Art. 102 DPR 495/1992 – Segnale pericolo di incendio
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Il segnale «PERICOLO DI INCENDIO» (fig. II.34) avverte gli utenti della strada del rischio di infiammabilità nelle zone boschive attraversate dalla carreggiata o a essa adiacenti.
Il segnale si utilizza anche in prossimità di luoghi ad alto rischio di incendio non necessariamente boscosi.
Deve essere sempre accompagnato da un pannello integrativo (modello II.2) che indica l'estensione della zona a rischio.
Appartiene alla categoria dei segnali di pericolo, disciplinati dal Codice della Strada: chi lo ignora non rispetta le norme generali sulla guida prudente in presenza di pericolo segnalato.
Indice dei contenuti
Inquadramento: i segnali di pericolo nel sistema della segnaletica verticale
L'art. 102 del DPR 495/1992 disciplina uno specifico segnale appartenente alla famiglia dei segnali di pericolo, che il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) tratta agli artt. 38 e 39. I segnali di pericolo hanno forma triangolare con sfondo bianco e bordo rosso e avvertono gli utenti di una situazione di rischio potenziale lungo la strada, invitando a una guida particolarmente prudente.
Il segnale «PERICOLO DI INCENDIO» rientra in questa categoria: non prescrive una condotta specifica (come un limite di velocità o un divieto di sorpasso) ma richiama l'attenzione su un rischio ambientale - il fuoco nelle zone boschive - che può avere conseguenze dirette sulla circolazione stradale: visibilità ridotta per fumo, pavimentazione scottante, necessità di evacuazione rapida.
Quando si usa il segnale: zone boschive e aree ad alto rischio
Il comma 1 individua due scenari distinti di utilizzo:
Zone boschive attraversate o contigue alla strada. Il segnale è obbligatorio quando la strada percorre una foresta o un bosco, oppure quando la vegetazione boschiva si trova immediatamente a lato della carreggiata. In Italia questa situazione è frequente su strade di montagna, strade provinciali che attraversano aree appenniniche e strade regionali in zone forestali. Il rischio non è solo l'incendio in atto, ma la prevenzione: il conducente deve sapere che si trova in un contesto dove le fiamme potrebbero propagarsi rapidamente e dove un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino può avere conseguenze gravissime.
Luoghi ad alto rischio di incendio. La norma non si limita ai boschi: comprende qualsiasi area con elevata probabilità di incendio, come depositi di materiali infiammabili, stazioni di rifornimento in zone isolate, impianti industriali con sostanze combustibili nelle vicinanze della strada. In questi casi il segnale assolve una funzione di allerta generale.
Il pannello integrativo: l'indicazione dell'estesa della zona
Il comma 2 introduce un elemento essenziale e non facoltativo: il segnale deve essere corredato da un pannello integrativo di modello II.2 con l'indicazione dell'estesa (cioè la lunghezza) della zona a rischio.
Il pannello integrativo è una placca rettangolare posta sotto il segnale principale. Nel modello II.2 compare una scritta che indica la lunghezza del tratto pericoloso: per esempio «Per km 3» o «Per m 500». Questa informazione è preziosa per il conducente perché gli consente di calibrare il livello di attenzione: una zona a rischio di 500 m richiede un'allerta diversa rispetto a un tratto di 10 km.
L'obbligatorietà del pannello integrativo distingue questo segnale da altri segnali di pericolo che non richiedono indicazioni sull'estensione della situazione segnalata. Installare il segnale senza il pannello integrativo costituisce una violazione delle disposizioni del regolamento.
Chi installa il segnale e in quale periodo
L'installazione dei segnali stradali è compito degli enti proprietari delle strade (Stato, Regioni, Province, Comuni), che provvedono d'ufficio o su indicazione dei competenti organi di protezione civile e forestali. In periodo di elevato rischio incendi - tipicamente estate e periodi di siccità prolungata - le autorità regionali e provinciali segnalano agli enti proprietari le strade per cui è necessario apporre o mantenere il segnale.
Il segnale non è necessariamente permanente: nelle aree a rischio stagionale può essere installato e rimosso con cadenza annuale, in corrispondenza dei periodi a maggiore pericolosità dichiarati dalle autorità competenti per la lotta agli incendi boschivi.
Comportamento del conducente in presenza del segnale
Sul piano pratico, un conducente che incontra il segnale «PERICOLO DI INCENDIO» deve adeguare la propria condotta alle circostanze. In concreto: ridurre la velocità se necessario per garantire la sicurezza, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede (per avere più spazio di manovra in caso di emergenza), astenersi assolutamente dal gettare mozziconi o altri materiali accesi fuori dal veicolo, e prestare attenzione a eventuali colonne di fumo o variazioni di visibilità.
Non vi è un obbligo specifico di riduzione di velocità collegato esclusivamente a questo segnale - a differenza di quanto avviene con i segnali di prescrizione - ma la norma di comportamento generale (art. 141 del Codice della Strada) impone al conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada, della circolazione e alle circostanze ambientali, tra le quali rientra a pieno titolo la presenza di un rischio incendio segnalato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Il segnale pericolo di incendio impone un limite di velocità?
No, non prescrive un limite specifico. Tuttavia il conducente è sempre tenuto, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada, ad adeguare la velocità alle condizioni ambientali: la presenza di questo segnale è una circostanza che impone maggiore prudenza.
Il pannello integrativo con l'estesa della zona è obbligatorio?
Sì, il comma 2 dell'art. 102 lo prevede espressamente: il segnale deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della lunghezza della zona a rischio. L'installazione del solo segnale senza pannello è incompleta.
Questo segnale si usa solo per i boschi?
No. Il comma 1 prevede il suo utilizzo sia per le zone boschive attraversate o contigue alla strada sia in vicinanza di qualsiasi luogo ad alto rischio di incendio, come depositi di materiali infiammabili o aree industriali con sostanze combustibili.
Chi decide dove installare il segnale?
L'ente proprietario della strada (Stato, Regione, Provincia o Comune), che provvede d'ufficio o su indicazione delle autorità competenti in materia di protezione civile e prevenzione incendi boschivi.
Il segnale può essere temporaneo o è sempre permanente?
Può essere sia permanente, nelle zone a rischio incendio strutturale, sia temporaneo, installato stagionalmente nei periodi di elevato rischio dichiarati dalle autorità regionali competenti per gli incendi boschivi.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: i segnali di pericolo nel sistema della segnaletica verticale
L'art. 102 del DPR 495/1992 disciplina uno specifico segnale appartenente alla famiglia dei segnali di pericolo, che il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) tratta agli artt. 38 e 39. I segnali di pericolo hanno forma triangolare con sfondo bianco e bordo rosso e avvertono gli utenti di una situazione di rischio potenziale lungo la strada, invitando a una guida particolarmente prudente.
Il segnale «PERICOLO DI INCENDIO» rientra in questa categoria: non prescrive una condotta specifica (come un limite di velocità o un divieto di sorpasso) ma richiama l'attenzione su un rischio ambientale - il fuoco nelle zone boschive - che può avere conseguenze dirette sulla circolazione stradale: visibilità ridotta per fumo, pavimentazione scottante, necessità di evacuazione rapida.
Quando si usa il segnale: zone boschive e aree ad alto rischio
Il comma 1 individua due scenari distinti di utilizzo:
Zone boschive attraversate o contigue alla strada. Il segnale è obbligatorio quando la strada percorre una foresta o un bosco, oppure quando la vegetazione boschiva si trova immediatamente a lato della carreggiata. In Italia questa situazione è frequente su strade di montagna, strade provinciali che attraversano aree appenniniche e strade regionali in zone forestali. Il rischio non è solo l'incendio in atto, ma la prevenzione: il conducente deve sapere che si trova in un contesto dove le fiamme potrebbero propagarsi rapidamente e dove un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino può avere conseguenze gravissime.
Luoghi ad alto rischio di incendio. La norma non si limita ai boschi: comprende qualsiasi area con elevata probabilità di incendio, come depositi di materiali infiammabili, stazioni di rifornimento in zone isolate, impianti industriali con sostanze combustibili nelle vicinanze della strada. In questi casi il segnale assolve una funzione di allerta generale.
Il pannello integrativo: l'indicazione dell'estesa della zona
Il comma 2 introduce un elemento essenziale e non facoltativo: il segnale deve essere corredato da un pannello integrativo di modello II.2 con l'indicazione dell'estesa (cioè la lunghezza) della zona a rischio.
Il pannello integrativo è una placca rettangolare posta sotto il segnale principale. Nel modello II.2 compare una scritta che indica la lunghezza del tratto pericoloso: per esempio «Per km 3» o «Per m 500». Questa informazione è preziosa per il conducente perché gli consente di calibrare il livello di attenzione: una zona a rischio di 500 m richiede un'allerta diversa rispetto a un tratto di 10 km.
L'obbligatorietà del pannello integrativo distingue questo segnale da altri segnali di pericolo che non richiedono indicazioni sull'estensione della situazione segnalata. Installare il segnale senza il pannello integrativo costituisce una violazione delle disposizioni del regolamento.
Chi installa il segnale e in quale periodo
L'installazione dei segnali stradali è compito degli enti proprietari delle strade (Stato, Regioni, Province, Comuni), che provvedono d'ufficio o su indicazione dei competenti organi di protezione civile e forestali. In periodo di elevato rischio incendi - tipicamente estate e periodi di siccità prolungata - le autorità regionali e provinciali segnalano agli enti proprietari le strade per cui è necessario apporre o mantenere il segnale.
Il segnale non è necessariamente permanente: nelle aree a rischio stagionale può essere installato e rimosso con cadenza annuale, in corrispondenza dei periodi a maggiore pericolosità dichiarati dalle autorità competenti per la lotta agli incendi boschivi.
Comportamento del conducente in presenza del segnale
Sul piano pratico, un conducente che incontra il segnale «PERICOLO DI INCENDIO» deve adeguare la propria condotta alle circostanze. In concreto: ridurre la velocità se necessario per garantire la sicurezza, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede (per avere più spazio di manovra in caso di emergenza), astenersi assolutamente dal gettare mozziconi o altri materiali accesi fuori dal veicolo, e prestare attenzione a eventuali colonne di fumo o variazioni di visibilità.
Non vi è un obbligo specifico di riduzione di velocità collegato esclusivamente a questo segnale - a differenza di quanto avviene con i segnali di prescrizione - ma la norma di comportamento generale (art. 141 del Codice della Strada) impone al conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada, della circolazione e alle circostanze ambientali, tra le quali rientra a pieno titolo la presenza di un rischio incendio segnalato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Il segnale pericolo di incendio impone un limite di velocità?
No, non prescrive un limite specifico. Tuttavia il conducente è sempre tenuto, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada, ad adeguare la velocità alle condizioni ambientali: la presenza di questo segnale è una circostanza che impone maggiore prudenza.
Il pannello integrativo con l'estesa della zona è obbligatorio?
Sì, il comma 2 dell'art. 102 lo prevede espressamente: il segnale deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della lunghezza della zona a rischio. L'installazione del solo segnale senza pannello è incompleta.
Questo segnale si usa solo per i boschi?
No. Il comma 1 prevede il suo utilizzo sia per le zone boschive attraversate o contigue alla strada sia in vicinanza di qualsiasi luogo ad alto rischio di incendio, come depositi di materiali infiammabili o aree industriali con sostanze combustibili.
Chi decide dove installare il segnale?
L'ente proprietario della strada (Stato, Regione, Provincia o Comune), che provvede d'ufficio o su indicazione delle autorità competenti in materia di protezione civile e prevenzione incendi boschivi.
Il segnale può essere temporaneo o è sempre permanente?
Può essere sia permanente, nelle zone a rischio incendio strutturale, sia temporaneo, installato stagionalmente nei periodi di elevato rischio dichiarati dalle autorità regionali competenti per gli incendi boschivi.