Autore: Andrea Marton

  • Art. 18 D.Lgs. 472/1997 – Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

    Art. 18 D.Lgs. 472/1997 – Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Contro il provvedimento di irrogazione e’ ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

    2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, e’ ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, che puo’ comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e’ proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell’ufficio che ha irrogato le sanzioni.

    4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell’autorita’ giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall’articolo 19.

  • Art. 20 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di informazioni alle imprese

    Art. 20 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di informazioni alle imprese

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all’Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l’Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

    2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero ovvero dell’Autorità, tale impresa deve esserne informata.

    3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l’Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente decreto.

    4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

    5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 T.U. Espropriazione – L’approvazione del progetto

    Art. 19 T.U. Espropriazione – L’approvazione del progetto

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

    2. L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

    3. Se l’opera non è di competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

    4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia.

  • Art. 147 TUIR: Detrazione d’imposta per oneri

    Art. 147 TUIR: Detrazione d’imposta per oneri

    Art. 147 TUIR – Detrazione d’imposta per oneri (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall’art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007.)

    In vigore dal 03/04/2007

    Modificato da: Decreto-legge del 31/01/2007 n. 7 Articolo 13

    “1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.”

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  • Art. 456 Codice della Navigazione – Mancato arrivo

    Art. 456 Codice della Navigazione – Mancato arrivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione. Sezione V Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico

  • Art. 103 DPR 495/1992 – Segnale di altri pericoli

    Art. 103 DPR 495/1992 – Segnale di altri pericoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti.

    2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello.

  • Maternità anticipata per gravidanza a rischio

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Quando le condizioni di lavoro o lo stato di salute rendono pericoloso proseguire l’attività, la lavoratrice può astenersi prima dei due mesi ordinari. La richiesta passa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e l’indennità è la stessa dell’astensione obbligatoria standard.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 17

    Tabella riepilogativa

    Astensione anticipata per gravidanza a rischio – schema
    Elemento Dettaglio
    Base normativa D.Lgs. 151/2001, art. 17
    Autorità competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
    Cause ammesse Gravidanza a rischio (certificato medico) o condizioni lavorative pregiudizievoli
    Indennità 80% della retribuzione, identica al congedo obbligatorio standard
    Durata dell’astensione anticipata Fino alla data del parto; il periodo post-parto rimane di 3 mesi
    Mansioni incompatibili Lavori pesanti, esposizione a sostanze nocive, turni notturni (v. art. 7)

    Quando scatta l'astensione anticipata

    L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede che la lavoratrice possa assentarsi prima dei 2 mesi ordinari qualora: il medico certifichi che la gravidanza è a rischio; le mansioni svolte siano incompatibili con lo stato di gravidanza; non sia possibile adibire la lavoratrice a mansioni alternative meno gravose.

    Tra le situazioni tipiche rientrano i lavori faticosi, l’esposizione a agenti chimici o fisici, i turni notturni e le attività che richiedono stazione eretta prolungata.

    Come si ottiene: la procedura con l'ITL

    La lavoratrice (o il datore di lavoro) presenta istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, allegando il certificato del medico specialista o del medico di base che attesta il rischio. L’ITL emette il provvedimento di astensione anticipata, che viene comunicato al datore e all’INPS. In attesa del provvedimento, la lavoratrice può già assentarsi su indicazione medica.

    Indennità e rapporto con il congedo ordinario

    Il periodo di astensione anticipata è retribuito con la stessa indennità dell’80% del congedo obbligatorio ordinario, a carico INPS. Il periodo ante-parto si protrae fino al giorno del parto; il congedo post-parto rimane di 3 mesi. Il computo totale dell’astensione può quindi superare i 5 mesi standard se l’anticipo è superiore a 2 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – lavoro notturno e certificato medico

    Laura svolge turni notturni in un magazzino logistico. Al quarto mese di gravidanza il medico certifica rischi per la salute: il datore non può ricollocarla su turni diurni. L’ITL emette il provvedimento di astensione anticipata; Laura percepisce l’indennità INPS all’80% dal giorno di astensione fino al parto, poi i 3 mesi post-parto.

    Caia – gravidanza a rischio a termine

    Alessia è al settimo mese con una gravidanza classificata ad alto rischio dal ginecologo. Il medico chiede l’astensione anticipata: anche se manca meno di un mese ai 2 mesi ordinari, il provvedimento ITL formalizza la situazione e copre il periodo con l’indennità INPS.

    Sempronio – istanza presentata dal datore

    Il responsabile HR di un’industria chimica si accorge che l’incarico di Monica, neo-assunta e in attesa di un figlio, espone a solventi incompatibili. Presenta l’istanza all’ITL; nel frattempo Monica viene sospesa dal lavoro. L’ITL autorizza l’astensione anticipata e l’INPS eroga l’indennità.

    Domande frequenti

    Chi decide l'astensione anticipata?

    L’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), su istanza della lavoratrice o del datore di lavoro, sulla base di certificazione medica che attesta il rischio.

    L'astensione anticipata riduce i mesi post-parto?

    No. Il congedo post-parto rimane di 3 mesi. Se l’astensione anticipata supera i 2 mesi ordinari, il periodo totale risulta superiore ai 5 mesi standard.

    L'indennità è la stessa del congedo ordinario?

    Sì, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, a carico INPS, con eventuali integrazioni del CCNL.

    Serve il certificato del ginecologo?

    È sufficiente la certificazione di qualsiasi medico abilitato, ma il certificato dello specialista ginecologo o del medico competente aziendale rafforza la pratica presso l’ITL.

    Cosa fare se il datore non riconosce il rischio?

    La lavoratrice può presentare direttamente istanza all’ITL senza aspettare il consenso del datore. L’ITL istruisce il procedimento in modo autonomo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 DPR 445/2000 – Autenticazione delle sottoscrizioni

    Art. 21 DPR 445/2000 – Autenticazione delle sottoscrizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

    2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

  • Licenziamento per assenza ingiustificata: regole e limiti

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il lavoratore che si assenta senza giustificazione per un numero di giorni superiore a quello previsto dal CCNL può essere licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Prima di procedere al licenziamento il datore deve contestare l’assenza secondo le regole disciplinari dell’art. 7 Statuto e rispettare i termini del CCNL.

    Riferimento normativo

    L. 604/1966

    Tabella riepilogativa

    Assenza ingiustificata: dalla contestazione al licenziamento
    Fase Contenuto Note
    Assenza senza giustificazione Lavoratore non si presenta e non comunica il motivo Il CCNL stabilisce quanti giorni sono sufficienti per la giusta causa
    Contestazione disciplinare Il datore invia contestazione scritta ex art. 7 Statuto Deve essere specifica; il lavoratore ha 5 giorni per rispondere
    Audizione difensiva Il lavoratore può fornire giustificazioni o chiedere di essere sentito Termine di 5 giorni salvo diverso accordo
    Provvedimento disciplinare Il datore decide: richiamo, sospensione o licenziamento Deve rispettare la proporzionalità e il CCNL
    Impugnazione Lavoratore impugna entro 60 giorni L. 604/1966

    Quanti giorni di assenza bastano per il licenziamento

    Non esiste un numero fisso valido per tutti i settori: è il CCNL applicato a stabilire quanti giorni di assenza ingiustificata integrano una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Molti contratti collettivi prevedono che 3-5 giorni consecutivi di assenza ingiustificata possano legittimare il recesso, mentre altri richiedono un numero maggiore o una recidiva. È essenziale verificare le disposizioni disciplinari del proprio CCNL.

    La procedura disciplinare è obbligatoria

    Anche per l’assenza ingiustificata il datore deve rispettare la procedura disciplinare dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori: invio di una contestazione scritta specifica (con data, orari e motivi dell’assenza contestata), concessione di almeno 5 giorni al lavoratore per presentare giustificazioni scritte o chiedere un’audizione, e poi adozione del provvedimento. Il licenziamento intimato senza contestazione preventiva è viziato per vizio procedurale.

    Come difendersi dall'accusa di assenza ingiustificata

    Il lavoratore che riceve la contestazione deve rispondere in forma scritta entro i termini, allegando documenti a supporto della giustificazione (certificato medico, documentazione di forza maggiore, comunicazioni al datore). Se l’assenza era dovuta a malattia, il certificato INPS trasmesso dal medico entro il primo giorno assorbe normalmente l’obbligo di giustificazione, ma il lavoratore deve comunque comunicare l’assenza al datore se il CCNL lo richiede.

    Casi pratici

    Tizio – assente 4 giorni senza comunicare nulla

    Tizio non si presenta lunedì-giovedì e non risponde alle chiamate. Il CCNL prevede che 3 giorni consecutivi ingiustificati configurino giusta causa. Il datore gli invia contestazione; Tizio risponde solo mercoledì successivo, senza giustificazione valida. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa.

    Caia – assenza per emergenza familiare non comunicata tempestivamente

    Caia è assente per 2 giorni per una emergenza familiare grave e comunica solo al terzo giorno. Il datore contesta l’assenza ma Caia fornisce documentazione ospedaliera come giustificazione. Il licenziamento non sarebbe proporzionato: la sanzione più adeguata è il richiamo scritto.

    Sempronio – contestazione senza i 5 giorni di difesa

    Il datore di Sempronio gli consegna contestazione e lettera di licenziamento lo stesso giorno. La mancata concessione del termine difensivo di 5 giorni rende il licenziamento viziato proceduralmente: Sempronio può impugnarlo.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di assenza ingiustificata portano al licenziamento?

    Dipende dal CCNL applicato. Molti contratti prevedono 3-5 giorni consecutivi come soglia, ma la verifica delle norme disciplinari del proprio contratto collettivo è indispensabile.

    Il datore deve fare la contestazione disciplinare anche per l'assenza?

    Sì. La procedura disciplinare ex art. 7 Statuto è obbligatoria anche per l’assenza ingiustificata: contestazione scritta e almeno 5 giorni per le giustificazioni del lavoratore.

    Il certificato medico trasmesso all'INPS basta per giustificare l'assenza?

    Di norma sì, ma molti CCNL richiedono anche la comunicazione tempestiva al datore (spesso entro la stessa mattina del primo giorno). Verificare le regole del proprio contratto.

    Se vengo licenziato per assenza ingiustificata posso prendere la NASpI?

    Sì. Anche il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata dà accesso alla NASpI, purché sussistano i requisiti contributivi.

    Cosa succede se il licenziamento è sproporzionato rispetto all'assenza?

    Il giudice può dichiararlo illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, con le conseguenze indennitarie o reintegratorie previste dal regime di tutela applicabile.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Commi 46-50 LB 2026: dividendi UE esclusi dalla base IRAP e rimb

    Commi 46-50 LB 2026: dividendi UE esclusi dalla base IRAP e rimb

    Commi 46-50 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 50 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire modalità, contenuti e tempistiche di presentazione delle istanze di rimborso e dell’opzione per la compensazione con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’ articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»; b) all’articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’ articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

    47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d’imposta anteriori, la quota dell’imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

    48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , hanno diritto al rimborso previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate.

    49. Con l’istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’ articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 37, comma 49-quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    50. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

  • Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plus

    Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plus

    Commi 37-43 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

    38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

    39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

    40. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

    41. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

    42. All’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata».

    43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

  • Comma 948 LB 2026: Consip centrale di committenza per la ricerca

    Comma 948 LB 2026: Consip centrale di committenza per la ricerca

    Comma 948 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca per disciplinare le modalità operative del nuovo ruolo di Consip. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    948. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e l’economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell’università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell’ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.