Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 431/1998 — Disdetta del contratto da parte del locatore
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’ articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’ articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e pagamento
- Articolo 3 L. 184/1983: Poteri tutelari nelle comunità e istituti
- Art. 3 Reg. (UE) 2024/1689 — Definizioni
- Art. 3 Cod. Amb. — criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
- Art. 3 D.Lgs. 148/2015 — Misura
- Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale
Commento
La logica della disdetta alla prima scadenza
Il sistema dei contratti a canone libero «4+4» e a canone concordato «3+2» previsto dall'articolo 2 della legge 431/1998 si fonda su un primo periodo a durata garantita e su un rinnovo automatico per un secondo periodo. L'articolo 3 disciplina l'unica via attraverso cui il locatore può interrompere questo meccanismo alla prima scadenza: la disdetta motivata. In assenza di uno dei motivi tassativi qui elencati, il contratto si rinnova automaticamente alle medesime condizioni, e il proprietario non può limitarsi a una generica volontà di non proseguire il rapporto.
La necessità dell'immobile per il proprietario o i suoi familiari
Il primo gruppo di motivi riguarda l'esigenza abitativa o di altra natura del locatore: destinare l'immobile ad abitazione, ad attività commerciale, artigianale o professionale propria, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. La legge richiede che si tratti di un'esigenza concreta e attuale, non di un pretesto. Proprio per evitare abusi, l'ordinamento prevede che, se il locatore non adibisce l'immobile all'uso dichiarato entro il termine stabilito, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto o, in alternativa, al risarcimento del danno.
La vendita dell'immobile a terzi
Un secondo motivo di diniego del rinnovo è la volontà di vendere l'immobile a terzi, ma solo quando il proprietario non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In questo caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione: l'immobile deve essergli offerto in vendita prima che a estranei, alle stesse condizioni. La norma bilancia l'interesse del proprietario a monetizzare il bene con la tutela di chi vi abita.
Ristrutturazione, demolizione e altri motivi oggettivi
Il locatore può negare il rinnovo anche quando l'immobile sia gravemente danneggiato e debba essere ricostruito o resa necessaria la sua integrale ristrutturazione, oppure quando si tratti di demolire l'edificio per ricostruirlo o di eseguire interventi sulle parti comuni incompatibili con la permanenza del conduttore. Ulteriore ipotesi è quella del conduttore che disponga, nello stesso comune, di un altro alloggio libero e idoneo alle esigenze sue e della sua famiglia.
Forma e termini della disdetta
La comunicazione di disdetta deve avvenire mediante lettera raccomandata, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, e deve indicare, a pena di nullità, il motivo sul quale si fonda. Non basta quindi manifestare la volontà di non rinnovare: occorre specificare quale delle ragioni di legge ricorre. Questo requisito formale consente al conduttore di valutare la fondatezza del diniego e, se del caso, di contestarlo. La mancanza del motivo o l'inosservanza del termine rendono inefficace la disdetta e fanno operare il rinnovo automatico.
Le tutele contro l'uso strumentale della disdetta
Per scoraggiare disdette pretestuose, la legge collega alla dichiarazione del motivo un onere di coerenza: se il proprietario, ottenuta la liberazione dell'immobile, non lo adibisce nei termini all'uso per cui aveva negato il rinnovo, il conduttore può chiedere il ripristino del contratto alle precedenti condizioni oppure il risarcimento del danno, in misura non inferiore a una somma parametrata al canone. Si tratta di un meccanismo dissuasivo che mira a garantire la serietà delle ragioni addotte.
La distinzione rispetto al recesso del conduttore
La disdetta dell'articolo 3 va tenuta distinta dal recesso del conduttore, che può lasciare l'immobile anche prima della scadenza per gravi motivi, con preavviso. La disdetta riguarda invece il solo locatore e la sola prima scadenza: alla seconda scadenza, terminato anche il periodo di rinnovo, ciascuna parte può comunicare la propria volontà di non rinnovare senza dover indicare alcun motivo, secondo le regole dell'articolo 2.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il proprietario può non rinnovare il contratto alla prima scadenza senza motivo?
No. Alla prima scadenza il rinnovo è automatico, salvo che il locatore comunichi la disdetta per uno dei motivi tassativi elencati dall'articolo 3 (necessità per sé o per i familiari, vendita in assenza di altri immobili abitativi, ristrutturazione o demolizione, conduttore con altro alloggio idoneo nello stesso comune).
Con quanto preavviso va comunicata la disdetta?
La disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza e deve indicare il motivo, a pena di nullità.
Cosa accade se il proprietario non usa l'immobile per il motivo dichiarato?
Il conduttore può chiedere il ripristino del contratto alle condizioni precedenti oppure il risarcimento del danno. La legge sanziona così le disdette pretestuose.
Il conduttore ha diritto di prelazione se l'immobile viene venduto?
Sì, quando la disdetta è motivata dalla vendita a terzi: l'immobile deve essere offerto in vendita prima al conduttore, alle stesse condizioni proposte ai potenziali acquirenti.
Alla seconda scadenza servono ancora i motivi?
No. Esaurito anche il periodo di rinnovo, ciascuna parte può comunicare la disdetta nei termini di legge senza dover indicare alcun motivo specifico.
Vedi anche