo schema dell’atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.

    3. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 consente anche l’effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

    4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

    5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all’articolo 11, comma 2.

    6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

    7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

    8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

    9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.

    10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.

    11. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.

    12. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

    13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

    14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

  • Assegno di inclusione (ADI) e lavoro: cosa sapere

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’Assegno di Inclusione (ADI) ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità (minori, over 60, disabili, persone in carico ai servizi sociali). Il beneficio è condizionato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato e all’adesione al Patto di Attivazione Digitale (PAD). L’avvio di un’attività lavorativa non comporta automaticamente la perdita del beneficio, ma va comunicato: la compatibilità con il lavoro dipende dall’importo del reddito percepito.

    Riferimento normativo

    D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023; D.Lgs. 62/2024

    Tabella riepilogativa

    Assegno di inclusione (ADI) – requisiti essenziali
    Requisito Condizione
    Componente di fragilità nel nucleo Minore, over 60, disabile, o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata
    Residenza Cittadinanza UE o lungo soggiornante; residenza in Italia da almeno 5 anni (ultimi 2 continuativi)
    ISEE Soglia fissata dalla normativa vigente (verificare per l’anno di riferimento)
    Patrimonio immobiliare/mobiliare Entro limiti di legge (verificare normativa aggiornata)
    Adempimento Patto di Attivazione Digitale (PAD) + percorso personalizzato (servizi sociali o CPI)

    Chi può richiedere l'ADI e differenza con il vecchio RdC

    L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente in condizione di fragilità: minori di 18 anni, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni, o soggetti in carico ai servizi sociali per fragilità. A differenza del Reddito di Cittadinanza (abrogato), i nuclei composti solo da adulti «occupabili» non hanno diritto all’ADI ma possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Come funziona il percorso di attivazione

    Il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) tramite il portale INPS e seguire un percorso personalizzato: i nuclei con componenti fragili vengono presi in carico dai servizi sociali; i componenti attivabili (non fragili) devono invece iscriversi al Centro per l’Impiego e sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro.

    Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la riduzione o la decadenza dal beneficio.

    Compatibilità con il lavoro

    L’ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, entro i limiti di reddito stabiliti dalla normativa. Il beneficiario che avvia un lavoro dipendente o autonomo deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. Se il reddito supera la soglia prevista, il beneficio si riduce o decade. La normativa prevede una franchigia per incentivare il reinserimento lavorativo: verificare le condizioni aggiornate per l’anno di riferimento.

    Casi pratici

    Tizio – nucleo con figlio minore e reddito insufficiente

    Tizio ha un figlio di 8 anni e un ISEE sotto la soglia di legge: il nucleo ha diritto all’ADI. Tizio deve sottoscrivere il PAD, i componenti attivabili devono iscriversi al CPI. Se Tizio trova un lavoro part-time deve comunicarlo entro 30 giorni; il beneficio potrebbe ridursi ma non necessariamente decadere.

    Caia – adulta sola occupabile, non ha diritto all'ADI

    Caia è single, 35 anni, senza figli né disabilità: non rientra nell’ADI perché il nucleo non ha componenti fragili. Può invece accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), lo strumento dedicato agli occupabili.

    Sempronio – nucleo con genitore over 60

    Sempronio convive con il padre di 65 anni non autosufficiente: il padre è componente fragile (over 60). Il nucleo può richiedere l’ADI se ha i requisiti ISEE e di residenza. Il percorso sarà gestito dai servizi sociali per i componenti fragili, dal CPI per Sempronio come componente attivabile.

    Domande frequenti

    L'ADI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza?

    Sì. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito da due misure distinte: l’ADI per i nuclei con componenti fragili, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per gli adulti occupabili.

    Un nucleo senza figli e senza disabili può prendere l'ADI?

    No, salvo che non vi sia almeno un componente over 60 o in carico ai servizi sociali per fragilità certificata. I nuclei senza componenti fragili devono rivolgersi all’SFL.

    Quanto dura l'ADI?

    La durata è definita dalla normativa e può essere rinnovata. La disciplina dettagliata è contenuta nel D.L. 48/2023 e nei successivi decreti attuativi: verificare le condizioni aggiornate per il 2026 presso l’INPS o un patronato.

    Come si fa domanda per l'ADI?

    La domanda si presenta all’INPS tramite il portale online, CAF o patronato. È necessario allegare la DSU per il calcolo dell’ISEE aggiornato.

    Se trovo lavoro perdo l'ADI?

    Non necessariamente. Il lavoro va comunicato all’INPS entro 30 giorni. La normativa prevede una franchigia sui redditi da lavoro per incentivare il reinserimento. Se il reddito supera la soglia il beneficio si riduce o decade.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.