Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 L. 431/1998 – Disdetta del contratto da parte del locatore

    Art. 3 L. 431/1998 – Disdetta del contratto da parte del locatore

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

    2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’ articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

    3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

    4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’ articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

    5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

    6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

  • Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026 c

    Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026 c

    Comma 55 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 – Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    55. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Art. 139 Bis TUIR: Recupero delle perdite compensate

    Art. 139 Bis TUIR: Recupero delle perdite compensate

    Art. 139 bis TUIR – Recupero delle perdite compensate.

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Nell’ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa’ consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o societa’ consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa’ estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa’ inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo (1).

    2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.”

    (1) Comma cosi’ modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

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  • Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. I criteri operativi di riparto interno alla quota Sport e salute Spa verso federazioni, discipline associate, enti di promozione e altri soggetti sono determinati con atti deliberativi di Sport e salute Spa in accordo con CONI, secondo procedure consolidate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    737. Il comma 630-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è sostituito dai seguenti: «630-bis. Per l’anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell’Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. 630-ter. A decorrere dall’anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell’IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

  • Comma 472 LB 2026: Fondi turismo, riparto 80/20 e nuova governance

    Comma 472 LB 2026: Fondi turismo, riparto 80/20 e nuova governance

    Comma 472 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del turismo, sentito il MEF, previa intesa Stato-Regioni, da adottare entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio (primo termine: 30 aprile 2026). Mancato rispetto comporta revoca automatica delle risorse della prima annualità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    472. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse; b) il comma 369 è sostituito dal seguente: «369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell’80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell’accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»; c) dopo il comma 369 è inserito il seguente: «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»; d) il comma 370 è sostituito dal seguente: «370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall’anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».

  • Comma 731 LB26: nullità della rinuncia abdicativa alla proprietà

    Comma 731 LB26: nullità della rinuncia abdicativa alla proprietà

    Comma 731 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    731. L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’ articolo 827 del codice civile , è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

  • Art. 99 DPR 495/1992 – Segnale semaforo

    Art. 99 DPR 495/1992 – Segnale semaforo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane.

    2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.

    3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce.

    4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.

  • Art. 1270 Codice della Navigazione – Servizi di navigazione lagunare di Venezia

    Art. 1270 Codice della Navigazione – Servizi di navigazione lagunare di Venezia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Rimangono attribuiti alla competenza dell’ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1) i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia. (1) Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell’art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

  • Comma 314 LB 2026: incremento Fondo ordinario enti di ricerca

    Comma 314 LB 2026: incremento Fondo ordinario enti di ricerca

    Comma 314 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca, ai sensi del comma 315 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale. DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI Dell'assistenza e del salvataggio

  • Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.