Comma 948 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca per disciplinare le modalità operative del nuovo ruolo di Consip. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e l’economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell’università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell’ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 17-ter TUIVA (comma 948): Split payment applicabile alle fatture verso università ed enti di ricerca quali pubbliche amministrazioni.
- Art. 33 Costituzione (comma 948): Autonomia delle università e degli istituti di alta cultura: la salvaguardia delle facoltà di acquisto autonomo attua il dettato costituzionale.
- Art. 9 Costituzione (comma 948): Promozione della ricerca scientifica e tecnica come compito della Repubblica.
In sintesi
Il ruolo di Consip e l’e-procurement pubblico
Il comma 948 della Legge di Bilancio 2026 conferisce a Consip S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze deputata all’e-procurement pubblico, il compito di realizzare un’infrastruttura tecnica dedicata agli acquisti di beni, servizi e lavori funzionali ai programmi di ricerca scientifica delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca. La novella si inserisce nell’ambito della disciplina generale degli appalti pubblici contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento agli articoli 62 e seguenti sulle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze.
Le specificità degli acquisti per la ricerca
Gli acquisti destinati alla ricerca scientifica presentano peculiarità che spesso mal si conciliano con le procedure ordinarie di e-procurement. Spesso si tratta di apparecchiature scientifiche con caratteristiche tecniche stringenti, di reagenti chimici di specifica composizione, di servizi specialistici (es. licenze software per la ricerca, animali da laboratorio, accesso a banche dati scientifiche), di lavori di adeguamento di laboratori. Le università ed enti di ricerca lamentano da tempo che il ricorso alle convenzioni Consip generiche e al MePA standard non risponde alle esigenze della ricerca, con effetti negativi su tempistiche e qualità degli approvvigionamenti. Il comma 948 risponde a queste criticità istituendo una sezione dedicata e prevedendo una specifica disciplina delle funzioni di centrale di committenza.
Salvaguardia dell’autonomia di acquisto
La novella tutela espressamente la facoltà di acquisto autonomo: le università e gli enti di ricerca potranno avvalersi della nuova infrastruttura ma manterranno le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. La salvaguardia è coerente con i principi di autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione e con il regime di autonomia regolamentare e amministrativa degli enti di ricerca disciplinato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Inoltre, restano applicabili le specifiche deroghe per la ricerca previste dal Codice dei contratti pubblici, in particolare l’articolo 56 del D.Lgs. 36/2023 sulle procedure semplificate per gli acquisti dei beni e servizi destinati alla ricerca scientifica.
Decreto attuativo e tempistiche
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, dovrà disciplinare le modalità con cui Consip svolgerà le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il decreto attuativo dovrà affrontare temi sensibili quali: tipologie di beni e servizi inclusi nelle convenzioni dedicate, soglie di obbligatorio ricorso (se previste), modalità di interazione con i ricercatori e con gli uffici acquisti delle università, regime dei rapporti con i fornitori internazionali specializzati, eventuale gestione di acquisti d’urgenza connessi alla pubblicazione su riviste con embargo, integrazione con i fondi PNRR e con i bandi PRIN.
Vantaggi attesi e criticità di sistema
I vantaggi attesi dalla nuova infrastruttura sono molteplici: standardizzazione e replicabilità degli acquisti, economie di scala su categorie merceologiche ricorrenti (reagenti, materiali di laboratorio, licenze software), riduzione dei tempi di affidamento attraverso accordi quadro precostituiti, miglioramento della tracciabilità e della rendicontabilità delle spese per le finalità PNRR e PRIN. Si tratta di obiettivi coerenti con la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. D’altro lato, le università e gli enti di ricerca hanno sollevato negli anni perplessità sull’adeguatezza dei sistemi Consip generici alle peculiarità della ricerca: rigidità nei tempi, mancanza di fornitori scientifici specializzati nei cataloghi, difficoltà nell’acquisto di reagenti o animali da laboratorio con caratteristiche tecniche stringenti. La nuova infrastruttura dovrà tenere conto di tali criticità, evitando una mera trasposizione del modello generico al settore scientifico. La sfida del decreto attuativo MEF-MUR sarà proprio quella di calibrare le procedure sulle specificità del mondo della ricerca.
Impatti operativi per università ed enti di ricerca
Per gli enti destinatari della novella, l’avvio della nuova infrastruttura Consip impone alcuni adempimenti pratici. In primo luogo, occorre aggiornare i regolamenti interni di amministrazione e contabilità per riflettere le nuove possibilità: il regolamento dovrà chiarire quando il ricorso a Consip è obbligatorio (ad esempio sopra soglia) e quando è facoltativo. In secondo luogo, occorre formare il personale dell’ufficio acquisti sull’utilizzo della nuova piattaforma, integrando le competenze sull’e-procurement con quelle sulla ricerca scientifica. In terzo luogo, va valutato l’impatto sui tempi medi di approvvigionamento, parametro spesso rilevante per il rispetto delle scadenze di rendicontazione PNRR, PRIN e PRIN PNRR e per la performance dei ricercatori. Sotto il profilo fiscale, gli acquisti effettuati dalle università (enti pubblici) sono soggetti al regime dello split payment ex articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con l’IVA versata direttamente all’erario dall’ente acquirente, salvo eccezioni soggettive previste dal decreto attuativo. La fatturazione elettronica verso PA è obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi 209-214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Domande frequenti
Le università saranno obbligate ad acquistare tramite Consip?
No. Il comma 948 prevede espressamente che università ed enti di ricerca possano avvalersi della nuova infrastruttura, ferme restando «le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente». Resta quindi salva la facoltà di acquisto autonomo, in particolare per gli acquisti specifici della ricerca disciplinati dall’articolo 56 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che prevede procedure semplificate per beni e servizi destinati alla ricerca scientifica entro determinate soglie. Il decreto attuativo MEF-MUR potrà però fissare ipotesi di obbligo o premialità per il ricorso alla nuova piattaforma, soprattutto per categorie merceologiche standardizzabili come reagenti, materiali di consumo da laboratorio, licenze software.
Quando entrerà in funzione la nuova infrastruttura?
Il comma 948 fissa in 90 giorni dall’entrata in vigore della legge il termine per l’adozione del decreto MEF-MUR che disciplina le modalità operative del nuovo ruolo di Consip. L’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 è il 1° gennaio 2026 (salvo diversa indicazione nelle disposizioni di chiusura), quindi il decreto attuativo è atteso entro fine marzo 2026. L’effettiva operatività della nuova infrastruttura tecnica seguirà di alcuni mesi, considerati i tempi di sviluppo informatico, di gara per le convenzioni dedicate e di formazione degli operatori. È ragionevole attendersi i primi servizi attivi nel secondo semestre 2026, con piena entrata a regime nel 2027.
Si applica anche agli istituti AFAM e agli enti privati di ricerca?
Il comma 948 fa riferimento alle «amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell’università e della ricerca». Vi rientrano pacificamente le università statali, gli enti pubblici di ricerca disciplinati dal D.Lgs. 218/2016 (CNR, INFN, INAF, INGV, ENEA, ecc.) e gli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) vigilati dal MUR. Restano fuori gli enti privati di ricerca non vigilati e le università non statali, salvo specifiche estensioni che potrebbero essere previste dal decreto attuativo. L’eventuale apertura ad ulteriori enti dipenderà dalle scelte ministeriali e dalla coerenza con la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Si raccomanda di consultare il regolamento attuativo per il dettaglio degli enti destinatari.
Le fatture verso le università sono soggette a split payment?
Sì. Le università pubbliche italiane sono ricomprese nell’elenco delle pubbliche amministrazioni soggette al meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972. I fornitori che cedono beni o prestano servizi alle università emettono fattura elettronica con l’annotazione «scissione dei pagamenti» e l’IVA è versata direttamente dall’ente acquirente all’erario, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa (es. operazioni in reverse charge, regimi speciali). La fatturazione elettronica verso PA è obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi 209-214, L. 244/2007. I fornitori dovranno verificare il codice univoco ufficio (codice IPA) dell’ente acquirente e curare la corretta indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali.
Quali categorie di acquisto saranno comprese nella nuova infrastruttura?
Il comma 948 fa riferimento generico ad acquisti di «beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica». La perimetrazione concreta delle categorie merceologiche e dei codici CPV (Common Procurement Vocabulary) sarà demandata al decreto attuativo MEF-MUR e ai successivi avvisi/convenzioni Consip. Verosimilmente saranno inclusi: apparecchiature scientifiche e da laboratorio, reagenti, materiali di consumo, licenze software per la ricerca, servizi di biostatistica e bioinformatica, materiali per animali da laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche complesse, accessi a banche dati e riviste scientifiche. I lavori di costruzione e adeguamento di laboratori potrebbero essere oggetto di accordi quadro specifici. Si attende il decreto per il quadro completo.