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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Demanda al Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di un decreto attuativo per stabilire modalità e termini di riparto e di assegnazione delle risorse incrementali del FOE previste dal comma 314.
  • Il riparto opera nei limiti della dotazione complessiva indicata dal comma 314 (7,27 mln annui dal 2026 + 1,45 mln dal 2027).
  • Le risorse non utilizzate per le finalità di stabilizzazione di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario.
  • Il riferimento normativo del FOE rimane l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  • La norma garantisce la salvaguardia delle risorse non spese, evitandone la restituzione all'erario.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 315 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca con cui sono stabiliti modalità e termini di riparto e di assegnazione delle risorse incrementali del FOE previste dal comma 314. Termine non fissato espressamente; adozione presumibilmente entro il primo trimestre 2026 per allinearsi alla scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma

314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ .articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

Funzione del comma 315 nell'architettura della stabilizzazione

Il comma 315 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la norma procedurale di attuazione e salvaguardia che completa la disciplina sulla stabilizzazione del personale PNRR negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Si tratta del tassello procedurale del trittico composto da: comma 312 (regola sostanziale sulla stabilizzazione), comma 314 (norma di copertura finanziaria), comma 315 (norma di attuazione e salvaguardia). La norma demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'adozione delle modalità e dei termini di riparto delle risorse tra gli enti beneficiari nei limiti della dotazione complessiva (7,27 milioni annui dal 2026 + 1,45 milioni a regime dal 2027).

Il decreto attuativo: contenuto presumibile

La norma non specifica i criteri sostanziali del riparto, lasciando ampia discrezionalità al MUR. Il decreto attuativo dovrà presumibilmente disciplinare: (i) i criteri di riparto tra gli enti (probabilmente parametrici sul numero di ricercatori e tecnologi PNRR in servizio al 30 giugno 2025 con almeno 24 mesi nel profilo); (ii) la tempistica di assegnazione (in coerenza con la scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026); (iii) le modalità di rendicontazione (in coerenza con il sistema generale di monitoraggio del FOE); (iv) le procedure di eventuale rimodulazione. Il rinvio al decreto ministeriale è lo strumento ordinario di flessibilità gestionale del FOE ex articolo 7 D.Lgs. 204/1998.

La clausola di salvaguardia

Il secondo periodo del comma 315 introduce una clausola di salvaguardia analoga a quella del comma 309 (università statali): le risorse non utilizzate per le finalità del comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 204/1998. Il meccanismo evita il de-finanziamento dell'ente che non riesce a completare la procedura o che riceve un numero di candidati inferiore alla disponibilità di posti. La logica è quella della massima utilizzazione delle risorse pubbliche, in coerenza con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

Profilo procedurale e tempistica

Il decreto del MUR è atto regolamentare ministeriale di natura non normativa (non rientra negli atti di cui all'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, ma costituisce atto generale amministrativo a contenuto programmatorio-finanziario). Si applicano le regole ordinarie sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241): partecipazione degli enti destinatari, motivazione, pubblicità. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, sul sito istituzionale del MUR. Sul piano della tempistica, la norma non fissa un termine esplicito; tuttavia la decorrenza dell'incremento dal 1° gennaio 2026 e la scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026 (comma 312) impongono un'adozione tempestiva, indicativamente entro il primo trimestre del 2026, per consentire agli enti di programmare i concorsi.

Coordinamento sistematico

Il comma 315 va letto in combinato con: (i) l'articolo 7 D.Lgs. 204/1998 che disciplina il FOE ordinario; (ii) il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 che riforma gli enti pubblici di ricerca; (iii) la disciplina generale del bilancio dello Stato (L. 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni); (iv) il D.L. 77/2021 (conv. L. 108/2021) sulla governance del PNRR. La norma non incide sulla disciplina sostanziale del lavoro pubblico, che resta regolata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi del comparto Istruzione e Ricerca.

La natura del decreto e il regime di controllo

Il decreto del MUR ex comma 315 si configura come atto amministrativo generale a contenuto programmatorio-finanziario, soggetto alle ordinarie procedure di controllo: registrazione presso la Corte dei conti ex articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (controllo preventivo di legittimità), e successiva pubblicità legale tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale del MUR. La trasparenza dell'atto è presidiata dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cd. decreto trasparenza), che impone agli enti pubblici la pubblicazione obbligatoria degli atti di assegnazione di risorse finanziarie. La motivazione del decreto deve essere puntuale: deve esplicitare i criteri di riparto, i parametri quantitativi utilizzati, i pesi attribuiti a ciascun parametro, in coerenza con l'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il dialogo con la disciplina del bilancio dello Stato

L'iscrizione contabile delle risorse incrementali del FOE avviene nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le modalità di trasferimento agli enti seguono le regole ordinarie del bilancio dello Stato (L. 31 dicembre 2009, n. 196): impegno, accertamento, ordinazione, pagamento. Per gli enti destinatari le risorse confluiscono nelle entrate vincolate (trasferimenti correnti) e devono essere impiegate per la finalità specifica della stabilizzazione PNRR. La rendicontazione segue le regole del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile) e del D.Lgs. 218/2016 per gli aspetti specifici degli enti di ricerca. L'eventuale residuo, riconfluito nel FOE ordinario, perde il vincolo finalistico e diventa libero per le finalità istituzionali dell'ente.

Domande frequenti

Cosa disciplina il comma 315 della LB 2026?

Il comma 315 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'adozione delle modalità e dei termini di riparto e di assegnazione delle risorse incrementali del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), previste dal comma 314 a copertura delle stabilizzazioni del personale PNRR di cui al comma 312. Il decreto opera nei limiti della dotazione complessiva (7,27 milioni di euro annui dal 2026 e ulteriori 1,45 milioni dal 2027). La norma contiene anche una clausola di salvaguardia: le risorse non utilizzate per le stabilizzazioni confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario per essere impiegate per le finalità istituzionali tipiche degli enti.

Quali criteri userà il MUR per ripartire le risorse?

La norma non specifica i criteri sostanziali, lasciando margine di discrezionalità al MUR. Presumibilmente il decreto seguirà un approccio parametrico: numero di ricercatori e tecnologi reclutati con fondi PNRR presso ciascun ente al 30 giugno 2025; anzianità di servizio nel profilo (24 mesi minimi ex comma 312); incidenza delle assunzioni PNRR sul totale del personale di ricerca dell'ente. Saranno fissate anche le tempistiche di assegnazione e le modalità di rendicontazione. Il decreto seguirà le regole ordinarie sul procedimento amministrativo (L. 241/1990): motivazione, pubblicità, partecipazione degli enti destinatari, in coerenza con la disciplina generale del FOE ex articolo 7 D.Lgs. 204/1998.

Quando sarà adottato il decreto attuativo del MUR?

La norma non fissa un termine esplicito. Tuttavia la decorrenza dell'incremento dal 1° gennaio 2026 e la scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026 (ex comma 312) impongono un'adozione tempestiva, indicativamente entro il primo trimestre del 2026, per consentire agli enti pubblici di ricerca di programmare i concorsi entro la scadenza di legge. In assenza di termine espresso, si applicano i principi generali della L. 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo) e del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (semplificazione). Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e/o sul sito istituzionale del MUR per garantirne l'efficacia.

Cosa accade se un ente non riesce a utilizzare le risorse?

Il secondo periodo del comma 315 contiene una clausola di salvaguardia di particolare rilievo: le risorse non utilizzate per le finalità di stabilizzazione del personale PNRR (comma 312) confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE ordinario di cui all'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. In tal modo l'ente non perde la disponibilità finanziaria: le somme rimangono nel suo bilancio e possono essere impiegate per le finalità istituzionali tipiche (ricerca scientifica, infrastrutture, fellowship, mobilità internazionale). La clausola realizza il principio di buon andamento della PA (articolo 97 della Costituzione) ed evita comportamenti opportunistici dovuti alla scadenza della destinazione vincolata.

Il decreto del MUR è impugnabile?

Sì. Il decreto di riparto del MUR è un atto amministrativo generale a contenuto programmatorio-finanziario, impugnabile davanti al Giudice amministrativo (TAR Lazio - Roma per competenza territoriale ex articolo 13 c.p.a.) nel termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza, da parte degli enti destinatari che si ritengano lesi nella misura dell'assegnazione. La motivazione del decreto deve esplicitare i criteri di riparto e la loro applicazione concreta, in coerenza con l'articolo 3 della L. 241/1990. La fase istruttoria può prevedere il coinvolgimento degli enti destinatari secondo il principio della partecipazione (articolo 7 e ss. della L. 241/1990), benché trattandosi di atto generale non sia obbligatorio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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