Art. 92 DPR 602/1973 – Ritardati od omessi versamenti diretti (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro [per l’aeronautica] (1) e dai custodi dei campi di fortuna. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti retroattivi al 1° luglio 2022.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attese istruzioni operative INPS (circolare o messaggio) per le modalità di conguaglio retroattivo via UniEmens con specifici codici causale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
860. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 : a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione; b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate colpite dall’aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.
303. All’articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».
304. All’articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2018».
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attese le determine attuative del Ministero della cultura per le modalità di selezione dei progetti e di erogazione delle risorse. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
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In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Aggiunge all’art. 1 c. 24 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) periodi che fissano al 26% (anziché 33% ordinario) l’aliquota sui redditi diversi e altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). Stabilisce inoltre la neutralità fiscale della mera conversione tra euro e e-money token e del rimborso al valore nominale.
28. All’ articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 . Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinchè esprima parere nel termine di dieci giorni.
2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.
5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.
6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.
7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.
8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a). b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali; c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione; d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio. e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 – 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 – 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta – esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze – sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso,… limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.