Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 29 D.Lgs. 259/2003 – Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

    Art. 29 D.Lgs. 259/2003 – Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

    2. Il Ministero e l’Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell’ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per: a) garantire l’osservanza del comma 1; b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

    3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

    4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

    Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

    Comma 706 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi atti attuativi del Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata, per la definizione degli standard quantitativi e qualitativi del LEP (ore, qualifiche professionali, indicatori di erogazione). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    706. Ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

  • Comma 971 LB 2026: oneri di servizio pubblico aeroporto di Pescara

    Comma 971 LB 2026: oneri di servizio pubblico aeroporto di Pescara

    Comma 971 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari: notifica MIT degli OSP alla Commissione UE ex art. 16 Reg. 1008/2008; bando di gara europea ex art. 17; deliberazione della conferenza di servizi Stato-Regione Abruzzo per definire rotte, frequenze, tariffe massime e capacità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/ 2008 .

  • Art. 557 Codice della Navigazione – Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo

    Art. 557 Codice della Navigazione – Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario. Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.

  • Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

  • Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di erogazione dei contributi seguono le ordinanze già emanate dal Commissario straordinario; possibili nuove ordinanze attuative per il riparto delle nuove tranche 2026-2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell’isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 e a 24 milioni di euro per l’anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , e una quota pari a 4 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall’articolo 1, comma 685 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Art. 141 TUIR: Norma transitoria – Testo aggiornato

    Art. 141 TUIR: Norma transitoria – Testo aggiornato

    Art. 141 TUIR – Norma transitoria

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 130 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 13 D.Lgs. 171/2005

    Art. 13 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 96 DPR 495/1992 – Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria

    Art. 96 DPR 495/1992 – Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.

    2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.

    3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento plano-altimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.

    4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.

    5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).

    6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

  • Art. 25 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni transitorie D.Lgs. 472/1997

    Art. 25 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni transitorie D.Lgs. 472/1997

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

    2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

    3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa.

  • Art. 144 TUIR: Determinazione dei redditi

    Art. 144 TUIR: Determinazione dei redditi

    Art. 144 TUIR – Determinazione dei redditi (ex art. 109)

    In vigore dal 29/04/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 4

    “1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e’ diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, e’ ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (1).

    2. Per l’attivita’ commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilita’ separata.

    3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.

    4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attivita’ commerciali e di altre attivita’, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

    5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita’ commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

    6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita’ pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilita’ separata qualora siano osservate le modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”

    (1) Le disposizioni del presente comma, come modificato dall’ art. 4, comma 5-sexies, lettera c), decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-septies del medesimo art. 4 decreto-legge n. 16 del 2012.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%

    Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%

    Comma 3 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    3. All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».