Comma 730 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; estende ai soccorsi marittimi della Guardia costiera la disciplina dei corrispettivi prevista dai commi 726 e 727.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per fissare criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di aggiornamento periodico delle tariffe. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l’evento, qualora l’intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.
Norme modificate da questi commi
- Art. 39 DPR 600/73 Accertamento (comma 730): La valutazione «in via presuntiva» richiama l'impianto delle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973.
- Art. 23 Costituzione (comma 730): La riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. è rispettata fissando in legge presupposto, soggetto passivo e criteri di calcolo.
- Art. 4 TUIVA (comma 730): Il corrispettivo dovuto al MIT è presumibilmente fuori campo IVA ex art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 in quanto reso da ente pubblico nell'esercizio di pubblici poteri.
In sintesi
Inquadramento sistematico
Il comma 730 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera il meccanismo di rivalsa economica introdotto dai commi 726 e 727 a carico dei soggetti che, con condotte improprie o richieste ingiustificate, determinino l'attivazione di interventi di soccorso pubblico. Si tratta di una norma di responsabilità per costi indotti, simile alle ipotesi già note in materia di soccorso alpino (L. 74/2001 e leggi regionali) e di soccorso autostradale, ma applicata per la prima volta in modo organico al soccorso marittimo statale.
Presupposti soggettivi e oggettivi
La norma individua due presupposti alternativi che giustificano la richiesta del corrispettivo. Il primo è la richiesta «immotivata o ingiustificata», fattispecie tipica delle false segnalazioni di emergenza, già sanzionate penalmente dall'art. 658 c.p. (procurato allarme) e amministrativamente dal Codice della navigazione (R.D. 327/1942). Il secondo, di portata più ampia, è la condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione, o determinata da imperizia. Il legislatore precisa che la valutazione può avvenire «anche in via presuntiva» sulla base degli atti preliminari di accertamento, formula che richiama l'impianto degli accertamenti tributari per presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 (TUAR Accertamento) e che dovrà essere maneggiata con prudenza dal Ministero per non incorrere in vizi di motivazione.
Natura giuridica del corrispettivo
Il «corrispettivo» non è una sanzione amministrativa in senso tecnico (L. 689/1981) né una tassa o un tributo riservato alla legge ex art. 23 Cost., bensì una prestazione patrimoniale imposta di natura indennitaria, finalizzata al ristoro dei costi sostenuti dall'amministrazione per il servizio di soccorso. La sua quantificazione, parametrata alle voci di costo effettivo (personale, mezzi navali ed aerei, carburante, attrezzature), conferma la natura compensativa e non punitiva: ne consegue, per espressa previsione costituzionale, che la riserva di legge dell'art. 23 Cost. è rispettata mediante la fonte primaria (LB 2026) che individua presupposto, soggetto passivo e criteri di calcolo, mentre il decreto MIT di concerto con il MEF avrà valore meramente attuativo e ricognitivo.
Procedimento di accertamento
Il procedimento è bifasico. Una prima fase, di accertamento dei fatti, è affidata agli ufficiali e agenti della Capitaneria di porto competente che, in qualità di organi di polizia marittima ex art. 1235 cod. nav., redigono un verbale ricognitivo dei fatti e raccolgono ogni elemento utile (testimonianze, rilievi tecnici, dati AIS, registrazioni radio). La seconda fase è di liquidazione, con applicazione delle tariffe del decreto attuativo alle voci di costo concrete. Il provvedimento finale, di natura amministrativa, dovrà essere adeguatamente motivato (art. 3 L. 241/1990) ed è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale competente o, in caso di contestazione del rapporto di debito civilistico, davanti al giudice ordinario.
Coordinamento con il diritto della navigazione
Il comma 730 non innova le norme internazionali e nazionali sull'obbligo di soccorso in mare, principi codificati dalla Convenzione SOLAS, dalla Convenzione SAR di Amburgo del 1979 e dall'art. 1158 cod. nav. La regola è chiara: l'obbligo di soccorso resta incondizionato, ma chi con condotta dolosa o gravemente colposa determina l'intervento risponde dei costi. Il diritto al soccorso del naufrago e l'obbligo di chi può prestarlo restano integri; ciò che cambia è la possibilità di rivalsa successiva nei confronti del responsabile.
Rapporti con la disciplina sanzionatoria penale e amministrativa
Il corrispettivo non assorbe e non esclude eventuali sanzioni penali (art. 658 c.p. per procurato allarme; art. 1102 cod. nav. per violazione delle norme di polizia della navigazione) né le sanzioni amministrative previste dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e dai relativi regolamenti attuativi. Sussiste quindi cumulo «eterogeneo», ammesso dall'ordinamento perché le diverse misure perseguono finalità differenti: la sanzione amministrativa è afflittiva, il corrispettivo è ristoratorio, la sanzione penale è punitiva. La giurisprudenza costituzionale (sentenze sui rapporti tra sanzione e indennità risarcitoria) e quella della Corte EDU sul ne bis in idem (Engel-Grande Stevens) consentono il cumulo proprio in ragione della diversa natura delle misure.
Profili IVA e fiscali
Sul piano IVA, il corrispettivo dovuto al MIT pone questioni di qualificazione. Si potrebbe sostenere la natura di prestazione di servizi imponibile ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA); tuttavia, la prevalente impostazione amministrativa qualifica i corrispettivi per attività pubbliche autoritative come fuori campo IVA ex art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, in quanto rese da enti pubblici nell'esercizio di pubblici poteri. Sarà il decreto attuativo a chiarire definitivamente il regime, anche tenendo conto della giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE sul concetto di «attività svolte come pubblica autorità»).
Decreto attuativo e tempistica
L'efficacia operativa della norma è subordinata all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà fissare criteri di determinazione delle tariffe e modalità di aggiornamento periodico. In assenza del decreto, i corrispettivi non possono essere richiesti perché mancherebbe il parametro tariffario indispensabile per la liquidazione. Il legislatore non fissa un termine puntuale; tuttavia, applicando i principi generali sul potere regolamentare e sulla sollecita attuazione delle leggi (Corte Cost. n. 174/2019 e ss.), il MIT dovrebbe procedere «entro un termine ragionevole» per evitare vizi di leale collaborazione istituzionale.
Domande frequenti
Quando il diportista o il pescatore deve pagare i costi dell'intervento di soccorso della Guardia costiera?
Il corrispettivo è dovuto in due casi alternativi. Il primo è la richiesta di soccorso immotivata o ingiustificata, ad esempio chiamate di emergenza inviate senza un effettivo pericolo per la vita o la sicurezza della navigazione. Il secondo, più ampio, riguarda i casi in cui dagli atti preliminari di accertamento (verbali della Capitaneria, dati AIS, testimonianze) emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione, oppure determinata da imperizia. Esempi tipici: uscita in mare con previsioni meteo proibitive nonostante avvisi ufficiali, navigazione senza dotazioni di sicurezza obbligatorie ex D.Lgs. 171/2005, mancato controllo del carburante, partenza con imbarcazione palesemente inadatta alle condizioni.
Si tratta di una sanzione o di un risarcimento?
Né l'uno né l'altro in senso stretto: è una prestazione patrimoniale imposta di natura indennitaria, parametrata al costo effettivo del servizio (personale, mezzi navali, mezzi aerei, carburante, attrezzature). Non rientra quindi nelle sanzioni amministrative pecuniarie della L. 689/1981, ma neppure costituisce un risarcimento del danno civilistico ex art. 2043 c.c. Per questa ragione il corrispettivo può sommarsi alle eventuali sanzioni amministrative (es. nautica da diporto) e alle eventuali sanzioni penali (art. 658 c.p., procurato allarme), nel rispetto del principio di proporzionalità e del ne bis in idem sostanziale. La riserva di legge dell'art. 23 Cost. è rispettata perché la legge fissa presupposto, soggetto passivo e criteri di calcolo.
Quando il decreto attuativo renderà operativa la norma?
Il comma 730 non indica un termine puntuale per l'emanazione del decreto MIT-MEF che fisserà tariffe e modalità di aggiornamento. In assenza del decreto, le Capitanerie non possono procedere alla quantificazione e alla richiesta del corrispettivo, perché manca il parametro tariffario indispensabile per la liquidazione. La norma resta quindi efficace sul piano della titolarità del credito (MIT) e dei presupposti, ma operativamente sospesa fino al decreto. È ragionevole attendersi l'adozione del provvedimento nel corso del 2026, anche per consentire alle Capitanerie di porto di adeguare procedure interne e ai diportisti di calibrare le proprie scelte assicurative.
L'obbligo di soccorso in mare resta sempre garantito?
Sì, integralmente. La norma sul corrispettivo non incide in alcun modo sull'obbligo internazionale e nazionale di soccorso in mare, sancito dalla Convenzione SOLAS, dalla Convenzione SAR di Amburgo del 1979 e dagli articoli 489-490 e 1158 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942). La Guardia costiera interviene sempre, senza condizioni preventive di pagamento o accertamento di responsabilità: il principio di tutela della vita umana in mare è assoluto. La rivalsa economica opera solo ex post, dopo che l'intervento è stato eseguito e che l'accertamento abbia evidenziato i presupposti soggettivi (condotta gravemente colposa o richiesta immotivata) a carico di un soggetto identificato.
Quali strumenti di tutela ha il destinatario della richiesta di pagamento?
Il destinatario della richiesta può contestare il provvedimento sotto più profili. Il primo è quello della motivazione (art. 3 L. 241/1990): l'atto deve spiegare in modo puntuale i fatti, gli elementi presuntivi e i criteri di calcolo applicati. Il secondo è quello del merito tecnico: il responsabile può dimostrare che la sua condotta non era gravemente imprudente o negligente, ma frutto di evento imprevedibile o di forza maggiore. La competenza giurisdizionale, trattandosi di provvedimento amministrativo, è del TAR; in alternativa, ove la pretesa sia stata azionata in via civile, è competente il giudice ordinario. Resta possibile, nel termine, ricorrere al MIT in autotutela. Una polizza RC nautica adeguata può coprire l'onere economico.