Commi 384-388 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute, di concerto con MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Garante privacy, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (comma 384). Definirà generazione del buono celiachia, budget mensile, modalità di utilizzo, tracciabilità del residuo e compensazione interregionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l’attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria: a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale; b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale; c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383; d) della tracciabilità dell’importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario; e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l’erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
386. A decorrere dall’anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’ articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementato, rispetto a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all’ articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementato dello 0,05 per cento.
387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’ articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall’ articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto a decorrere dall’anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all’articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024 .
Norme modificate da questi commi
- Art. 10 TUIR (comma 385): Le erogazioni liberali a favore di ETS e associazioni celiachia restano deducibili nei limiti dell’art. 10, c. 1, lett. l-quater, TUIR
- Art. 15 TUIR (comma 385): Le erogazioni liberali a ONLUS e ETS attivi nell’assistenza ai celiaci sono detraibili al 19%/30% ex art. 15 TUIR
- Art. 109 TUIR (comma 384): I costi di adeguamento software per dialogo con STS sono deducibili per competenza ex art. 109 TUIR
- Art. 32 Costituzione (comma 384): Il decreto attuativo bilancia diritto alla salute e sostenibilità finanziaria
- Art. 38 Costituzione (comma 385): L’assistenza farmaceutica e i prodotti dietetici per celiachia rientrano nei mezzi adeguati garantiti dallo Stato