Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Stipendio lordo e netto: qual è la differenza

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Il lordo è la retribuzione totale prima di qualsiasi deduzione. Dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte IRPEF (al netto delle detrazioni) per ottenere il netto in pagamento. La differenza può essere significativa: per un lavoratore medio la retribuzione netta è spesso tra il 65% e il 75% del lordo, in funzione dello scaglione IRPEF e dei contributi applicabili.

    Riferimento normativo

    TUIR (DPR 917/1986); L. 335/1995 (riforma previdenziale)

    Tabella riepilogativa

    Passaggio dal lordo al netto: schema semplificato
    Voce Segno Note
    Retribuzione lorda mensile + Minimo tabellare + indennità + voci continuative
    Contributi previdenziali lavoratore (IVS e altri) Quota a carico del lavoratore; varia per categoria e CCNL (indicativamente ~9% per dipendenti privati)
    Imponibile fiscale = Base per il calcolo dell’IRPEF
    IRPEF lorda (per scaglioni) Aliquote progressive 23%-43% sul reddito imponibile annualizzato
    Detrazione per lavoro dipendente + Riduce l’IRPEF; decresce all’aumentare del reddito
    Addizionali regionali e comunali IRPEF Aliquote variabili per ente locale
    Netto in pagamento = Somma effettivamente accreditata

    Cos'è il lordo e cosa comprende

    La retribuzione lorda è l’insieme di tutte le voci previste dal CCNL e dal contratto individuale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo, indennità continuative, eventuale tredicesima mensilizzata e altri compensi ricorrenti. È la cifra da cui partono tutte le deduzioni. Non coincide con il costo del lavoro, che è ancora più alto perché include anche i contributi previdenziali a carico del datore.

    I contributi previdenziali a carico del lavoratore

    Dal lordo si sottrae anzitutto la quota contributiva a carico del lavoratore, destinata all’INPS per pensione, malattia e altri istituti. La percentuale varia in base alla categoria contrattuale e al CCNL; per i dipendenti del settore privato è indicativamente intorno al 9%, ma può differire per categorie speciali (dirigenti, apprendisti, ecc.). Il residuo costituisce l’imponibile fiscale.

    IRPEF, detrazioni e addizionali

    Sull’imponibile fiscale si calcola l’IRPEF lorda applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito annuo (aggiornate annualmente dalla legge di bilancio). Si deducono poi le detrazioni per lavoro dipendente, che si riducono al crescere del reddito, e si aggiungono le addizionali regionali e comunali, le cui aliquote variano da ente a ente. Il risultato mensile è l’imposta trattenuta in busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato con RAL 28.000 €

    Tizio ha una retribuzione annua lorda di 28.000 €, pari a circa 2.154 € mensili. Dopo i contributi previdenziali (~9%) e l’IRPEF netta dalla detrazione lavoro dipendente, il netto mensile si attesta indicativamente attorno a 1.700-1.800 €, in funzione delle addizionali locali. La percentuale netto/lordo è circa 79-83%.

    Caia – dirigente con RAL 60.000 €

    Caia ha un reddito più elevato: lo scaglione IRPEF marginale è più alto. L’aliquota media effettiva risulta superiore e la detrazione per lavoro dipendente si riduce, abbassando il rapporto netto/lordo rispetto al caso di Tizio. La percentuale netto/lordo scende orientativamente verso il 65-70%.

    Sempronio – part-time con RAL 14.000 €

    Sempronio ha un reddito basso: beneficia di una detrazione per lavoro dipendente più elevata e cade in scaglioni IRPEF più bassi. Il rapporto netto/lordo può avvicinarsi all’85-90%, anche perché alcune addizionali comunali hanno soglie di esenzione per redditi bassi.

    Domande frequenti

    Perché il netto è molto inferiore al lordo?

    Perché dal lordo si detraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (che finanziano pensione, malattia ecc.) e l’IRPEF con le relative addizionali. L’incidenza complessiva dipende dal livello di reddito e dalla situazione familiare.

    Cosa sono le detrazioni per lavoro dipendente?

    Sono riduzioni dell’IRPEF lorda riconosciute ai lavoratori dipendenti in quanto tali. Il loro importo diminuisce all’aumentare del reddito e si azzera sopra una certa soglia (aggiornata dalla legge di bilancio). Vanno richieste al datore tramite il modello di detrazioni all’inizio del rapporto o dell’anno.

    Il costo del lavoro per il datore è uguale al lordo del lavoratore?

    No. Il costo del lavoro è più alto: include il lordo più i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore (INPS, INAIL e altri), che possono aggiungere tra il 25% e il 35% al lordo in base al settore.

    Come posso stimare il mio netto prima di accettare un'offerta?

    Si possono usare i calcolatori disponibili online (INPS, patronati, portali di settore) inserendo la RAL offerta. È comunque una stima: il netto effettivo dipende dalle detrazioni spettanti, dall’addizionale del proprio comune e dalle voci variabili della busta paga.

    Cosa cambia ogni anno nel calcolo?

    La legge di bilancio annuale può modificare le aliquote e gli scaglioni IRPEF, le detrazioni per lavoro dipendente e le eventuali misure di riduzione del cuneo fiscale (bonus o deduzioni strutturali). È importante controllare se le condizioni del proprio anno di riferimento sono aggiornate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 544 Codice della Navigazione – Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

    Art. 544 Codice della Navigazione – Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia. In mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.

  • Art. 123 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo specifico

    Art. 123 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo specifico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT – DOGANA b) ALT – POLIZIA c) ALT – STAZIONE.

    2. Il segnale ALT – DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola 'Doganà nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.

    3. Il segnale ALT – POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinchè il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.

    4. Il segnale ALT – STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.

  • Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Tutti i commi sono in vigore dal 01/01/2026. Il comma 856 ha natura di norma di interpretazione autentica e dispiega effetti retroattivi sui rapporti pendenti, fatto salvo il divieto di rimborso delle somme già versate. Il comma 857 (riforma servizio postale universale, modifica al D.Lgs. 261/1999) entra in vigore il 1° gennaio 2026 con efficacia operativa al 1° maggio 2026 per la nuova classificazione della posta prioritaria e per l’affidamento decennale a Poste Italiane fino al 31/12/2036. Il comma 858 incide sull’art. 1, c. 279, L. 190/2014 dalla stessa data. Il comma 859 riallinea le accise sulla birra (modifica all’art. 1, c. 986, L. 234/2021) con effetto dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    856. L’ articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , si interpreta, per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

    857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l’altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»; 2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse; b) all’articolo 3: 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall’ambito del servizio universale ed è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 6»; 2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell’efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»; 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall’autorità di regolamentazione»; c) l’articolo 3, comma 12, lettera b), l’articolo 7, comma 3-quinquies, e l’articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; d) all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del presente decreto» sono soppresse; e) all’articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l’erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»; f) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all’articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»; g) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Norme transitorie) – 1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un’analisi effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l’affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell’affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all’ articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell’affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

    858. Il primo periodo del comma 279 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è soppresso. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell’ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea.

    859. Al comma 986 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

  • Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

    a) il nome e il domicilio del vettore;

    b) il nome e il domicilio del caricatore;

    c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

    d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

    e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

    f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:

    g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;

    h) il luogo e la data di caricazione.

  • Art. 29 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni abrogate

    Art. 29 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni abrogate

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931; c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, dell’articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) nell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: 1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»; 2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».

    2. E’ inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonche’ della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

    b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

    a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

    b) per perenzione;

    c) per rinuncia.

  • Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026. Modalità di attuazione rinviate a decreto del Ministro del lavoro, sentito l’INPS.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di attuazione del comma 723 sono rinviate a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS. Il decreto dovrà disciplinare procedura, contraddittorio, esiti dell’accertamento e modalità di convenzionamento con ASL e sanità militare. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    723. L’INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

  • Revoca delle dimissioni: termini e come si fa

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il lavoratore che ha presentato dimissioni telematiche può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre tramite il portale cliclavoro.gov.it. La revoca ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Oltre i 7 giorni la revoca è possibile solo con il consenso del datore.

    Riferimento normativo

    Art. 26, comma 4, D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Revoca delle dimissioni – schema riepilogativo
    Situazione Modalità Effetto
    Entro 7 giorni dalla trasmissione Procedura telematica su cliclavoro.gov.it Rapporto ripristinato automaticamente
    Oltre 7 giorni Accordo scritto con il datore Dipende dalla disponibilità del datore
    Dimissioni durante maternità/adozione Convalida ITL, regole speciali Vedi art. 55 D.Lgs. 151/2001
    Datore ha già assunto un sostituto Nessun effetto automatico sulla revoca legittima Il rapporto si ripristina comunque (entro 7 gg)

    Il diritto di ripensamento entro 7 giorni

    L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore un diritto di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni è possibile revocarle con la stessa procedura digitale, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali e selezionando la revoca relativa alla comunicazione in questione. Il sistema notifica automaticamente il datore.

    L’effetto è ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza necessità di riassunzione formale o nuove pratiche.

    Come si effettua la revoca telematica

    Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individuare la comunicazione di dimissioni già trasmessa e selezionare l’opzione di revoca. Il modulo di revoca è precompilato con i dati già inseriti; basta confermare entro il termine. Anche in questo caso si può essere assistiti da un patronato o intermediario abilitato.

    È fondamentale conservare la ricevuta della revoca (con codice di trasmissione e data/ora), in modo da provare l’avvenuto esercizio del ripensamento entro i termini.

    Cosa succede oltre i 7 giorni

    Trascorsi i 7 giorni il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non è obbligato ad accettarlo. Il datore potrebbe nel frattempo aver avviato procedure di assunzione di un sostituto o riorganizzato il lavoro; in tal caso il ripristino del rapporto dipenderà dalla sua disponibilità a concordare una riassunzione (che tecnicamente costituisce un nuovo contratto).

    Casi pratici

    Tizio – ripensamento il giorno dopo le dimissioni

    Tizio trasmette le dimissioni lunedì sera e il martedì mattina cambia idea. Accede al portale, trova la comunicazione e la revoca. Il sistema notifica il datore: il rapporto è ripristinato come se nulla fosse successo. Tizio torna regolarmente al lavoro.

    Caia – oltre i 7 giorni

    Caia si pente delle dimissioni al decimo giorno. Il termine legale è scaduto. Telefona al datore, che si dice disposto a tenerla se si accordano sulle condizioni: le parti firmano un nuovo contratto (o un accordo di riassunzione), ma non si tratta di una revoca automatica come nei 7 giorni.

    Sempronio – revoca mentre è in malattia

    Sempronio ha rassegnato le dimissioni mentre era in malattia e vuole revocarle. Se è nei 7 giorni, può farlo telematicamente dal sito senza problemi: la malattia non incide sul termine di revoca, che rimane di 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni.

    Domande frequenti

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.

    La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?

    No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.

    Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?

    No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.

    Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?

    Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.

    Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?

    Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall’obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l’accordo del destinatario.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20-ter L. 354/1975 – Lavoro di pubblica utilità

    Art. 20-ter L. 354/1975 – Lavoro di pubblica utilità

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

    2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto.

    3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20-bis.

    4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

    6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all’esterno dell’istituto.
    I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all’articolo 21, comma 4, per l’assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

    7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

  • Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ricupero

  • Art. 5 DPR 487/1994 – Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

    Art. 5 DPR 487/1994 – Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

    2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

    3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

    4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’ articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’ articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6; p) minore età anagrafica.