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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3-septies del D.Lgs. 502/1992 definisce e disciplina le prestazioni sociosanitarie, ovvero quelle attivita assistenziali che richiedono congiuntamente interventi sanitari e azioni di protezione sociale, garantendo la continuita tra cura e riabilitazione. Il testo distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e la categoria intermedia delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Queste ultime, caratterizzate da alta intensita terapeutica, sono a carico del Servizio sanitario nazionale e rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria restano invece di competenza e finanziamento comunale. La norma affida a un atto interministeriale la definizione puntuale dei criteri di riparto, e alle regioni la disciplina dell'integrazione operativa tra comuni e aziende sanitarie locali su base distrettuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 — Integrazione sociosanitaria

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

In sintesi

L'articolo 3-septies del D.Lgs. 502/1992 definisce e disciplina le prestazioni sociosanitarie, ovvero quelle attivita assistenziali che richiedono congiuntamente interventi sanitari e azioni di protezione sociale, garantendo la continuita tra cura e riabilitazione. Il testo distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e la categoria intermedia delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Queste ultime, caratterizzate da alta intensita terapeutica, sono a carico del Servizio sanitario nazionale e rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria restano invece di competenza e finanziamento comunale. La norma affida a un atto interministeriale la definizione puntuale dei criteri di riparto, e alle regioni la disciplina dell'integrazione operativa tra comuni e aziende sanitarie locali su base distrettuale.
La definizione di prestazione sociosanitaria

Il comma 1 dell'articolo 3-septies introduce una nozione giuridica precisa di prestazione sociosanitaria: si tratta di tutte le attivita atte a soddisfare, attraverso percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute che richiedono simultaneamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. L'elemento qualificante e la continuita tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, da garantire anche nel lungo periodo. Questo approccio rompe la tradizionale separazione tra sistema sanitario e sistema dei servizi sociali, imponendo un coordinamento strutturale tra i due ambiti. La norma rispecchia l'evoluzione del welfare italiano verso una logica di presa in carico globale della persona, non limitata al singolo episodio acuto ma estesa all'intero percorso di vita del soggetto fragile.

La tripartizione delle prestazioni: schema classificatorio

Il comma 2 articola le prestazioni sociosanitarie in due categorie principali. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale comprendono tutte le attivita finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e al contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite: in sostanza, interventi a base sanitaria che producono effetti positivi anche sul piano della coesione e del benessere sociale. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono invece attivita del sistema sociale rivolte a sostenere la persona in stato di bisogno con problemi di disabilita o di emarginazione condizionanti lo stato di salute: esse appartengono primariamente al perimetro dell'assistenza sociale, ma hanno ricadute dirette sulla condizione di salute dell'individuo. Tra queste due categorie si colloca la categoria trasversale delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, disciplinata dai commi successivi.

L'atto di indirizzo e coordinamento e il riparto di competenze

Il comma 3 demanda a un atto interministeriale — adottato su proposta congiunta del Ministro della sanita e del Ministro per la solidarieta sociale — il compito di ricondurre le singole tipologie di prestazioni alle due categorie individuate dal comma 2 e di precisare i relativi criteri di finanziamento tra le unita sanitarie locali e i comuni. Lo stesso atto individua le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e definisce i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. Si tratta di una tecnica normativa che affida alla fonte secondaria la definizione operativa delle fattispecie, preservando la flessibilita necessaria per adeguare il catalogo prestazionale all'evoluzione dei bisogni assistenziali e delle risorse disponibili.

Le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e i livelli essenziali

I commi 4 e 5 si occupano della categoria piu delicata sul piano del riparto finanziario: le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Il comma 4 le qualifica per la loro particolare rilevanza terapeutica e l'intensita della componente sanitaria, elencando le aree di riferimento: materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV, patologie in fase terminale, inabilita o disabilita da malattie cronico-degenerative. Il comma 5 stabilisce che tali prestazioni sono assicurate dalle aziende sanitarie e rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), secondo le modalita definite dalla normativa vigente e dai piani nazionali e regionali. Questo significa che il loro finanziamento gravita per intero sul Servizio sanitario nazionale, escludendo la compartecipazione comunale.

Il finanziamento delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Il comma 6 regola il finanziamento della seconda categoria: le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni, che vi provvedono negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione, sulla base dei criteri stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento, determina il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale mediante quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. Il modello e dunque fondato su un doppio binario: il Servizio sanitario nazionale finanzia le prestazioni ad alta integrazione sanitaria, i Comuni finanziano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. La regione svolge un ruolo di regolazione e coordinamento, fissando quote capitarie e criteri di accesso.

La Carta dei servizi sociosanitari e l'integrazione distrettuale

Il comma 7 prevede che un decreto interministeriale — di concerto tra il Ministro della sanita, il Ministro per la solidarieta sociale e il Ministro per la funzione pubblica — individui, all'interno della Carta dei servizi, una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. La previsione mira a garantire trasparenza e conoscibilita dei diritti dei cittadini in quest'area ibrida tra sanita e servizi sociali. Il comma 8 chiude il cerchio affidando alle regioni il compito di disciplinare i criteri e le modalita mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione delle prestazioni su base distrettuale, individuando gli strumenti — tra cui la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari — necessari a rendere effettivo il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti. Il distretto sanitario diventa cosi il livello operativo privilegiato per la presa in carico integrata della persona.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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