Autore: Andrea Marton

  • Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR – Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell’articolo 133, l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e’ irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).

    2. L’efficacia dell’opzione e’ altresi’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

    a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi’, come definite dall’articolo 133;

    b) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

    c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all’articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della societa’ di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

    d) attestazione rilasciata da ciascuna societa’ controllata non residente secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 142 dalla quale risulti:

    1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

    2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria;

    d-bis) (lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 7, comma 3, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

    3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa’ controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa’ controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovra’ risultare:

    a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 130, comma 2;

    b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le societa’ controllate;

    c) la denominazione, la sede sociale, l’attivita’ svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche’ la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’articolo 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita’;

    d) la denominazione dei soggetti cui e’ stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;

    e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verra’ presumibilmente richiesto il credito di cui all’articolo 165.

    4. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate puo’ essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo’ a sua volta richiedere, oltre a quelle gia’ previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle societa’ controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

    5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalita’ previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. La societa’ o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.”

    (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. f) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

  • CCNL Sanita SSN: aree e profili sanitari

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il CCNL Comparto Sanita 2024 ha quattro aree: Operatori, Operatori esperti, Funzionari, Elevate Professionalita (EP). Profili principali: OSS (Operatori esperti), infermieri e ostetriche (Funzionari), tecnici sanitari (Funzionari), EP coordinatori di unita operativa. Dirigenza medica e dirigenza delle professioni sanitarie hanno CCNL separati (Area Sanita Dirigenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Sanita 2024
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, OTA, operatori generici Scuola obbligo
    Operatori esperti OSS (Operatori Socio-Sanitari) Qualifica OSS regionale
    Funzionari (Assistenza) Infermieri, Ostetriche, Tecnici Radiologia, Lab, Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori Laurea sanitaria
    Funzionari (Amministrativi) Amministrativi ospedalieri, contabili Laurea
    EP Coordinatori UO, Caposala, Responsabili reparto Laurea + master specializzazione

    Le quattro aree del comparto

    Il CCNL Sanita 2024 riconosce 4 aree:

    • Operatori: ausiliari, OTA (operatori tecnici addetti), operatori generici (pulizie, magazzino, sorveglianza)
    • Operatori esperti: OSS (Operatori Socio-Sanitari) con qualifica regionale 1000h + tirocinio
    • Funzionari: tutte le professioni sanitarie riconosciute (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici radiologia/laboratorio, logopedisti, dietisti, educatori, podologi, ecc.) + amministrativi e tecnici amministrativi laureati
    • Elevate Professionalita (EP): coordinatori UO, caposala (master + esperienza), responsabili di reparto, posizioni organizzative complesse

    Infermieri: la professione di base SSN

    Gli infermieri sono la professione piu numerosa del SSN (~270.000). Inquadramento: area Funzionari sezione Assistenza, con DSS specifici.

    Titoli richiesti:

    • Laurea triennale in Infermieristica
    • Iscrizione Ordine Professioni Infermieristiche (OPI)
    • Concorso pubblico bandito dall’azienda sanitaria

    Carriera: infermiere base → infermiere senior (DSS superiore) → infermiere coordinatore (EP, con master in Coordinamento) → dirigente delle professioni sanitarie (CCNL Dirigenza separato).

    OSS: la figura piu diffusa

    L’OSS (Operatore Socio-Sanitario) e’ il profilo piu rappresentato dopo gli infermieri (~120.000 nel SSN). Inquadramento area Operatori esperti.

    Mansioni: igiene e cura della persona, mobilizzazione, alimentazione, supporto agli infermieri nelle attivita assistenziali. La qualifica OSS richiede corso regionale 1000h + tirocinio + esame finale.

    Da non confondere con OTA (Operatori Tecnici Addetti, area Operatori, qualifica regionale piu breve, mansioni meno qualificate).

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera reparto medicina
    Tizia, infermiera area Funzionari DSS2, lavora in medicina interna ospedale. Stipendio €2.200 + IIS €540 + ind. infermiere €92 + indennita malattie infettive €70 + indennita turno = €3.000+ lordi/mese.
    Caia – OSS in RSA pubblica
    Caia, OSS area Operatori esperti DSS1, lavora in RSA ASL Toscana. Stipendio €1.700 + IIS €500 + ind. malattie infettive €60 + ind. turno €145 = €2.405 lordi.
    Sempronio – Caposala chirurgia (EP)
    Sempronio, EP coordinatore UO chirurgia (laurea infermieristica + master), 35 anni servizio. Stipendio €2.700 + IIS €580 + ind. posizione complessa €700 + risultato €180 = €4.160 lordi.

    Domande frequenti

    Le aree del CCNL Sanita?
    Quattro: Operatori (ausiliari), Operatori esperti (OSS), Funzionari (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ecc.), Elevate Professionalita (coordinatori, caposala). Dirigenza medica e sanitaria ha CCNL separato.
    Quanto guadagna un infermiere SSN?
    Stipendio totale circa €2.800-3.300 lordi/mese (DSS1-DSS3), comprese indennita standard. Variabile in base a turni, malattie infettive, sede disagiata, anzianita. Tredicesima a dicembre.
    Differenza tra OSS e infermiere?
    L’OSS assiste l’infermiere nelle cure di base (igiene, mobilizzazione, alimentazione). Non puo somministrare farmaci, gestire cateteri venosi, etc. (riservato infermieri). Qualifica regionale 1000h vs laurea triennale dell’infermiere.
    Posso lavorare nel SSN senza essere medico?
    Si, come infermiere, OSS, ostetrica, fisioterapista, tecnico radiologia/laboratorio, logopedista, dietista, educatore, amministrativo o tecnico amministrativo. Concorso pubblico bandito dalla singola azienda sanitaria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 L. 194/1978

    Art. 4 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’ articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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  • Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

    1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

    2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

    2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

  • Art. 526 Codice della Navigazione – Contribuzione in avaria comune

    Art. 526 Codice della Navigazione – Contribuzione in avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune.

  • Art. 3 D.Lgs. 259/2003 – Principi generali

    Art. 3 D.Lgs. 259/2003 – Principi generali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l’adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

    2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonché l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti, che è di preminente interesse generale, sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto.

    3. Il Ministero, l’Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

    4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 26 D.Lgs. 174/2016 – Custode

    Art. 26 D.Lgs. 174/2016 – Custode

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

  • Art. 18 D.Lgs. 174/2016 – , comma 3, dell’Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte. Dalla s

    Art. 18 D.Lgs. 174/2016 – , comma 3, dell’Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte. Dalla s

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Roma Perugia

    2. Perugia Firenze

    3. Firenze Genova

    4. Aosta Torino

    5. Genova Torino

    6. Torino Milano

    7. Milano Venezia

    8. Venezia Trento

    9. Trento Trieste

    10. Trieste Bolzano

    11. Bolzano Bologna

    12. Bologna Ancona

    13. Ancona L’Aquila

    14. L’Aquila Campobasso

    15. Campobasso Bari

    16. Bari Potenza

    17. Potenza Catanzaro

    18. Cagliari Roma

    19. Palermo Catanzaro

    20. Catanzaro Napoli

    21. Napoli Roma

  • Art. 135 TUIR: Determinazione delle plusvalenze per i trasferime

    Art. 135 TUIR: Determinazione delle plusvalenze per i trasferime

    Art. 135 TUIR – Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le societa’ non residenti cui si riferisce l’opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. 2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla societa’ acquirente sara’ pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.”

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  • Art. 39 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio esterno

    Art. 39 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio esterno

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

    2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

    LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

    Titolo I – Disposizioni generali

    Capo I – Ricorso

    Sezione I – Ricorso e costituzione delle parti

  • Art. 491 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

    Art. 491 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

  • Art. 83 DPR 495/1992 – Pannelli integrativi

    Art. 83 DPR 495/1992 – Pannelli integrativi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validità nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.

    2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.

    3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 – per le distanze; modello II.2 – per le estese; modello II.3 – per indicare periodi di tempo; modello II.4 – per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 – per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 – per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 – per indicare l'andamento della strada principale.

    4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).

    5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).

    6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).

    7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.

    8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio…, e quello di nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.

    9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).

    10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono: Simbolo Significato Figura __ __ __ Pennello e striscia Segni orizzontali in corso di rifacimento modello II.6/a Auto in collisione Incidente modello II.6/b Locomotive Attraversamento di binari modello II.6/c Lama sgombraneve e gristallo di ghiacchio Sgombraneve in azione modello II.6/d Onde azzurre Zona soggetta ad allagamento modello II.6/e Due file di auto Coda modello II.6/f Pala meccanica Mezzi di lavoro in azione in modello II.6/g Cristalli di ghiaccio Strada sdrucciolevole per ghiaccio modello II.6/h Nuvola con gocce Strada sdrucciolevole per pioggia modello II.6/i Autocarro e auto Autocarri in rallentamento modello II.6/l Gru e auto Zona rimozione coatta modello II.6/m Freccia verticale Segnale di corsia modello II.6/n Esempi con iscrizione Tornanti modelli II.6/p1, II.6/p2 Macchina operatrice del servizio N.U. Pulizia strada modelli II.6/q1, II.6/q2

    11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.

    12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.

    13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a II.8/b, II.8/c, II.8/d).