Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 259/2003 – Regioni ed Enti locali

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell’Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.

3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Stato, Regioni ed Enti locali operano nel settore delle comunicazioni elettroniche secondo il principio di leale collaborazione, anche tramite intese in sede di Conferenza Unificata.
  • Regioni ed Enti locali possono dettare disposizioni su livelli avanzati di reti a larga banda, agevolazioni per apparecchiature, promozione della larga banda nelle strutture pubbliche e sostegno a categorie svantaggiate.
  • Regioni ed Enti locali devono favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica e non possono limitarle a particolari aree del territorio, salvo per zone di pregio storico-paesaggistico o di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
  • I fondi pubblici usati per gli obiettivi locali devono rispettare trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
Indice dei contenuti

Il riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali nelle comunicazioni elettroniche

L'art. 8 affronta un tema ricorrente nella governance italiana delle infrastrutture di rete: come si conciliano le competenze statali in materia di comunicazioni elettroniche con le prerogative delle Regioni e degli Enti locali? La risposta del Codice è articolata: il quadro regolatorio di principio è nazionale (e sempre più europeo), ma le autonomie territoriali hanno uno spazio d'azione legittimo in ambiti complementari, purché non ostacolino lo sviluppo delle infrastrutture.

Il Comitato paritetico in seno alla Conferenza Unificata

Il comma 1 prevede che Stato, Regioni e Enti locali concordino in sede di Conferenza Unificata le linee generali dello sviluppo del settore, con un Comitato paritetico incaricato di verificare il grado di attuazione delle iniziative, acquisire e scambiare dati e elaborare proposte. Questo meccanismo di concertazione serve a coordinare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di comunicazione e a evitare duplicazioni o conflitti tra gli strumenti nazionali (come i piani di banda ultralarga) e quelli regionali.

Le materie di competenza regionale e locale (comma 2)

Il comma 2 identifica quattro ambiti in cui Regioni ed Enti locali possono intervenire con proprie disposizioni, nel rispetto dei principi nazionali e del diritto UE. La lettera a) riguarda l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi a larga banda in aree locali predeterminate, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale: le Regioni possono individuare zone prioritarie per l'infrastrutturazione e inserirle nei piani urbanistici. La lettera b) consente agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali e per la fruizione di reti a larga banda: incentivi economici locali per ridurre il divario digitale. La lettera c) riguarda la promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi nelle strutture pubbliche (ospedali, scuole, insediamenti produttivi, strutture ricettive e turistiche). La lettera d) prevede misure di sostegno alle persone anziane, con disabilità, con reddito modesto, con esigenze sociali particolari o residenti in zone rurali o geograficamente isolate.

Il divieto di ostacolare le installazioni (comma 2-bis)

Il comma 2-bis è la disposizione più rilevante per gli operatori: Regioni ed Enti locali devono favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica e non possono limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione. Fanno eccezione solo le aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale e i siti sensibili per l'esposizione ai campi elettromagnetici: in questi casi, il divieto di installazione deve comunque essere accompagnato da un'alternativa localizzazione, individuata con provvedimento motivato e sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto tecnico. Questa disposizione è fondamentale per contrastare le ordinanze comunali che, sotto pretesto estetico o sanitario, bloccavano le installazioni di antenne per reti mobili, rallentando lo sviluppo del 4G e del 5G.

L'uso dei fondi pubblici locali (comma 3)

Il comma 3 impone che i fondi pubblici utilizzati per gli obiettivi indicati alle lettere a) e b) del comma 2, compresi quelli comunitari, rispettino i principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Si tratta di un richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato: un incentivo regionale che avvantaggia un solo operatore senza gara trasparente potrebbe configurare un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.

Casi pratici

Caso 1: Il comune che vieta le antenne 5G in tutto il centro storico

Il comune di Tizio adotta un regolamento che vieta l'installazione di qualsiasi antenna per comunicazioni mobili nell'intero centro storico, che costituisce il 60% del territorio comunale, senza indicare alternative. L'art. 8, comma 2-bis, vieta espressamente alle amministrazioni locali di limitare a particolari aree la possibilità di installazione, salvo che per zone di pregio storico-paesaggistico, e solo se viene garantita una localizzazione alternativa con provvedimento motivato. Il regolamento comunale è illegittimo e può essere impugnato dagli operatori davanti al TAR.

Caso 2: La Regione che vuole finanziare la fibra nei comuni montani

La Regione di Caio vuole stanziare fondi europei per cofinanziare la posa della fibra ottica in venti comuni montani non coperti dagli operatori privati. L'art. 8, comma 3, impone che l'utilizzo dei fondi pubblici avvenga nel rispetto di trasparenza, non distorsione della concorrenza e non discriminazione. La Regione dovrà aprire una gara pubblica trasparente e non discriminatoria per selezionare l'operatore destinatario del cofinanziamento, in linea con le norme sugli aiuti di Stato e con le procedure di mappatura del Ministero ai sensi dell'art. 22.

Caso 3: Il Comune che vuole garantire il Wi-Fi negli ospedali

Sempronio è l'assessore ai servizi digitali di un comune capoluogo. Vuole emanare un atto che imponga agli ospedali pubblici del territorio di offrire connettività Wi-Fi gratuita ai pazienti. L'art. 8, comma 2, lett. c), prevede espressamente la promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi nelle strutture pubbliche, incluse quelle sanitarie. L'iniziativa è coerente con il Codice, ma dovrà rispettare i principi di non distorsione della concorrenza nell'eventuale selezione del fornitore Wi-Fi.

Domande frequenti

Un comune può vietare l'installazione di antenne 5G per ragioni di salute pubblica?

No, non autonomamente. I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dallo Stato a livello nazionale (legge 36/2001 e relativi DPCM). Un comune non può adottare limiti più restrittivi di quelli nazionali né vietare le installazioni in modo generalizzato. Può solo indicare siti sensibili dove l'esposizione deve essere minimizzata, ma deve sempre garantire una localizzazione alternativa con provvedimento motivato e sentiti gli operatori, come previsto dall'art. 8, comma 2-bis.

Le Regioni possono incentivare la banda ultralarga con fondi propri?

Sì, ma nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità stabiliti dal comma 3. Gli incentivi regionali devono essere erogati tramite procedure di gara trasparenti, compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Le Regioni devono inoltre coordinarsi con il Ministero, che gestisce la mappatura geografica delle aree a fallimento di mercato su cui si concentrano gli interventi pubblici.

Cosa prevede la Conferenza Unificata per le comunicazioni elettroniche?

L'art. 8, comma 1, prevede che Stato, Regioni ed Enti locali concordino in sede di Conferenza Unificata le linee generali dello sviluppo del settore e le risorse finanziarie necessarie. Un Comitato paritetico, istituito nell'ambito della Conferenza, verifica l'attuazione delle iniziative e facilita lo scambio di dati. Questo meccanismo di concertazione serve a coordinare gli interventi nazionali (come il Piano BUL) con le iniziative regionali.

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno un regime speciale?

Sì. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'art. 8 si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, per le parti in cui prevedano forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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