Commi 525-533 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 530: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio per approvare il Piano triennale e il cronoprogramma; bandi competitivi entro il 30 aprile di ogni anno. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
525. Il personale docente assegnato ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 , ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
526. Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
527. All’ articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»; b) al comma 11-septies, l’ultimo periodo è soppresso; c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.
528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’ articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in conformità a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal comma 527 del presente articolo.
529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell’università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell’attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate.
531. Nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , di cui all’ articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , di cui all’ articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all’articolo 1, comma 312 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 1, comma 870 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l’anno 2026, euro 257.633.003 per l’anno 2027, euro 285.703.366 per l’anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l’anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall’anno 2032.
533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Norme modificate da questi commi
- Art. 73 TUIR (comma 532): Università ed enti di ricerca pubblici come enti non commerciali: contributi del Fondo ex comma 532 non imponibili per finalità istituzionali
- Art. 88 TUIR (comma 532): Contributi in conto capitale del Fondo ricerca come sopravvenienze attive per imprese beneficiarie
- Art. 50 TUIR (comma 533): Assegni di ricerca finanziati con PRIN ex comma 533 come redditi assimilati al lavoro dipendente
- Art. 9 Costituzione (comma 529): Promozione della ricerca scientifica e tecnica: cornice costituzionale del Piano triennale e del Fondo
- Art. 33 Costituzione (comma 529): Libertà di ricerca e autonomia universitaria preservate dalla cornice programmatoria
- Art. 97 Costituzione (comma 528): Concorsi pubblici e scorrimento graduatorie idonei ex commi 527-528
