← Torna a Servizio sanitario nazionale (D.Lgs. 502/1992)
Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3-sexies del D.Lgs. 502/1992 disciplina la figura del direttore di distretto, responsabile operativo del distretto sanitario. Il direttore del distretto attua le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate e garantisce l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali composto da rappresentanti delle figure professionali del distretto, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali convenzionati. L'incarico è conferito dal direttore generale a un dirigente aziendale con specifica esperienza nei servizi territoriali, oppure a un medico convenzionato con almeno dieci anni di anzianità, con contestuale congelamento di un posto di organico della dirigenza sanitaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3-sexies D.Lgs. 502/1992 — Direttore di distretto

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.

2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

3. L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.

In sintesi

L'articolo 3-sexies del D.Lgs. 502/1992 disciplina la figura del direttore di distretto, responsabile operativo del distretto sanitario. Il direttore del distretto attua le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate e garantisce l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali composto da rappresentanti delle figure professionali del distretto, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali convenzionati. L'incarico è conferito dal direttore generale a un dirigente aziendale con specifica esperienza nei servizi territoriali, oppure a un medico convenzionato con almeno dieci anni di anzianità, con contestuale congelamento di un posto di organico della dirigenza sanitaria.
Indice dei contenuti

Il ruolo gestionale e strategico del direttore di distretto

Il comma 1 dell'articolo 3-sexies definisce con chiarezza le tre funzioni fondamentali del direttore di distretto: realizzare le indicazioni della direzione aziendale (funzione esecutiva nell'ambito dell'organizzazione aziendale), gestire le risorse assegnate al distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi (funzione allocativa), e assicurare l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale (funzione di coordinamento). A queste si aggiunge un ruolo di raccordo istituzionale: il direttore di distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto, fungendo da punto di contatto tra l'azienda e le autonomie locali del territorio distrettuale. Questa pluralità di funzioni fa del direttore di distretto un manager sanitario a tutto tondo, che deve coniugare competenze gestionali, clinico-organizzative e relazionali.

L'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali

Il comma 2 prevede che il direttore di distretto si avvalga di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. La presenza obbligatoria di questi tre rappresentanti — tutti professionisti convenzionati e non dipendenti dell'ASL — riflette la composizione mista del sistema di cure primarie, in cui i liberi professionisti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale svolgono un ruolo centrale ma operano in regime di lavoro autonomo regolato da accordi collettivi nazionali (ACN). L'ufficio di coordinamento non è un organo con poteri deliberativi ma uno strumento operativo per il raccordo delle attività distrettuali.

I requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto

Il comma 3 individua due possibili categorie di soggetti ai quali il direttore generale può conferire l'incarico di direttore di distretto. La prima categoria è quella dei dirigenti dell'azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione: si tratta tipicamente di medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale con esperienza nei servizi di assistenza primaria, nella salute mentale o nei servizi per le dipendenze. La seconda categoria è quella dei medici convenzionati — vale a dire medici di medicina generale o pediatri di libera scelta — che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In questo secondo caso, l'attribuzione dell'incarico comporta il contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria, per evitare che si creino posti aggiuntivi non previsti dalla programmazione aziendale.

Il rapporto con i medici convenzionati e la governance dell'assistenza primaria

La possibilità di conferire l'incarico di direttore di distretto a un medico convenzionato è un'opzione che alcune regioni hanno utilizzato per valorizzare l'esperienza clinica e relazionale dei medici di base, riconoscendone la funzione di «gate keeper» del sistema. Il medico di medicina generale convenzionato con almeno dieci anni di anzianità conosce in profondità il territorio, le famiglie, le reti informali di assistenza e le dinamiche sociali che influenzano la salute della comunità: competenze preziose per chi deve gestire un distretto. Tuttavia, questa opzione richiede una scelta attenta da parte del direttore generale, poiché il medico convenzionato mantiene il proprio rapporto di convenzione e la sua nomina a direttore di distretto deve essere compatibile con le regole sull'esclusività del rapporto previste dall'accordo collettivo nazionale.

Il coordinamento con la programmazione regionale e il PAT

Il comma 4 prevede che la legge regionale disciplini gli oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3, e 3-quinquies, commi 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano direttamente le disposizioni statali. Questa previsione ha una duplice funzione: da un lato, invita le regioni a disciplinare nel dettaglio l'organizzazione distrettuale (inclusa la procedura di nomina del direttore di distretto); dall'altro, garantisce che in assenza di normativa regionale il distretto non resti privo di una disciplina operativa, applicandosi direttamente la normativa statale di cui al D.Lgs. 502/1992. La normativa regionale di attuazione varia considerevolmente da regione a regione, riflettendo le diverse scelte organizzative adottate nell'ambito dell'autonomia sanitaria regionale.

Il direttore di distretto come figura di sintesi nell'integrazione socio-sanitaria

Nell'evoluzione del sistema sanitario verso modelli di assistenza territoriale sempre più integrati — accelerata dalla pandemia di COVID-19 e dalle riforme successive, tra cui il D.M. 77/2022 sulle case di comunità e gli ospedali di comunità — il direttore di distretto ha assunto un'importanza crescente. È il soggetto istituzionalmente responsabile dell'integrazione tra il sistema sanitario e quello dei servizi sociali comunali, del coordinamento tra le forme associative della medicina generale (oggi case di comunità) e le strutture specialistiche, e della garanzia della continuità assistenziale per i pazienti cronici e fragili. Il suo ruolo di raccordo con i sindaci del distretto lo rende anche l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni comunali per le questioni di salute pubblica a scala locale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.