Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 19 D.Lgs. 259/2003 – Limitazione o revoca dei diritti

    Art. 19 D.Lgs. 259/2003 – Limitazione o revoca dei diritti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all’allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell’Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

    3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

    4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 541 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    Art. 541 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale, nei seguenti casi:

    a) quando le merci sono totalmente perdute;

    b) quando la nave si presume perita;

    c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

    d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

  • Art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 – Integrazione sociosanitaria

    Art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 – Integrazione sociosanitaria

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

    2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

    3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

    4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

    5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

    6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

    7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

    8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

  • Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025 di attuazione art. 14

    Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025 di attuazione art. 14

    Comma 45 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 , di attuazione dell’ articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .

  • Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR – Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le societa’ che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle societa’.

    2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non e’ consentito e, se gia’ avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 512 Codice della Navigazione – Cetacei arenati

    Art. 512 Codice della Navigazione – Cetacei arenati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

  • Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’emittente del token collegato ad attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.

    2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’emittente del token collegato ad attività cessi di essere una sua filiazione.

    3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

    5. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

    6. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    7. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

    8. L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.

  • Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in

    Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in

    Commi 176-180 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 per tutti i commi 176-180.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 177: tavolo tecnico da istituire presso il MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; le misure operative di sostegno alle retribuzioni dei lavoratori delle basi USA verranno definite dal tavolo. Comma 180: rinvia per applicazione al decreto direttoriale MEF-Lavoro previsto dall’art. 12, comma 12-bis, D.L. 78/2010 (adeguamento speranza di vita). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    176. All’ articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse; b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un’unica soluzione» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità».

    177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d’America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

    178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

    179. Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e l’importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 , sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

    180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.

  • Ferie e permessi dirigenti pubblici

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico ha 32 giorni di ferie + 4 festivita soppresse, ma con autogestione (programma personalmente, garantendo la continuita dell’incarico). Permessi retribuiti come il comparto (lutto, matrimonio, L. 104). Aspettativa possibile per incarichi esterni, mandato politico, dottorato, motivi personali (non retribuita).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e aspettative dirigenti PA
    Voce Durata
    Ferie 32 gg + 4 festivita
    Permessi L.104 3 gg mese o 2h giorno
    Lutto 3 gg evento
    Aspettativa incarico esterno Per durata incarico
    Aspettativa mandato politico Per durata mandato
    Aspettativa motivi personali Fino 12 mesi non retribuita

    Ferie con autogestione

    Il dirigente ha 32 giorni di ferie + 4 festivita soppresse, ma con la specificita dell’autogestione: programma autonomamente le ferie garantendo la continuita dell’incarico e i risultati.

    Non vi e’ una autorizzazione formale come per il comparto, ma il dirigente deve assicurare la copertura delle funzioni e informare il superiore gerarchico (ministro, sindaco, direttore generale). Le ferie non godute al termine si perdono salvo casi tassativi.

    Aspettative per incarichi e mandati

    Il dirigente pubblico puo richiedere aspettativa per:

    • Incarico dirigenziale esterno: presso altra PA, ente, societa partecipata. Per durata incarico
    • Mandato politico: parlamentare, consigliere regionale, sindaco. Aspettativa non retribuita per durata mandato (con riscatto contributi)
    • Incarico fiduciario: capo di gabinetto, consigliere di ministro, ecc.
    • Dottorato/ricerca: per attivita scientifica

    Aspettativa per motivi personali

    Il dirigente puo chiedere aspettativa per motivi personali o familiari fino a 12 mesi (non retribuita), nel rispetto delle esigenze di servizio.

    L’aspettativa per motivi personali interrompe il rapporto di servizio: non matura anzianita, ne stipendio, ne contributi (salvo riscatto). Al rientro, il dirigente puo ricevere un nuovo incarico (non necessariamente lo stesso precedente).

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con ferie autogestite”, “Tizio, dirigente ministero, programma autonomamente 3 settimane in agosto + 1 a Natale, garantendo deleghe e reperibilita. Informa il direttore generale. Niente autorizzazione formale.
    Caia – Aspettativa per incarico esterno
    Caia, dirigente Regione, ottiene aspettativa 3 anni per incarico di DG presso societa partecipata regionale. Stipendio (piu alto) erogato dalla societa. Rientro in Regione a fine incarico.
    Sempronio – Aspettativa mandato parlamentare
    Sempronio, dirigente medico, eletto deputato. Aspettativa non retribuita per durata legislatura. Mantiene il posto di dirigente medico. Riscatto contributi del periodo aspettativa.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dirigente pubblico?
    32 giorni + 4 festivita soppresse, ma con autogestione: il dirigente programma autonomamente garantendo la continuita dell’incarico e informando il superiore. Niente autorizzazione formale come nel comparto.
    Un dirigente puo fare il parlamentare?
    Si, con aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Mantiene il posto di dirigente di ruolo. Al termine del mandato rientra (con eventuale nuovo incarico). Riscatto contributi del periodo.
    Cos'e' l'aspettativa per incarico esterno?
    Quando un dirigente accetta un incarico presso altra PA, ente o societa partecipata, va in aspettativa dall’amministrazione di provenienza per la durata. Stipendio erogato dall’ente di destinazione. Rientro a fine incarico.
    Le ferie non godute si perdono?
    Si, le ferie non godute al termine dell’anno (o del periodo di rinvio) si perdono, salvo casi tassativi previsti dalla legge. Il dirigente e’ responsabile della propria programmazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 54 LB 2026 (soppresso): decorrenza nuova tassazione dividendi

    Comma 54 LB 2026 (soppresso): decorrenza nuova tassazione dividendi

    Comma 54 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 – Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    54. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 254 LB26: indennità di amministrazione personale ItaliaMeteo

    Comma 254 LB26: indennità di amministrazione personale ItaliaMeteo

    Comma 254 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    254. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , dopo il comma 555 è inserito il seguente: «555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell’area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».

  • Art. 479 Codice della Navigazione – Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento

    Art. 479 Codice della Navigazione – Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento è riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero. Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.