Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Comma 282 LB 2026: trattamento accessorio personale AGEA da ex SIN

    Comma 282 LB 2026: trattamento accessorio personale AGEA da ex SIN

    Comma 282 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    282. Nei limiti delle risorse di cui all’ articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , all’atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall’incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l’invarianza del valore medio pro capite riferito all’anno 2024.

  • Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali

    Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali

    Commi 853-855 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 , ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

    854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell’esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    855. Non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 853 l’inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’ articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 .

  • Art. 22 D.Lgs. 174/2016 – Ricusazione

    Art. 22 D.Lgs. 174/2016 – Ricusazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’ articolo 52 del codice di procedura civile.

    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

    3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

    4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

    5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

    6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.

    7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

    8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

  • Art. 22 DPR 445/2000

    Art. 22 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio

    Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio

    Commi 712-714 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MUR di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere CTFS e intesa in Conferenza unificata, per definire le modalità di monitoraggio dei LEP del diritto allo studio universitario (comma 714). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    712. In materia di istruzione di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 .

    713. Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’ articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 , è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    714. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Commi 944-946 LB 2026: imposta 5% straordinario infermieri e ceramisti

    Commi 944-946 LB 2026: imposta 5% straordinario infermieri e ceramisti

    Commi 944-946 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: I commi 944, 945 e 946 entrano in vigore dal 01/01/2026. Il comma 944 estende l’imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri ai compensi erogati dalle strutture sanitarie e socioassistenziali private accreditate. Il comma 945 fissa la decorrenza applicativa per il sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatta salva la regola di cassa allargata di cui all’art. 51, c. 1, del TUIR. Il comma 946 istituisce il tavolo interistituzionale per i ceramisti senza oneri per la finanza pubblica.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso l’aggiornamento della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sui codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri, in modo da estendere l’utilizzo del codice già previsto per il personale del SSN ai sostituti d’imposta privati accreditati. Non è richiesto un decreto attuativo formale per l’efficacia della norma, che opera ex lege dal 1° gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    944. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all’ articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

    945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    946. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  • Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

    2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

    3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

    4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

    5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

    5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

  • Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca

    Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca

    Commi 883-894 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la convenzione MUR-CDP ex comma 885 e l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, oltre all’aggiornamento entro 60 giorni del decreto previsto dall’art. 1-bis, comma 11, L. 338/2000. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell’istruzione e del merito, per il tramite dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell’INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    884. Il Ministero dell’università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all’ articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , l’attuazione dell’investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

    885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893: a) i soggetti beneficiari dell’investimento; b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all’investimento; c) l’entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari; d) le fasi di esecuzione dell’investimento; e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell’assegnazione e della successiva erogazione delle risorse; f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti; g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell’investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) l’entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all’investimento di cui al comma 884; i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell’investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024 , in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7); l) ogni ulteriore elemento necessario all’esecuzione della misura.

    886. L’investimento di cui al comma 884 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

    887. L’investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento; b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024; c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 888.

    888. Ai fini dell’assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell’università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

    889. L’erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’ articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all’Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

    890. Le candidature già presentate ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893; b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ; c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all’avviso di cui al comma 888 per l’ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell’università e della ricerca identifica con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

    892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l’istruttoria relativa all’investimento di cui al comma 884, il Ministero dell’università e della ricerca, con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull’avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un’autodichiarazione attestante l’assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

    893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1-bis, commi da 8 a 12 , all’ articolo 1-quater e all’ articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 . Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 , è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all’ articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo.

    894. Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell’ambito dell’Accordo per la coesione da definire ai sensi dell’ articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020 , imputate programmaticamente al Ministero dell’università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l’importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l’high performance computing (HPC) e l’intelligenza artificiale.

  • Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e ret

    Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e ret

    Art. 134 TUIR – Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244)

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. L’ente o la societa’ controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: a) (lettera abrogata);
    b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell’esercizio di competenza la deducibilita’ dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
    c) i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle societa’ a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all’articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:
    1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto;
    2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
    3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
    4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere
    a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all’articolo 92, comma 5.
    d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa’ non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell’unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all’articolo 132, comma 2;
    e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell’imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della societa’ non residente;
    f) inapplicabilita’ delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;
    g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l’art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e’ ammessa la deducibilita’ dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita’ ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall’articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
    2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 130.”

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  • TFR/TFS Sanita SSN: calcolo e liquidazione

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    I dipendenti Sanita SSN assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, 80% ultima retribuzione × anni / 12). Quelli post-2001 hanno il TFR (6,91%/anno). Tempi di liquidazione INPS lunghi: fino 24 mesi (rateazione per importi > €50.000). Anticipo bancario garantito INPS possibile. Perseo Sirio per conferimento TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    TFR/TFS Sanita
    Voce TFS (pre-2001) TFR (post-2001)
    Calcolo 80% × anni / 12 6,91% × retribuzione annua
    Voci computabili Tabellare + IIS + RIA + indennita stabili Idem
    Liquidazione Fino 24 mesi Fino 24 mesi
    Anticipo banca Si, garantito INPS Si
    Perseo Sirio No Si se aderisce

    TFS vs TFR Sanita

    Discrimine: data assunzione.

    • Pre-2001: TFS (80% × anni / 12). Esempio 30 anni × €2.800 × 80% / 12 = €67.200.
    • Post-2001: TFR (6,91%/anno con rivalutazione).

    Voci computabili: tabellare + IIS + RIA + indennita stabili (infermiere, malattie infettive). Non computabili: turni, straordinari, ind. accessoria variabile.

    Tempi di liquidazione

    Tempi standard:

    • Inabilita/decesso: 105 gg
    • Pensione: fino 12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda
    • Rateazione D.L. 78/2010 per importi superiori €50.000

    Anticipo bancario garantito INPS (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) al 2-3% sopra rifinanziamento BCE, importo fino 70-80% TFR/TFS atteso.

    Perseo Sirio: aderire conviene?

    Per dipendenti post-2001 con orizzonte medio-lungo, aderire a Perseo Sirio e’ vantaggioso:

    • Contributo azienda 1% aggiuntivo
    • Deduzione fiscale fino €5.164/anno
    • Rendimento di mercato linea bilanciata/dinamica
    • TFR conferito al fondo (non resta INPS)

    Per pre-2001 con TFS, il conferimento non e’ previsto: il TFS resta INPS.

    Casi pratici

    Tizia – TFS €67.200 pensionata
    Tizia, assunta 1992 (TFS), pensionata 2025 con 33 anni servizio + ultima retribuzione €2.700. TFS = 33 × €2.700 × 80% / 12 = €71.280 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
    Caia – TFR €38.000 dimissioni
    Caia, assunta 2005 (TFR), si dimette 2024 con 19 anni. TFR accumulato €34.000 + rivalutazione = €38.000. Ha conferito 100% a Perseo Sirio dal 2010.
    Sempronio – Anticipo bancario TFS
    Sempronio TFS €80.000 atteso 24 mesi. Ottiene anticipo BNL al 4% per €56.000 (70%) rimborsabile in 24 mesi alla liquidazione INPS. Costo interessi €2.700.

    Domande frequenti

    TFR o TFS per infermiere?
    Infermieri assunti entro 31/12/2000: TFS (80% × anni / 12). Post-2001: TFR (6,91%/anno). La maggior parte degli infermieri attualmente in servizio (assunti dal 2005-2015) ha TFR.
    Quanto tempo per il TFS dall'INPS?
    12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda rata (€50-150.000), 36 mesi resto. Solo 105 giorni per inabilita o decesso. Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate.
    Conviene Perseo Sirio per infermiere?
    Per assunti post-2001 con orizzonte medio-lungo si: contributo azienda 1% + deduzione fiscale + rendimento mercato. Per pre-2001 il TFS resta INPS senza opzione conferimento.
    Le indennita di turno sono incluse nel TFR/TFS?
    No, le indennita variabili (turno notturno, festivo, straordinari) NON sono nel calcolo TFR/TFS. Solo le voci stabili: tabellare, IIS, RIA, indennita di infermiere (€92), indennita malattie infettive (€70).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 875 LB26: Fondo conversione allevamenti cage-free senza gabbie

    Comma 875 LB26: Fondo conversione allevamenti cage-free senza gabbie

    Comma 875 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MASAF di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (vedi comma 876). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

  • Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute. Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.