Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 259/2003 – Definizioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il ” Codice delle comunicazioni elettroniche ” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici torri,, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale; b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; c) Agenzia: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109., recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia; d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138; i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno; p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale; p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall’impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite un access point; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza; r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta; s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete; t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato; t-bis) identificazione univoca indiretta dell’utente: identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici; u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica; v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete; z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili; bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale; cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete; dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro; ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert; ff) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy; gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; ll) operatore: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa; oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; oo-bis) radio digitale: l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete; qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; una porzione di spettro radio armonizzato; rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati attività di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i attività di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico. tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete; uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”; bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche; ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza; ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell’interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell’attività di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato; lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località; nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente; ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48; rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea; aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo 2 contiene il glossario ufficiale del Codice delle comunicazioni elettroniche: oltre 70 definizioni che governano l'intera disciplina.
  • Chiave la distinzione tra rete pubblica e rete privata, tra operatore e utente finale, tra servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero e indipendente dal numero.
  • Sono definiti AGCOM (Autorità nazionale di regolamentazione), Ministero delle Imprese (MIMIT), Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i rispettivi ruoli.
  • Vengono codificati concetti tecnici essenziali: spettro radio, autorizzazione generale, accesso, interconnessione, rete ad altissima capacità, punto terminale di rete.
  • Il glossario recepisce le definizioni della Direttiva UE 2018/1972, garantendo uniformità terminologica in tutta l'Unione europea.
  • Alcune definizioni sono state introdotte o modificate dal D.Lgs. 207/2021 e dal D.Lgs. 138/2024, adeguando il testo all'evoluzione tecnologica e normativa.
Indice dei contenuti

Il ruolo strutturale delle definizioni in un codice di settore

In un corpus normativo tecnico come il Codice delle comunicazioni elettroniche, le definizioni non sono un ornamento: sono il fondamento su cui poggia ogni altra disposizione. Sbagliare la qualificazione di un'attività come rete pubblica o privata, come servizio interpersonale basato sul numero o indipendente dal numero, può determinare l'applicazione di regimi completamente diversi in termini di autorizzazioni, obblighi e sanzioni. L'art. 2 elenca oltre settanta voci, molte delle quali introdotte o modificate con il D.Lgs. 207/2021, che ha recepito la Direttiva europea 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

Le definizioni istituzionali: i tre pilastri regolativi

Tre sono le autorità chiave definite nell'articolo. L'Autorità nazionale di regolamentazione è AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), cui spettano la regolamentazione ex ante del mercato, la tutela degli utenti finali e la risoluzione delle controversie. Il Ministero è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), competente per le autorizzazioni generali, le frequenze e il servizio universale. L'Agenzia è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), istituita dal D.L. 82/2021 e incaricata della sicurezza delle reti. Il BEREC (organismo dei regolatori europei) compare anch'esso, a testimonianza della dimensione sovranazionale della governance delle comunicazioni elettroniche.

La distinzione fondamentale tra reti pubbliche e private

La lettera tt) definisce la rete pubblica di comunicazione elettronica come quella utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi accessibili al pubblico; la lettera ss) delimita invece la rete privata come quella riservata all'uso esclusivo del titolare, che può interconnettersi alla rete pubblica solo tramite punti terminali e purché l'attività non sia accessibile al pubblico. Questa distinzione orienta il regime autorizzativo: la rete pubblica richiede l'autorizzazione generale ex art. 11; la rete privata segue un percorso semplificato.

La categoria nuova dei servizi di comunicazione interpersonale

Il D.Lgs. 207/2021 ha introdotto una tripartizione fondamentale tra i servizi di comunicazione interpersonale. La lettera ggg) definisce il servizio basato sul numero come quello che utilizza risorse di numerazione del piano nazionale o internazionale (telefonia tradizionale, VoIP con numero assegnato). La lettera hhh) identifica il servizio indipendente dal numero come quello che non utilizza tali risorse (app di messaggistica come WhatsApp o Telegram). La lettera iii-bis) aggiunge il servizio che fa uso indiretto della numerazione, figura ibrida in rapido sviluppo. La distinzione ha conseguenze regolatorie rilevanti: i servizi indipendenti dal numero godono di obblighi più leggeri, sebbene il Codice estenda loro alcuni doveri in materia di emergenze e accesso da parte delle persone con disabilità.

Le definizioni sull'infrastruttura: accesso, interconnessione e rete ad altissima capacità

La lettera b) definisce l'accesso come il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa su base esclusiva o non esclusiva, includendo l'accesso alla rete locale, alle condotte, ai sistemi informativi e alle reti fisse e mobili. La definizione è volutamente ampia per coprire tutti i tipi di accesso all'ingrosso rilevanti nella regolamentazione del mercato. L'interconnessione (lettera z)) è una specifica modalità di accesso mediante collegamento fisico e logico delle reti per consentire la comunicazione tra utenti di operatori diversi. La rete ad altissima capacità (lettera pp)) è invece una definizione tecnica cruciale per le politiche di banda ultralarga: comprende le reti interamente in fibra ottica fino al punto di distribuzione o reti equivalenti per prestazioni in termini di larghezza di banda, resilienza e latenza.

Ulteriori definizioni di rilievo pratico

Tra le definizioni di interesse immediato per imprese e professionisti spiccano: l'autorizzazione generale (lettera l)), il regime giuridico che garantisce il diritto alla fornitura di reti o servizi senza necessità di atti di concessione individuali; il consumatore (lettera r)), distinto dall'utente finale generico in quanto persona fisica che agisce per scopi non professionali; l'incidente di sicurezza (lettera u)), evento con effetto pregiudizievole sulla sicurezza delle reti; il servizio universale (lettera rrr)), insieme minimo di servizi di qualità determinata accessibili a tutti; il punto terminale di rete (lettera oo)), ossia il punto fisico da cui l'utente finale accede alla rete pubblica. Il sistema IT-Alert (lettere ee) e ooo)) e il Cell Broadcast Service (lettera bbb)) sono definizioni recenti legate alla gestione delle emergenze, mentre l'access point (lettera b-bis)), il MAC Address (lettera cc-bis)) e l'SSID (lettera uuu-bis)) codificano concetti fondamentali per le reti Wi-Fi pubbliche.

Casi pratici

Caso 1: L'impresa che vuole sapere se WhatsApp è un operatore di comunicazione

Sempronio, direttore acquisti di una media impresa, si chiede se la sua azienda possa esigere da un fornitore di app di messaggistica (tipo WhatsApp) le stesse garanzie contrattuali previste per gli operatori telefonici. Dall'art. 2, lett. hhh), emerge che WhatsApp è un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: rientra nel Codice ma con obblighi più limitati rispetto a un operatore telefonico tradizionale, ad esempio in materia di servizi di emergenza e accessibilità per disabili, non in materia di contratti e tariffe come i carrier classici.

Caso 2: Il costruttore di data center che si interroga sull'accesso

La società Alfa S.p.A. gestisce un data center e intende vendere capacità di co-location ad altri operatori di comunicazione. Vuole sapere se questa attività configura un servizio di comunicazione elettronica soggetto al Codice. Dalla definizione di accesso (lett. b)) emerge che il data center fornisce risorse correlate che supportano la fornitura di reti: pur non gestendo direttamente una rete, potrebbe essere soggetta a obblighi di accesso se qualificata come impresa con risorse correlate ai sensi del Codice.

Caso 3: Il comune che installa access point Wi-Fi pubblici

Il comune di Caio vuole installare una serie di access point Wi-Fi nelle piazze principali e si domanda quale regime normativo si applichi. Dall'art. 2, lett. b-bis), emerge la definizione di access point come dispositivo che consente l'accesso variabile a una rete LAN e a una rete di comunicazione elettronica. L'installazione di una rete Wi-Fi pubblica configura fornitura di servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice; l'ente locale dovrà verificare il regime autorizzativo applicabile, considerando le semplificazioni previste dall'art. 68 per le RLAN.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra operatore e utente finale nel Codice?

L'operatore (lett. ll)) è un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica o una risorsa correlata. L'utente finale (lett. cccc)) è invece chi utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico senza fornire a sua volta reti pubbliche o servizi accessibili al pubblico. Il consumatore (lett. r)) è la sottocategoria di utente finale che agisce per scopi estranei all'attività professionale.

Cosa si intende per rete ad altissima capacità e perché è rilevante?

La rete ad altissima capacità (lett. pp)) è una rete interamente in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito, oppure una rete in grado di offrire prestazioni equivalenti in termini di larghezza di banda, resilienza, latenza e variazione della latenza. La definizione è fondamentale perché delimita il perimetro degli investimenti incentivati e degli obblighi di mappatura geografica ex art. 22, nonché degli aiuti di Stato compatibili in zone a fallimento di mercato.

Come sono definiti i servizi di emergenza nel Codice?

Il servizio di emergenza (lett. nnn)) è il servizio che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni di rischio per la vita o l'incolumità fisica. La comunicazione di emergenza (lett. q)) è la comunicazione tra un utente finale e il PSAP (public safety answering point), ossia il centro di raccolta delle chiamate di emergenza definito alla lett. n). La distinzione rileva perché tutti i fornitori di servizi di comunicazione vocale pubblica devono garantire l'accesso gratuito ai servizi di emergenza.

Cosa significa autorizzazione generale nel Codice?

L'autorizzazione generale (lett. l)) è il regime giuridico che garantisce il diritto alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti o a tipi specifici di reti e servizi. Non è un atto di concessione individuale ma un regime legale automaticamente applicabile a chi presenta la segnalazione di inizio attività prevista dall'art. 11. È la modalità ordinaria di accesso al mercato delle comunicazioni elettroniche.

Cosa si intende per sicurezza delle reti e dei servizi?

La definizione di sicurezza delle reti e dei servizi (lett. sss)) abbraccia la capacità delle reti e dei servizi di resistere a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti, servizi e dati connessi. Questa definizione orienta gli obblighi di sicurezza degli operatori disciplinati dal Titolo V del Codice e la competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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