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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di mancato arrivo delle merci a destinazione, il destinatario può far valere i diritti contrattuali solo dal momento in cui la perdita è riconosciuta dal vettore.
  • In alternativa, il destinatario può agire decorsi sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione, anche senza riconoscimento del vettore.
  • Il termine di sette giorni è un termine legale suppletivo: le parti possono pattuire diversamente, salvo il limite della norma.
  • La norma è volta a certezza giuridica: fissa un momento preciso da cui il destinatario può agire, evitando incertezze sulla presunzione di perdita delle merci.
  • L'art. 456 si applica al mancato arrivo definitivo, ossia la perdita delle merci, non ai casi di ritardo nella consegna.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 456 Codice della Navigazione — Mancato arrivo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione. Sezione V Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'art. 456 del Codice della navigazione risolve un problema pratico di notevole rilevanza nel trasporto marittimo: a partire da quale momento il destinatario che non ha ricevuto le merci può considerare il carico definitivamente perduto e agire per far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto? La questione è tutt'altro che banale, poiché nel trasporto marittimo i ritardi sono frequenti e spesso giustificati da condizioni metereologiche avverse, deviazioni di rotta, soste tecniche intermedie o problematiche doganali. Il destinatario non può quindi agire immediatamente allo scadere del termine di consegna previsto, poiché il semplice ritardo non equivale a perdita. La norma fissa due momenti alternativi — il riconoscimento della perdita da parte del vettore o il decorso di sette giorni dal termine previsto — per dare certezza giuridica alla situazione del destinatario.

Il riconoscimento della perdita da parte del vettore

Il primo dei due presupposti alternativi per l'esercizio dei diritti del destinatario è il riconoscimento della perdita da parte del vettore. Si tratta di una dichiarazione con cui il vettore ammette che le merci non sono più nella sua disponibilità e non possono essere consegnate. Il riconoscimento può essere espresso — attraverso una dichiarazione scritta o verbale in tal senso — oppure implicito, quando il comportamento del vettore rende inequivocabile che la perdita è avvenuta (ad esempio, la comunicazione di un sinistro marittimo che ha distrutto il carico). Non è richiesta una forma particolare per il riconoscimento, ma ovviamente la prova di esso sarà più agevole se avvenuto per iscritto. Dal momento del riconoscimento, il destinatario può immediatamente fare valere i propri diritti, senza dover attendere ulteriori termini. Questo meccanismo incentiva il vettore a comunicare tempestivamente la perdita, poiché ritardi nella comunicazione non spostano il momento da cui decorrono le azioni del destinatario, che potrà comunque avvalersi del secondo termine legale.

Il termine di sette giorni dal termine di arrivo previsto

Il secondo presupposto alternativo è il decorso di sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione. Questo termine opera in modo suppletivo: se il vettore non ha riconosciuto la perdita (o l'ha riconosciuta tardivamente), il destinatario può comunque agire dopo sette giorni dalla scadenza del termine di consegna. Il dies a quo per il computo dei sette giorni è il giorno in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione, che può essere determinato dal contratto di trasporto, dalla polizza di carico, oppure in via sussidiaria sulla base dei tempi normali di traversata per la rotta percorsa. La scelta del termine di sette giorni riflette una valutazione legislativa di equilibrio: abbastanza lungo da escludere che un semplice ritardo venga trattato come perdita, ma sufficientemente breve da non lasciare il destinatario in uno stato di incertezza prolungato. Le parti possono pattuire un termine diverso ('salvo diverso patto od uso'), sia più breve sia più lungo.

La distinzione tra mancato arrivo e ritardo nella consegna

È importante distinguere il mancato arrivo disciplinato dall'art. 456 dal semplice ritardo nella consegna. Il mancato arrivo implica la perdita definitiva o presumibile delle merci: le merci non solo non sono arrivate entro il termine, ma non arriveranno più. Il ritardo, invece, presuppone che le merci siano ancora in transito e arriveranno, sia pure con un differimento rispetto al termine previsto. La distinzione è rilevante sul piano dei rimedi: per il mancato arrivo, il destinatario può agire per il risarcimento integrale del danno (pari al valore delle merci perdute), mentre per il ritardo il danno risarcibile è quello derivante dal differimento della consegna. Il limite pratico è che non sempre è agevole distinguere ex ante tra le due fattispecie: il vettore potrebbe comunicare prima un ritardo e poi ammettere la perdita, oppure le merci potrebbero arrivare dopo i sette giorni dall'art. 456, nel qual caso la presunzione di perdita verrebbe meno e tornerebbe ad applicarsi la disciplina del ritardo.

Profili di diritto internazionale e coordinamento normativo

Le principali convenzioni internazionali sul trasporto marittimo di merci contengono disposizioni analoghe sull'accertamento della perdita delle merci. Le Regole dell'Aja-Visby non prevedono un termine specifico per la presunzione di perdita, mentre le Regole di Amburgo del 1978 (art. 5 par. 3) stabiliscono che le merci si considerano perdute quando non vengano consegnate entro sessanta giorni consecutivi dalla scadenza del termine per la consegna. Le Regole di Rotterdam del 2009 prevedono invece un termine di sessanta giorni lavorativi. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 456 del Codice italiano è significativamente più breve rispetto a questi standard internazionali, il che si spiega con la circostanza che la norma italiana non stabilisce una presunzione assoluta di perdita ma solo un termine da cui il destinatario può agire, restando ferma la possibilità che le merci arrivino successivamente e che la fattispecie venga riqualificata come ritardo.

Casi pratici

Caso 1: Riconoscimento della perdita da parte del vettore

Tizio, destinatario di un carico di legname pregiato, attende invano l'arrivo della nave. Il vettore Caio lo contatta comunicando che la nave ha subito un incendio a bordo e che il carico è andato completamente distrutto: dal giorno di questa comunicazione, Tizio può far valere i propri diritti e agire per il risarcimento del danno, senza dover attendere ulteriori termini.

Caso 2: Sette giorni senza notizie dopo il termine previsto

Sempronio attende un carico di prodotti chimici che avrebbe dovuto arrivare al porto di Venezia entro il 10 del mese. Il 17 del mese — decorsi sette giorni dal termine — il vettore Tizio non ha ancora fornito alcuna comunicazione circa la sorte delle merci. Sempronio può da quel giorno azionare i propri diritti contrattuali, richiedendo informazioni al vettore e, in assenza di risposta soddisfacente, agire per il risarcimento della perdita.

Caso 3: Merci arrivate dopo i sette giorni: ritardo e non perdita

Caio, destinatario di arredi di design, dopo aver atteso i sette giorni previsti dall'art. 456 e avviato le pratiche per il risarcimento, riceve comunicazione che le merci sono arrivate in porto con dieci giorni di ritardo a causa di una tempesta. La presunzione di perdita viene meno e la fattispecie si riqualifica come ritardo: Caio ha diritto al risarcimento del danno da ritardo, non al valore integrale delle merci.

Domande frequenti

Da quando il destinatario può far valere i diritti in caso di mancato arrivo delle merci?

Dal giorno in cui il vettore riconosce la perdita, oppure — in alternativa — decorsi sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione, anche senza riconoscimento del vettore.

Cosa si intende per 'riconoscimento della perdita' da parte del vettore?

È la dichiarazione con cui il vettore ammette che le merci non sono più nella sua disponibilità e non potranno essere consegnate. Può essere espressa o implicita, ma ai fini della prova è preferibile che avvenga per iscritto.

Il termine di sette giorni può essere modificato contrattualmente?

Sì. L'art. 456 prevede espressamente la derogabilità del termine ('salvo diverso patto od uso'), quindi le parti possono stabilire un termine diverso, sia più breve sia più lungo, nel contratto di trasporto o nella polizza di carico.

Cosa succede se le merci arrivano dopo che il destinatario ha già avviato l'azione per mancato arrivo?

La presunzione di perdita viene meno: la fattispecie si riqualifica come ritardo nella consegna. Il destinatario ha diritto al risarcimento del danno da ritardo, non al valore integrale delle merci come nel caso di perdita definitiva.

L'art. 456 si applica anche al ritardo nella consegna o solo alla perdita totale?

L'art. 456 si applica al mancato arrivo, ossia alla perdita presumibile delle merci. Il semplice ritardo nella consegna è regolato da diverse disposizioni: l'art. 456 opera come presupposto per agire in caso di perdita totale o presumibile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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