Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il GMO ricorre quando il licenziamento è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento (ad es. soppressione del posto, crisi aziendale). Il datore deve provare il nesso causale tra la ragione organizzativa e il recesso, e documentare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione (repêchage).

    Riferimento normativo

    L. 604/1966, art. 3 (seconda parte); D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    GMO: presupposti e conseguenze
    Aspetto Regola
    Fonte normativa L. 604/1966, art. 3 (seconda parte)
    Causa Ragioni inerenti attività produttiva, organizzazione, regolare funzionamento
    Preavviso Dovuto (secondo CCNL e anzianità)
    Obbligo di repêchage Sì: il datore deve verificare se esistono posizioni alternative compatibili
    Comunicazione preventiva (aziende > 15 dip.) Obbligatoria all’Ispettorato del Lavoro (tentativo di conciliazione)
    Tutela per nuovi assunti (D.Lgs. 23/2015) Indennità da 3 a 27 mensilità (in base ad anzianità)

    Quando sussiste il giustificato motivo oggettivo

    Il GMO si riferisce a cause esterne alla condotta del lavoratore: ristrutturazioni aziendali, soppressione del reparto o della mansione, calo strutturale del fatturato, automazione di processi, crisi di mercato. Non è necessario lo stato di crisi economica accertata, ma il datore deve dimostrare la genuinità della scelta organizzativa e il suo nesso causale con il licenziamento.

    Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle imprenditoriali sulle scelte gestionali, ma verifica che la ragione addotta sia reale e non pretestuosa.

    L'obbligo di repêchage

    Prima di licenziare il datore è tenuto a verificare se esiste un’altra posizione disponibile in azienda in cui ricollocare il lavoratore, anche con mansioni equivalenti o inferiori (con consenso del lavoratore). L’omissione di questo passaggio rende il licenziamento illegittimo. La prova dell’impossibilità di ricollocazione spetta al datore.

    Procedura e comunicazione preventiva

    Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore deve comunicare il licenziamento per GMO all’Ispettorato Territoriale del Lavoro con almeno 7 giorni di anticipo, per consentire un tentativo di conciliazione. Se le parti non raggiungono un accordo, il licenziamento può essere irrogato. La mancata comunicazione non determina la nullità del licenziamento ma può comportare sanzioni procedurali. Per i lavoratori tutelati dal D.Lgs. 23/2015 la conseguenza dell’illegittimità è solo indennitaria, salvo eccezioni.

    Casi pratici

    Tizio – soppressione del reparto in cui lavora

    L’azienda decide di esternalizzare il reparto logistica, dove Tizio è addetto da 8 anni. Prima di licenziarlo, il datore verifica se esistono posizioni disponibili in altri reparti: non trovandone di compatibili, procede con il GMO, rispetta i termini di preavviso e avvia la procedura ITL. Tizio, assunto nel 2012, gode dell’art. 18 riformato.

    Caia – crisi economica e riduzione dell'organico

    L’azienda di Caia (30 dipendenti) attraversa una crisi e decide di ridurre il personale amministrativo da 4 a 2 unità. Il datore deve individuare i criteri di scelta (non arbitrari), rispettare la procedura ITL e dimostrare l’impossibilità di repêchage. Caia, assunta nel 2018, rientra nel D.Lgs. 23/2015.

    Sempronio – automazione della sua mansione

    L’azienda introduce un software che sostituisce le mansioni di data entry svolte da Sempronio. Il datore verifica se Sempronio può essere riqualificato per un’altra posizione. Non essendoci posizioni disponibili, irroga il GMO con regolare preavviso e comunicazione all’Ispettorato.

    Domande frequenti

    Il datore deve motivare il licenziamento per GMO?

    Sì. Il licenziamento per GMO deve essere motivato per iscritto contestualmente alla comunicazione del recesso. La motivazione può essere integrata successivamente solo in caso di impugnazione giudiziale, ma la Cassazione richiede che la ragione sia chiaramente enunciata.

    Cosa si intende per repêchage?

    È l’obbligo del datore di verificare se il lavoratore può essere ricollocato in un’altra posizione aziendale compatibile, anche a mansioni inferiori con consenso del lavoratore, prima di procedere al licenziamento per GMO.

    Il licenziamento per GMO dà diritto alla NASPI?

    Sì. Il licenziamento per GMO, come ogni licenziamento involontario, consente al lavoratore di accedere alla NASpI, verificati i requisiti contributivi e lo stato di disoccupazione involontaria.

    Quali tutele si applicano se il GMO è illegittimo?

    Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 Statuto (reintegrazione o indennità elevata). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 il D.Lgs. 23/2015 prevede un’indennità crescente con l’anzianità, con tetti stabiliti dalla legge.

    Il GMO è uguale al licenziamento collettivo?

    No. Il licenziamento collettivo riguarda le riduzioni di personale che superano determinate soglie (almeno 5 lavoratori in 120 giorni in unità con più di 15 dipendenti) e segue una procedura sindacale specifica (L. 223/1991). Il GMO è individuale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo di paternità obbligatorio 2026: 10 giorni e come fruirne

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio è stabilmente fissato a 10 giorni lavorativi, retribuiti all’80% da INPS (integrabili dal CCNL al 100%). Spetta al padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita (o adozione/affidamento) ed è fruibile anche in caso di morte perinatale. Non è cedibile alla madre.

    Riferimento normativo

    Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (introdotto dal D.Lgs. 105/2022)

    Tabella riepilogativa

    Congedo di paternità obbligatorio – caratteristiche 2026
    Aspetto Regola
    Durata 10 giorni lavorativi
    Retribuzione INPS 80% della retribuzione giornaliera
    Integrazione CCNL Molti CCNL integrano fino al 100%
    Finestra di fruizione Entro 5 mesi dalla nascita (o adozione/affidamento)
    Frazionabilità Sì, anche non consecutivi
    Casi speciali Morte perinatale, ospedalizzazione neonato: finestra prolungata
    Base normativa Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (D.Lgs. 105/2022)

    Chi ha diritto e in quale finestra temporale

    Il congedo obbligatorio di paternità spetta al padre lavoratore dipendente per ogni figlio nato (o adottato/affidato). I 10 giorni lavorativi devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). I giorni possono essere non consecutivi e il padre può anche scegliere di fruirne in tutto o in parte durante il congedo di maternità della madre.

    Retribuzione e anticipazione del datore

    L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera media e viene erogata dall’INPS: il datore anticipa in busta paga e poi recupera dall’ente. Molti CCNL (es. Commercio, Credito, Chimica) integrano la quota INPS fino al 100% della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Come si richiede

    Il padre deve comunicare al datore – con almeno 5 giorni di preavviso (o con il termine previsto dal CCNL) – le date di fruizione. All’INPS va inviata apposita domanda telematica (tramite portale INPS, CAF o patronato) prima dell’inizio del congedo. Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale, di grave infermità della madre o di abbandono del neonato.

    Casi pratici

    Tizio – 10 giorni presi subito dopo la nascita

    Tizio comunica al datore le date con una settimana di anticipo e invia la domanda INPS online. Fruisce dei 10 giorni lavorativi nelle due settimane successive alla nascita, ricevendo l’80% della retribuzione dall’INPS; il suo CCNL (Metalmeccanici) non prevede integrazione al 100%, quindi percepisce l’80%.

    Caia (madre) – congedo maternità e padre che usa i 10 giorni contemporaneamente

    Mentre Caia è in congedo di maternità obbligatoria, il padre del figlio fruisce dei suoi 10 giorni obbligatori in contemporanea. I due congedi sono indipendenti e si possono sovrapporre: la famiglia beneficia di entrambi.

    Sempronio – nascita prematura con ospedalizzazione del neonato

    Il figlio di Sempronio è ricoverato in TIN. La legge consente di posticipare o prolungare la finestra di fruizione in caso di ricovero del neonato: Sempronio potrà attendere il rientro a casa del bambino prima di fruire dei 10 giorni (o di parte di essi).

    Domande frequenti

    Il congedo di paternità obbligatorio può essere ceduto alla madre?

    No. I 10 giorni spettano esclusivamente al padre e non sono trasferibili alla madre né convertibili in altre tipologie di permesso.

    Spetta anche per adozione e affidamento?

    Sì. Il congedo obbligatorio di paternità si applica anche in caso di adozione o affidamento, con la finestra dei 5 mesi che decorre dall’ingresso del minore nella famiglia.

    Cosa succede se il datore si oppone alla fruizione?

    Il congedo obbligatorio è un diritto imperativo: il datore non può opporsi. Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato in caso di diniego.

    I 10 giorni valgono anche per i padri non coniugati?

    Sì. Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente a prescindere dallo stato civile, purché il figlio sia riconosciuto.

    Il congedo facoltativo di paternità si aggiunge ai 10 giorni obbligatori?

    Sì. Il padre può fruire di un ulteriore giorno facoltativo (in sostituzione di un giorno di congedo di maternità ceduto dalla madre), per un totale potenziale di 11 giorni. Si tratta però di due istituti distinti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni di attuazione

    Art. 28 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni di attuazione

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro delle finanze, le modalita’ di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

  • Art. 36 DPR 230/2000 – Regolamento interno

    Art. 36 DPR 230/2000 – Regolamento interno

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.

    2. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalità; h) i giochi consentiti.

    3. Il regolamento interno può disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

    4. Nella predisposizione

    5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.

  • Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
    Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

  • Art. 534 Codice della Navigazione – Obbligo di evitare o diminuire il danno

    Art. 534 Codice della Navigazione – Obbligo di evitare o diminuire il danno

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno. In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

  • Art. 105 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di precedenza

    Art. 105 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi: I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di: a) dare precedenza (art. 106), b) fermarsi e dare precedenza (art. 107), c) preavviso di dare precedenza (art. 108), d) intersezione con precedenza a destra (art. 109), e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110), f) fine del diritto di precedenza (art. 111); II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di: g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112), h) diritto di precedenza (art. 113), i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).

    2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.

    3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.

    4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma

    4. 5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.

    6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.

  • Art. 13 D.Lgs. 198/2006 – Requisiti e attribuzioni

    Art. 13 D.Lgs. 198/2006 – Requisiti e attribuzioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

    2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 T.U. Espropriazione – Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

    Art. 22 T.U. Espropriazione – Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

    2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

    a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

    3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

    4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

    5. In assenza della istanza dei proprietario, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

  • Art. 45 Codice del Processo Amministrativo – Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

    Art. 45 Codice del Processo Amministrativo – Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

    2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

    4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

  • Art. 98 DPR 495/1992 – Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi

    Art. 98 DPR 495/1992 – Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.

    2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).

  • Comma 541 LB 2026: decreto attuativo per il Bonus Valore Cultura

    Comma 541 LB 2026: decreto attuativo per il Bonus Valore Cultura

    Comma 541 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Lo stesso comma 541 prescrive il decreto: non avente natura regolamentare, del Ministro della cultura di concerto con MEF, Ministro dello Sport e Giovani, Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il 30 novembre 2026; aggiornabile per rispettare il limite di stanziamento del comma 540. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.