Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 D.Lgs. 174/2016 – Astensione

    Art. 21 D.Lgs. 174/2016 – Astensione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Al giudice contabile… si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’ articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

  • Comma 317 LB26: 14,6 mln per Commissioni asilo e Patto UE migrazione

    Comma 317 LB26: 14,6 mln per Commissioni asilo e Patto UE migrazione

    Comma 317 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    317. Al fine di consentire l’efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio dell’Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono autorizzate, per l’anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l’anno 2026.

  • Comma 557 LB 2026: decreto attuativo per il fondo Casa Italia

    Comma 557 LB 2026: decreto attuativo per il fondo Casa Italia

    Comma 557 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Decreto attuativo pending.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il MEF, per definire le modalità di assegnazione delle somme del fondo del comma 555. Nessun termine fissato dalla norma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

  • Comma 35 LB 2026: assegnazione agevolata beni ai soci entro 30/09/2026

    Comma 35 LB 2026: assegnazione agevolata beni ai soci entro 30/09/2026

    Comma 35 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 35 entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il termine per l’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, o per la trasformazione in società semplice delle società di mero godimento, è fissato al 30 settembre 2026. La data di riferimento per l’iscrizione dei soci nel libro soci è il 30 settembre 2025, con la finestra straordinaria di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per i soci che abbiano titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

  • Art. 523 Codice della Navigazione – Cambiamento di via, di viaggio o di nave

    Art. 523 Codice della Navigazione – Cambiamento di via, di viaggio o di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. È considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell'assicurato, l'assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento del sinistro medesimo. Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene l'indicazione della nave, l'assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a tale obbligo l'assicuratore è liberato.

  • Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Art. 159 c.c. – Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo .

  • Art. 559 Codice della Navigazione – Altre cause d’estinzione dei privilegi

    Art. 559 Codice della Navigazione – Altre cause d’estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sulla nave si estinguono altresì:

    a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;

    b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.

  • Comma 729 LB 2026: rimborso Vigili del Fuoco per dolo o colpa grave

    Comma 729 LB 2026: rimborso Vigili del Fuoco per dolo o colpa grave

    Comma 729 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Difesa Sicurezza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    729. All’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente».

  • Comma 949 LB 2026: incremento dotazioni Consip per acquisti PA

    Comma 949 LB 2026: incremento dotazioni Consip per acquisti PA

    Comma 949 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l’anno 2026.

  • Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE

    Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE

    Commi 934-937 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Iva Fatturazione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge il provvedimento congiunto Agenzia dogane e Agenzia entrate per la validazione unica delle fatture extra-UE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    934. Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in materia di sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea, all’ articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, di cui all’ articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

    935. All’ articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».

    936. Dall’attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    937. All’ articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»; b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

  • Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento della riserva di attività

    Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento della riserva di attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

    2. Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’emittente del token collegato ad attività garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

    3. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.

    4. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva di attività sono a carico dell’emittente del token collegato ad attività.

    5. L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:

    a) dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token collegato ad attività;

    b) della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token collegato ad attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’emittente può investire;

    c) del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 41 ) ;

    d) dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’emittente di: i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento. i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto;

    ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 113 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza

    Art. 113 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza.

    2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.