Autore: Andrea Marton

  • Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

    3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

    4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti.

    5. Annualmente la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

    6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

    7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

  • Art. 73 DPR 602/1973 – Pignoramento cose del debitore in possesso di terzi

    Art. 73 DPR 602/1973 – Pignoramento cose del debitore in possesso di terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e’ dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

    1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalita’ previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

  • Art. 11 L. 218/1995 – Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Art. 11 L. 218/1995 – Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.

  • Art. 522 Codice della Navigazione – Aggravamento del rischio

    Art. 522 Codice della Navigazione – Aggravamento del rischio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni. Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.

  • Art. 21 L. 354/1975 – Lavoro all’esterno

    Art. 21 L. 354/1975 – Lavoro all’esterno

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.

    2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

    3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

    4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.

    4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

  • Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati.

  • Malattia dirigenti PA: comporto e tutele

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico in malattia ha comporto di 18 mesi nel triennio (36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% per i primi 12 mesi, poi riduzione. Visita fiscale Polo Unico INPS (fasce pubblico). Specificita: durante malattia prolungata l’incarico dirigenziale puo essere affidato ad interim ad altro dirigente, ma la posizione e tutelata fino al comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Malattia dirigenti
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-12 100% (tabellare + posizione)
    Mesi 13-18 Tabellare ridotto
    Gravi patologie Comporto 36 mesi
    Oltre comporto Aspettativa o cessazione

    Comporto e retribuzione

    Il dirigente ha comporto di 18 mesi nel triennio, esteso a 36 mesi per gravi patologie. Retribuzione: 100% (tabellare + retribuzione di posizione) per i primi 12 mesi, poi riduzione progressiva.

    La retribuzione di risultato durante la malattia prolungata e’ proporzionata al periodo di effettivo servizio e al raggiungimento parziale degli obiettivi.

    Tutela dell'incarico durante la malattia

    Durante una malattia prolungata, l’amministrazione puo affidare l’incarico ad interim ad altro dirigente per garantire la continuita gestionale.

    La posizione del dirigente malato e’ tutelata fino al comporto: al rientro, riprende il proprio incarico (se ancora in corso) o riceve un nuovo incarico equivalente. Solo il superamento del comporto consente la cessazione del rapporto.

    Visita fiscale Polo Unico

    Anche i dirigenti pubblici sono soggetti a visita fiscale Polo Unico INPS, con le fasce di reperibilita del pubblico (9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi).

    Pur non avendo orario rigido, in caso di malattia certificata il dirigente deve rispettare le fasce di reperibilita come gli altri dipendenti pubblici. Assenza ingiustificata = decurtazione e possibile rilievo disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con 6 mesi malattia
    Tizio, dirigente, ha 6 mesi malattia per intervento cardiaco. Retribuzione 100% (tabellare + posizione). Incarico affidato ad interim a un collega. Tizio rientra al suo posto dopo guarigione.
    Caia – Dirigente con patologia oncologica
    Caia, dirigente medico, ha patologia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. 10 mesi di assenza retribuiti al 100%. Posizione tutelata, incarico ad interim temporaneo.
    Sempronio – Visita fiscale dirigente
    Sempronio, dirigente, in malattia per influenza, riceve visita fiscale di sabato alle 11 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Anche i dirigenti rispettano le fasce di reperibilita.

    Domande frequenti

    Comporto malattia per dirigenti?
    18 mesi nel triennio, esteso a 36 mesi per gravi patologie. Retribuzione 100% (tabellare + posizione) per i primi 12 mesi, poi riduzione. La posizione e’ tutelata fino al comporto.
    Durante la malattia perdo l'incarico dirigenziale?
    No, fino al comporto. L’amministrazione puo affidare l’incarico ad interim ad altro dirigente per la continuita, ma al rientro riprendi il tuo incarico (se in corso) o ricevi incarico equivalente.
    I dirigenti rispettano le fasce di visita fiscale?
    Si. Pur non avendo orario rigido, in caso di malattia certificata il dirigente rispetta le fasce di reperibilita del pubblico (9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi). Assenza ingiustificata: decurtazione + rilievo.
    La retribuzione di risultato si perde in malattia?
    Si riduce proporzionalmente. La retribuzione di risultato e’ legata al raggiungimento degli obiettivi e al periodo di effettivo servizio. Una malattia prolungata riduce la quota di risultato erogabile a fine anno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 27 LB26: estensione al 2026 della misura ex art. 1 c. 12 L

    Comma 27 LB26: estensione al 2026 della misura ex art. 1 c. 12 L

    Comma 27 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    27. All’ articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».

  • Art. 10 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali di appello

    Art. 10 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

    2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

  • Comma 969 LB 2026: Fondo Tourism Digital Hub

    Comma 969 LB 2026: Fondo Tourism Digital Hub

    Comma 969 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l’operatività del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub – TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  • Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR – Definizione del requisito di controllo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    “1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa’ e gli enti di ogni tipo con o senza personalita’ giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa’ o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa’ controllante ed alle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle societa’ cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della societa’ controllante.”

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