In sintesi
- L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.
- Il nolo netto copre, salvo diversa convenzione, il 60% del nolo lordo.
- In mancanza di patto specifico si presume assicurato il nolo lordo.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'assicurazione della nave (artt. 515 ss.).
- La norma tutela il diritto dell'armatore a percepire il corrispettivo del noleggio in caso di sinistro durante il viaggio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 519 Codice della Navigazione — Assicurazione del nolo da guadagnare
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave. L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo. All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 519 del Codice della navigazione disciplina l'assicurazione del nolo da guadagnare, cioè dell'interesse dell'armatore o del noleggiante a percepire il corrispettivo del contratto di utilizzazione della nave in caso di sinistro marittimo che privi la nave della capacità di completare il viaggio. Il nolo — prezzo pagato per l'uso della nave o per il trasporto delle merci — rappresenta la principale fonte di reddito dell'armatore e può andare perduto se la nave viene distrutta o resa inservibile prima della conclusione del viaggio. L'assicurazione del nolo da guadagnare copre precisamente questa perdita di reddito prospettico, completando la tutela dell'armatore che già assicura separatamente il corpo-nave ex art. 515.
Nolo lordo e nolo netto: distinzione e regola suppletiva
La norma distingue due tipologie di oggetto assicurabile: il nolo lordo e il nolo netto. Il nolo lordo da guadagnare corrisponde all'intero ammontare del corrispettivo pattuito nel contratto di noleggio o di trasporto, senza deduzione dei costi variabili di esercizio che l'armatore avrebbe sostenuto per guadagnarlo. Il nolo netto, per converso, è il nolo residuo dopo la deduzione delle spese variabili (carburante, tasse portuali, competenze equipaggio, ecc.), e rappresenta l'effettivo guadagno netto dell'armatore. La norma fissa una regola suppletiva per il nolo netto: «in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo». La percentuale del 60% è una presunzione legale di convenienza, che approssima la quota del nolo lordo che mediamente sopravvanza i costi variabili di un viaggio marittimo. Questa presunzione evita alle parti di dover calcolare analiticamente i costi variabili in sede assicurativa. La regola sulla presunzione del nolo lordo («in mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo») risolve le controversie sulla tipologia di nolo assicurata quando la polizza non lo specifichi: la legge opta per la copertura più ampia, a favore dell'assicurato.
Coordinamento con le norme dell'assicurazione della nave
Il rinvio alle norme dell'assicurazione della nave è giustificato dalla natura del nolo da guadagnare, che è un interesse strettamente connesso all'esercizio della nave: il nolo non esiste indipendentemente dalla nave, e il rischio che lo minaccia è lo stesso rischio della navigazione che minaccia il corpo-nave. Il rinvio comporta l'applicazione, tra l'altro, della disciplina della polizza stimata (art. 515, terzo periodo), per cui la dichiarazione del valore del nolo in polizza equivale a stima; della disciplina del cambiamento forzato di via o di viaggio (art. 523), per cui l'assicuratore risponde anche in questi casi; della disciplina della colpa dell'equipaggio (art. 524), per cui l'assicuratore risponde del sinistro causato da colpa nautica del comandante. Le norme incompatibili con la specificità del nolo — come quelle sulla scaricazione delle merci — non trovano ovviamente applicazione.
Rapporto con il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento
Occorre non confondere il nolo da guadagnare disciplinato dall'art. 519 con il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento disciplinato dall'art. 520. Il nolo da guadagnare è quello che l'armatore deve ancora percepire al momento del sinistro: rappresenta un credito futuro a rischio. Il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento è invece già nella disponibilità dell'armatore o è comunque esigibile indipendentemente dall'esito del viaggio: non è a rischio per l'armatore, ma per il caricatore che lo ha pagato senza corrispettivo. I due articoli si occupano dunque di interessi distinti e di parti diverse.
Profili pratici
Nella pratica, l'assicurazione del nolo da guadagnare è stipulata soprattutto dagli armatori che operano con contratti di noleggio a tempo (time charter) o a viaggio (voyage charter). Il valore assicurato è normalmente il nolo lordo previsto per il viaggio o per il periodo di charter residuo. Le controversie più frequenti riguardano: (a) la determinazione del nolo lordo quando il contratto prevede meccanismi di aggiustamento (bunker adjustment factor, currency clause); (b) la ripartizione del nolo tra tratte coperte e non coperte dall'assicurazione in caso di perdita parziale; (c) il coordinamento con l'assicurazione della perdita di reddito (loss of hire), che copre la mancata percezione del nolo durante il periodo di riparazione della nave.
Casi pratici
Caso 1: Tizio armatore assicura il nolo lordo di un viaggio charter
Tizio ha pattuito un nolo lordo di 200.000 euro per un viaggio da Genova ad Alessandria d'Egitto e stipula una polizza nolo da guadagnare per l'intero importo: se la nave affonda prima di completare il viaggio, l'assicuratore corrisponde 200.000 euro a prescindere dai costi variabili che Tizio avrebbe sostenuto.
Caso 2: Caio sceglie di assicurare il nolo netto senza pattuire la percentuale
Caio decide di assicurare solo il nolo netto del suo noleggio di 100.000 euro, senza specificare la percentuale in polizza: per legge gli viene riconosciuto il 60% del nolo lordo, cioè 60.000 euro, che l'assicuratore è tenuto a liquidare in caso di perdita totale della nave.
Caso 3: Sempronio non specifica il tipo di nolo assicurato e sorge una controversia
Sempronio stipula una polizza nolo senza indicare se copra il lordo o il netto: in mancanza di patto contrario, l'art. 519 presume assicurato il nolo lordo, e Sempronio percepisce l'intero ammontare del nolo pattuito senza deduzioni, in virtù della presunzione legale a lui favorevole.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra nolo lordo e nolo netto nell'assicurazione marittima?
Il nolo lordo è l'intero corrispettivo pattuito nel contratto di utilizzazione della nave; il nolo netto è la quota residua dopo la deduzione delle spese variabili di esercizio. Salvo patto contrario, il nolo netto corrisponde al 60% del lordo per presunzione legale.
Cosa si presume assicurato quando la polizza non specifica il tipo di nolo?
In mancanza di diverso patto si presume assicurato il nolo lordo, cioè l'intero ammontare pattuito nel contratto di noleggio o di trasporto, senza deduzioni.
L'assicurazione del nolo da guadagnare copre anche i danni causati dalla colpa dell'equipaggio?
Sì: per effetto del rinvio alle norme dell'assicurazione della nave, l'assicuratore del nolo risponde anche del sinistro causato da colpa nautica del comandante o dell'equipaggio, purché l'armatore-assicurato vi sia rimasto estraneo.
Qual è la differenza tra il nolo da guadagnare (art. 519) e il nolo anticipato ad ogni evento (art. 520)?
Il nolo da guadagnare è un credito futuro dell'armatore, ancora a rischio di perdita per sinistro. Il nolo anticipato ad ogni evento è già esigibile indipendentemente dall'esito del viaggio ed è a rischio del caricatore che lo ha pagato senza corrispettivo in caso di perdita.
L'assicurazione del nolo da guadagnare si raccorda con la loss of hire insurance?
Sono istituti complementari ma distinti: il nolo da guadagnare copre la perdita del corrispettivo del viaggio non completato per sinistro; la loss of hire copre il mancato reddito da noleggio durante il periodo di riparazione della nave a seguito di sinistro parziale.
Vedi anche