Autore: Andrea Marton

  • Commi 525-533 LB 2026: scuola, concorsi docenti e Piano triennale della ricerca

    Commi 525-533 LB 2026: scuola, concorsi docenti e Piano triennale della ricerca

    Commi 525-533 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 530: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio per approvare il Piano triennale e il cronoprogramma; bandi competitivi entro il 30 aprile di ogni anno. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    525. Il personale docente assegnato ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 , ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

    526. Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

    527. All’ articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»; b) al comma 11-septies, l’ultimo periodo è soppresso; c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

    528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’ articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in conformità a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal comma 527 del presente articolo.

    529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell’università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

    530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell’attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate.

    531. Nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

    532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , di cui all’ articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , di cui all’ articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all’articolo 1, comma 312 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 1, comma 870 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l’anno 2026, euro 257.633.003 per l’anno 2027, euro 285.703.366 per l’anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l’anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall’anno 2032.

    533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

  • Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo. Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna

  • Art. 3-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni e risorse del distretto

    Art. 3-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni e risorse del distretto

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni disciplinano l’organizzazione del distretto in modo da garantire: a) l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

    2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.

    3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

  • Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre f

    Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre f

    Comma 214 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

  • Art. 81 DPR 602/1973 – Secondo e terzo incanto immobiliare

    Art. 81 DPR 602/1973 – Secondo e terzo incanto immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

    2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

  • Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 – Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori

    Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 – Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all'articolo 31 e ne informa l'autorità di notifica.

    2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o affiliate.

    3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. Gli organismi notificati mettono a disposizione del pubblico un elenco delle loro affiliate.

    4. I documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento sono tenuti a disposizione dell'autorità di notifica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui termina il contratto di subappalto.

  • Art. 94 DPR 495/1992 – Segnale bambini

    Art. 94 DPR 495/1992 – Segnale bambini

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.

  • Commi 392-394 LB 2026: biosimilari, regime convenzionato e ripia

    Commi 392-394 LB 2026: biosimilari, regime convenzionato e ripia

    Commi 392-394 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    392. All’ articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis è sostituito dal seguente: «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell’avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l’Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell’autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l’Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».

    393. All’ articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».

    394. All’ articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»; b) le parole: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».

  • Art. 4 D.Lgs. 1/2018 – Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 4 D.Lgs. 1/2018 – Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

    2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

    3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell’ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 21 Reg. (UE) 2022/2065 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie

    Art. 21 Reg. (UE) 2022/2065 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

    2. Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia. I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta. L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.

    3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

    a) è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;

    b) dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

    c) i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

    d) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;

    e) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

    f) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo.

    Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:

    a) le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e

    b) la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e).

    4. Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali. I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:

    a) elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno;

    b) indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie;

    c) individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi;

    d) individua le migliori prassi relative a tale funzionamento;

    e) formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno.

    Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

    5. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma online, il destinatario del servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede. I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie. Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario del servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

    6. Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.

    7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

    8. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

    9. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

  • Commi 396-402 LB 2026: accordi-quadro farmaci, tetti dispositivi

    Commi 396-402 LB 2026: accordi-quadro farmaci, tetti dispositivi

    Commi 396-402 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 (comma 397: dal 30/12/2025).

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 402: la progettualità sperimentale per gli IRCCS e gli ospedali di rilievo nazionale richiederà atti del Ministero della salute per definire criteri di adesione, finanziamento e valutazione dei risultati. Per le procedure di gara, l’adattamento operativo presuppone aggiornamento dei capitolati delle centrali regionali di acquisto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    396. All’ articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , dopo il comma 11-quater è inserito il seguente: «11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l’acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni: a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione; b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto: 1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell’accordoquadro; 2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo-quadro; 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell’accordoquadro; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre; d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); e) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

    397. All’ articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133 , le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

    398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    399. A decorrere dall’anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l’acquisto di dispositivi medici di cui all’ articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

    400. Il limite di spesa di cui all’ articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , come da ultimo rideterminato dall’ articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026.

    401. All’ articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , le parole: «fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

    402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell’assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l’anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

  • Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 – Collegio sindacale

    Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 – Collegio sindacale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il collegio sindacale: a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull’osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa.

    2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

    3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

    4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.