Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 929 LB 2026: contributo ANFFAS APS/ETS per 2026 e 2027

    Comma 929 LB 2026: contributo ANFFAS APS/ETS per 2026 e 2027

    Comma 929 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all’articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , è corrisposto anche all’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 . Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 21 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie tributarie

    Art. 21 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

    2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale.

  • Art. 6 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile

    Art. 6 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile ( Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legg

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di cui all’articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all’articolo 18; d) dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 121 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo in generale

    Art. 121 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.

    2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.

    3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.

  • Art. 26 DPR 445/2000

    Art. 26 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6. Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.

    5. La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    6. Qualora più emittenti offrano lo stesso token collegato ad attività significativo, a ciascun emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5. Qualora un emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.

    7. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    a) il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;

    b) i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale;

    c) la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di un token collegato ad attività significativo in applicazione del paragrafo 5.

    Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

  • Art. 104 DPR 602/1973 – Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973

    Art. 104 DPR 602/1973 – Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    A decorrere dall’1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

  • Comma 911 LB 2026: zone di rispetto cimiteriali e nuove edificazioni

    Comma 911 LB 2026: zone di rispetto cimiteriali e nuove edificazioni

    Comma 911 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    911. All’articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , dopo il quinto comma è inserito il seguente: «All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale: a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002; b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale».

  • Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

    2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

    3. Il Ministero, nell’ambito del RSPG, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione: a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto; b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 L. 431/1998 – Convenzione nazionale

    Art. 4 L. 431/1998 – Convenzione nazionale

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis, costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.

    2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 nonché dell’art. 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.

    4. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma. articolo precedente articolo successivo

  • Mobilita dei dirigenti tra amministrazioni

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I dirigenti pubblici possono passare ad altre amministrazioni tramite mobilita, comando o collocamento fuori ruolo. Particolarita della dirigenza: gli incarichi presso altri enti (es. capo gabinetto di un ministro, DG di una partecipata) sono frequenti. Il fuori ruolo consente di ricoprire incarichi esterni mantenendo la posizione di dirigente di ruolo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Mobilita dirigenti
    Tipo Durata Effetto
    Mobilita art. 30 Definitiva Cambio amministrazione
    Comando Fino 5 anni Rapporto originale
    Fuori ruolo Per durata incarico Posizione conservata
    Incarico fiduciario Per durata Capo gabinetto, ecc.
    Aspettativa societa partecipata Per durata incarico Non retribuita da PA

    Mobilita e comando dei dirigenti

    I dirigenti pubblici possono cambiare amministrazione tramite:

    • Mobilita art. 30: passaggio definitivo previo assenso (raro per dirigenti, piu comune per il comparto)
    • Comando: assegnazione temporanea fino a 5 anni, mantenendo il rapporto originale

    Per i dirigenti, la mobilita avviene spesso attraverso il conferimento di incarico presso altra amministrazione, piu che con la mobilita tradizionale.

    Il collocamento fuori ruolo

    Il collocamento fuori ruolo e’ tipico della dirigenza: il dirigente di ruolo viene collocato fuori dall’organico ordinario per ricoprire un incarico speciale, mantenendo la posizione di provenienza.

    Esempi:

    • Capo di Gabinetto di un Ministro
    • Consigliere giuridico di un’autorita
    • Direttore di un’agenzia o ente speciale
    • Esperto presso organismi internazionali (UE, OCSE)

    Al termine, il dirigente rientra nel ruolo di provenienza con diritto a un incarico equivalente.

    Aspettativa per societa partecipate

    Un dirigente pubblico nominato amministratore o DG di una societa partecipata (es. una multiutility comunale, una societa in house) va in aspettativa dall’amministrazione di provenienza.

    Durante l’aspettativa: stipendio erogato dalla societa (spesso piu elevato), nessuna retribuzione dalla PA. Limiti del tetto retributivo €240.000 e regole sul divieto di cumulo. Al termine dell’incarico, rientro nel ruolo dirigenziale di provenienza.

    Casi pratici

    Tizio – Fuori ruolo come capo gabinetto
    Tizio, dirigente ministero, e’ collocato fuori ruolo come capo di gabinetto di un assessore regionale. Mantiene la posizione di dirigente ministeriale di ruolo. Rientra a fine incarico fiduciario.
    Caia – Comando a Presidenza Consiglio
    Caia, dirigente Comune, in comando 3 anni alla Presidenza Consiglio per coordinamento PNRR enti locali. Stipendio (piu alto) erogato da PdC. Rientro al Comune a fine comando.
    Sempronio – DG di partecipata in aspettativa
    Sempronio, dirigente Regione, nominato DG di una societa partecipata regionale (trasporti). Aspettativa dalla Regione. Stipendio dalla societa (sotto tetto €240.000). Rientra alla Regione a fine mandato.

    Domande frequenti

    Come cambia amministrazione un dirigente?
    Tramite mobilita art. 30 (definitiva, rara), comando (temporaneo fino 5 anni), o piu spesso tramite conferimento di incarico presso altra amministrazione. Il fuori ruolo per incarichi speciali e’ tipico della dirigenza.
    Cos'e' il collocamento fuori ruolo?
    Il dirigente di ruolo e’ collocato fuori dall’organico ordinario per ricoprire un incarico speciale (capo gabinetto, consigliere, direttore agenzia, esperto internazionale), mantenendo la posizione di provenienza. Rientro a fine incarico.
    Un dirigente puo dirigere una societa pubblica?
    Si, con aspettativa dall’amministrazione di provenienza. Stipendio dalla societa (sotto il tetto €240.000), nessuna retribuzione dalla PA. Rientro nel ruolo dirigenziale a fine mandato. Regole sul divieto di cumulo.
    Lo stipendio del dirigente comandato cambia?
    Puo cambiare: l’amministrazione di destinazione applica la propria retribuzione di posizione. Spesso piu alta a Presidenza Consiglio e Ministeri. Il tabellare resta uguale. La posizione di provenienza e’ conservata.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza. Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore. Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.