In sintesi
- La norma incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
- Incremento di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
- Ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
- Risorse vincolate alle finalità di cui al comma 312 LB 2026 (stabilizzazione ricercatori e tecnologi PNRR negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR).
- Il cofinanziamento opera fino al 50 per cento della spesa, oneri contributivi e previdenziali inclusi.
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Comma 314 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca, ai sensi del comma 315 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7, , è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrerecomma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dall’anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 314): tutela della ricerca scientifica e tecnica: l’incremento del FOE rafforza la base finanziaria del sistema pubblico di ricerca
- Art. 81 Costituzione (comma 314): equilibrio di bilancio: la nuova spesa è coperta nell’ambito delle tabelle allegate alla LB 2026
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento: il FOE come strumento di finanziamento degli enti di ricerca
Il comma 314 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la norma di copertura del comma 312, che disciplina la stabilizzazione del personale ricercatore e tecnologo reclutato con fondi PNRR negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Lo strumento utilizzato è il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE), istituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (decreto attuativo della legge Bassanini sulla riforma della ricerca pubblica). Il FOE è lo strumento ordinario attraverso cui lo Stato assegna le risorse di funzionamento e di investimento al CNR, all'INFN, all'INAF, all'INGV, all'ENEA per la parte vigilata congiuntamente, alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, all'Area di Ricerca Trieste, all'OGS, all'INRiM, all'IIT, all'INDAM e agli altri enti elencati nell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (riforma degli enti pubblici di ricerca).
L'entità dell'incremento
L'incremento è strutturato in due fasi: 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e 1,45 milioni aggiuntivi a regime dal 2027, per un totale annuo a regime di 8,72 milioni. La cifra appare contenuta rispetto al fabbisogno effettivo (gli enti di ricerca italiani hanno reclutato diverse migliaia di ricercatori e tecnologi sui fondi PNRR), ma va letta in combinato con: (i) il cofinanziamento al 50 per cento (l'altra metà resta a carico dell'ente entro le proprie facoltà assunzionali); (ii) la concentrazione sulle figure prioritarie (personale con almeno 24 mesi nel profilo al 30 giugno 2025); (iii) la natura strutturale dell'incremento (a regime, non una tantum). Il FOE è oggetto di riparto annuale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CIPESS, ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 204/1998.
Il vincolo di destinazione e il rapporto col comma 312
Le risorse del comma 314 sono finalisticamente vincolate alle assunzioni previste dal comma 312: concorsi pubblici a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi da bandire entro il 31 dicembre 2026 con riserva fino al 50 per cento del personale PNRR. La modalità di assegnazione tra gli enti (CNR, INFN, INAF, ecc.) è demandata al successivo comma 315, che rinvia a decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Le risorse non utilizzate confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE per essere impiegate per finalità ordinarie, secondo il principio di salvaguardia che il legislatore ha applicato in modo speculare al comma 309 per le università statali.
Profilo finanziario e copertura
L'incremento del FOE è parte della più ampia copertura della stabilizzazione PNRR università/enti di ricerca prevista dai commi 305-312 LB 2026. Sul piano costituzionale rileva l'articolo 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio), che impone la copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese. La copertura è assicurata dalle complessive coperture della Legge di Bilancio 2026 (le tabelle allegate alla L. 199/2025). Sul piano della disciplina UE, l'incremento di un fondo per il finanziamento di enti pubblici di ricerca non rientra negli aiuti di Stato vietati dall'articolo 107 TFUE in quanto privo di selettività commerciale.
Effetti operativi
Per gli enti di ricerca: necessità di pianificare i bandi 2026 in coerenza con la quota di FOE assegnata dal MUR, mappando i ricercatori PNRR in servizio al 30 giugno 2025 e i requisiti di anzianità nel profilo. Per il MUR: emanazione del decreto di riparto ex comma 315 con criteri trasparenti e oggettivi (presumibilmente parametrici sul numero di ricercatori PNRR in servizio presso ciascun ente). Per i ricercatori interessati: monitoraggio dei bandi che gli enti pubblicheranno entro il 31 dicembre 2026.
Architettura giuridica del FOE e implicazioni per gli enti
L'articolo 7 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 disciplina il FOE come fondo unico destinato al finanziamento degli enti pubblici di ricerca, articolato in due componenti: una quota base (per il funzionamento e per le spese di personale strutturato) e una quota premiale collegata agli esiti della valutazione della ricerca operata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca ex L. 286/2006). L'incremento del comma 314 va a impattare sulla quota complessiva del FOE, ma con un vincolo finalistico ben definito al comma 312. Ciò significa che il decreto MUR ex comma 315 dovrà distinguere la quota destinata alla stabilizzazione da quella destinata al funzionamento ordinario. La distinzione è rilevante anche ai fini della rendicontazione: gli enti dovranno separare contabilmente le risorse impiegate per le nuove assunzioni dal resto della spesa di personale.
Coerenza con il D.Lgs. 218/2016 e la responsabilità gestionale
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ha riformato profondamente gli enti pubblici di ricerca, attribuendo loro un'autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e contabile rafforzata. Gli enti possono autodisciplinarsi sui criteri di valutazione, reclutamento, governance, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori e con i principi di best practice scientifica internazionale. L'incremento del FOE ex comma 314 va dunque utilizzato dagli enti nell'esercizio della loro autonomia, ma con il vincolo della destinazione: i Consigli di amministrazione degli enti dovranno deliberare l'utilizzo delle risorse incrementali per le procedure concorsuali di cui al comma 312, motivando le scelte in merito al numero di posti banditi, alla riserva PNRR (entro il limite del 50 per cento) e all'eventuale residuo da convogliare nel FOE ordinario.
Domande frequenti
Cos'è il FOE e a cosa serve l'incremento del comma 314 LB 2026?
Il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) è lo strumento ordinario di finanziamento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, istituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Copre CNR, INFN, INAF, INGV, ENEA (parte di vigilanza congiunta) e gli altri enti elencati dal D.Lgs. 218/2016. Il comma 314 della LB 2026 lo incrementa di 7,27 milioni di euro annui dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni dal 2027 (totale 8,72 milioni a regime) per finanziare le stabilizzazioni del personale PNRR previste dal comma 312. Si tratta di un incremento strutturale (non una tantum) ma vincolato sull'utilizzo: le risorse non spese per la stabilizzazione confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario.
Quali enti beneficiano concretamente delle nuove risorse?
I beneficiari sono gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR ed elencati dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218: CNR, INFN, INAF, INGV, Stazione Zoologica Anton Dohrn, OGS, INRiM, INDAM, Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, e altri. Il riparto tra gli enti avverrà con decreto del MUR ai sensi del comma 315 LB 2026, presumibilmente con criteri proporzionali al numero di ricercatori e tecnologi PNRR in servizio presso ciascun ente al 30 giugno 2025. Sono esclusi gli enti vigilati da Ministeri diversi (es. INPS, INL, INAIL, ENAC, ENAV per la parte rispettiva).
L'incremento è sufficiente per stabilizzare tutto il personale PNRR?
L'entità complessiva (8,72 milioni a regime dal 2027) costituisce il 50 per cento del costo: il cofinanziamento opera fino a metà della spesa lorda (oneri contributivi e previdenziali inclusi) e la quota residua è a carico dell'ente nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali. La copertura strutturale per le sole stabilizzazioni PNRR è dunque pari a circa 17,4 milioni totali a regime, che permette di stabilizzare un numero limitato di unità rispetto al fabbisogno complessivo dichiarato dagli enti. La selezione opererà tramite procedure concorsuali con riserva fino al 50 per cento dei posti banditi e requisito di almeno 24 mesi di servizio nel profilo al 30 giugno 2025.
Cosa succede se un ente non utilizza tutte le risorse assegnate?
Il comma 315 LB 2026 disciplina espressamente questa ipotesi: le risorse non utilizzate per le finalità di stabilizzazione (comma 312) confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario, per essere utilizzate dall'ente per le sue finalità istituzionali tipiche (ricerca scientifica, infrastrutture, fellowship). Il meccanismo evita la perdita delle risorse e garantisce flessibilità gestionale: se un ente non riesce a completare il bando entro il 31 dicembre 2026 o se il numero dei candidati risulta inferiore alle previsioni, le somme non vengono restituite all'erario ma rimangono nella disponibilità dell'ente, riassorbite nel FOE ordinario in regime di unitarietà del finanziamento.
Quale è il rapporto tra comma 314 e quadro normativo PNRR?
Il comma 314 si inserisce nella fase di consolidamento del PNRR (Regolamento UE 2021/241, attuato in Italia dal D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021): le risorse PNRR sono temporanee e si esauriscono con la conclusione del Piano (agosto 2026), ma il legislatore sceglie di stabilizzare una parte del capitale umano reclutato in quegli anni. La copertura strutturale del FOE evita la dispersione di competenze tecnico-scientifiche acquisite. Sul piano del diritto UE non si configura aiuto di Stato ex articolo 107 TFUE, trattandosi di finanziamento istituzionale di enti pubblici. L'articolo 81 Cost. (equilibrio di bilancio) è rispettato grazie alle coperture complessive della LB 2026 elencate nelle tabelle allegate alla L. 199/2025.