Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 3-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni e risorse del distretto

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Le regioni disciplinano l’organizzazione del distretto in modo da garantire: a) l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.

3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

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In sintesi

L'articolo 3-quinquies del D.Lgs. 502/1992 elenca le funzioni assistenziali che il distretto sanitario deve garantire. La norma si articola su due livelli: le funzioni organizzative che le regioni devono assicurare (assistenza primaria, continuità assistenziale, coordinamento tra medicine di base e strutture specialistiche) e le prestazioni specifiche che il distretto eroga direttamente. Queste ultime comprendono l'assistenza specialistica ambulatoriale, i servizi per le tossicodipendenze, i consultori familiari per l'infanzia, la donna e la famiglia, i servizi per disabili e anziani, l'assistenza domiciliare integrata e i servizi per i malati di HIV e per le patologie in fase terminale. Il distretto è anche sede funzionale del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione per i servizi rivolti direttamente alla persona.
Indice dei contenuti

L'assistenza primaria e la continuità assistenziale

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 3-quinquies impone alle regioni di disciplinare l'organizzazione del distretto in modo da garantire l'assistenza primaria, «ivi compresa la continuità assistenziale», attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali. Il requisito della continuità assistenziale - garantita dalla guardia medica nelle fasce orarie in cui gli studi dei medici di base sono chiusi - è un elemento qualificante dell'assistenza distrettuale: il cittadino deve poter accedere a una risposta sanitaria qualificata sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro.

Il coordinamento tra i diversi professionisti dell'assistenza primaria è inoltre il fondamento delle forme associative della medicina generale (medicine di gruppo, case della salute, case di comunità) che i provvedimenti successivi - tra cui il D.M. 77/2022 sugli standard dell'assistenza territoriale - hanno ulteriormente sviluppato.

Il coordinamento con i servizi specialistici e le strutture ospedaliere

La lettera b) del comma 1 richiede il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate. Questo coordinamento è essenziale per evitare la frammentazione del percorso di cura del paziente: il medico di base deve poter dialogare in modo efficiente con lo specialista ambulatoriale e con il medico ospedaliero, garantendo la continuità informativa e terapeutica lungo tutto il percorso assistenziale. La «integrazione ospedale-territorio» - che ha trovato attuazione nei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) definiti dalle regioni - ha proprio il distretto come snodo organizzativo centrale.

Le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione

La lettera c) del comma 1 attribuisce al distretto l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni. Questa distinzione - elaborata ulteriormente dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sui livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie - individua un'area di confine in cui la componente sanitaria e quella sociale si intrecciano indissolubilmente: è il caso dell'assistenza ai malati di Alzheimer, ai portatori di disabilità grave, alle persone con dipendenze patologiche e alle persone anziane non autosufficienti. L'attribuzione al distretto della gestione di queste prestazioni mira a garantire una risposta integrata, evitando che il paziente debba orientarsi da solo tra due sistemi (sanitario e sociale) che rispondono a logiche e finanziamenti distinti.

Il catalogo delle prestazioni specifiche del distretto

Il comma 2 elenca le prestazioni che il distretto deve garantire direttamente: assistenza specialistica ambulatoriale (lettera a); attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze (lettera b); attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia (lettera c); attività o servizi rivolti a disabili ed anziani (lettera d); attività o servizi di assistenza domiciliare integrata (lettera e); attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale (lettera f). Questo catalogo non è esaustivo - le regioni possono ampliarlo - ma costituisce il nucleo minimo di prestazioni territoriali che ogni distretto è tenuto a garantire nell'ambito dei LEA. L'assistenza domiciliare integrata (ADI) e i servizi per anziani e disabili hanno assunto negli ultimi anni un'importanza crescente, in risposta all'invecchiamento della popolazione e alla necessità di ridurre i ricoveri ospedalieri inappropriati.

I servizi per le tossicodipendenze e i consultori familiari

Tra le prestazioni elencate nel comma 2 meritano un approfondimento i servizi per le tossicodipendenze (SerT o SerD) e i consultori familiari. I servizi per le dipendenze - disciplinati dal D.P.R. 309/1990 e successive modifiche - operano nell'ambito del distretto garantendo trattamenti di disintossicazione, programmi di reinserimento sociale e terapie sostitutive. I consultori familiari - istituiti dalla legge 405/1975 - offrono servizi di pianificazione familiare, assistenza in gravidanza, supporto alla genitorialità e tutela della salute della donna. Entrambi questi servizi si collocano al crocevia tra la dimensione sanitaria e quella sociale, richiedendo equipe multiprofessionali e raccordi stabili con il sistema dei servizi sociali comunali. La loro collocazione distrettuale garantisce la prossimità territoriale e favorisce l'integrazione con le reti di prossimità informale (famiglia, associazioni, volontariato).

La collocazione funzionale del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione

Il comma 3 dispone che nel distretto trovino collocazione funzionale le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi rivolti alla persona. La salute mentale - affidata ai Centri di salute mentale (CSM) che lavorano per lo più in regime ambulatoriale e territoriale, in attuazione del principio della «deistituzionalizzazione» sancito dalla legge 180/1978 - ha nel distretto il suo punto di contatto con la medicina generale e con i servizi sociali. Il dipartimento di prevenzione - responsabile della prevenzione collettiva, della vigilanza igienico-sanitaria e della medicina del lavoro - trova nel distretto la sede per quei servizi che richiedono un contatto diretto con la comunità e con i singoli cittadini, come i programmi di screening oncologici o la sorveglianza epidemiologica.

Casi pratici

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Domande frequenti

Cosa si intende per continuità assistenziale nel distretto?

La continuità assistenziale è la garanzia di risposta sanitaria qualificata nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei fine settimana, quando gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi. È assicurata dalla guardia medica (servizio di continuità assistenziale) e deve essere coordinata con i medici di base e i presidi ambulatoriali del distretto.

L'assistenza domiciliare integrata è un LEA?

Sì. L'assistenza domiciliare integrata rientra nel catalogo delle prestazioni garantite dal distretto ai sensi del comma 2, lettera e), ed è inclusa nei livelli essenziali di assistenza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Ha diritto all'ADI chi presenta bisogni sanitari e sociali che possono essere soddisfatti a domicilio, evitando il ricovero ospedaliero o l'istituzionalizzazione.

I servizi per le tossicodipendenze fanno capo al distretto o a strutture separate?

Fanno capo al distretto come «collocazione funzionale» ai sensi degli articoli 3-quinquies e 3-sexies: operano nell'ambito del distretto pur mantenendo la propria specificità organizzativa (SerD, strutture riabilitative accreditate). L'accesso passa ordinariamente attraverso il distretto.

I consultori familiari sono obbligatori in tutti i distretti?

Sì. Il comma 2, lettera c), prevede che il distretto garantisca attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia. I consultori familiari istituiti dalla legge 405/1975 sono la struttura ordinaria attraverso cui tale funzione è esercitata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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