Autore: Andrea Marton

  • Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 c.c. – Riferimento generico a leggi o agli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

  • Licenziamento durante la malattia e il periodo di comporto

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Durante la malattia il datore non può licenziare il lavoratore fino al superamento del periodo di comporto, fissato dal CCNL. Allo scadere del comporto il licenziamento per superamento del comporto è legittimo. Se il datore licenzia prima, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Comporto e licenziamento per malattia
    Aspetto Regola
    Divieto di licenziamento Per tutta la durata della malattia entro il periodo di comporto
    Periodo di comporto Fissato dal CCNL (di norma 6-18 mesi, talvolta con distinzione secco/frazionato)
    Comporto secco Assenza continuativa per malattia
    Comporto frazionato/per sommatoria Somma di più assenze per malattia in un arco temporale definito dal CCNL
    Superamento del comporto Il datore può licenziare; spetta TFR e indennità sostitutiva del preavviso
    Licenziamento durante il comporto Nullo; tutela reintegratoria

    Il divieto di licenziamento durante la malattia

    L’art. 2110 del Codice Civile sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta al datore di licenziare il lavoratore per tutto il tempo in cui questi si trova in malattia, fino al superamento del periodo di comporto. Il preavviso non decorre durante la malattia.

    Il divieto vale anche se nel periodo di malattia sopravviene una diversa causa di licenziamento (es. GMO): il datore può intimare il licenziamento, ma questo avrà efficacia solo dalla guarigione o dal superamento del comporto.

    Il periodo di comporto: secco e per sommatoria

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante la malattia. La sua durata è stabilita dai CCNL e varia in genere da 6 a 18 mesi, con differenze per anzianità e qualifica.

    I CCNL distinguono spesso tra:

    • Comporto secco: una singola malattia continuativa.
    • Comporto per sommatoria (o frazionato): somma di più episodi di malattia nell’arco di un periodo definito (es. 12 o 24 mesi). Alcuni contratti prevedono che il calcolo per sommatoria avvenga su un arco di riferimento mobile.

    Il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita al termine del comporto, se il CCNL lo prevede, per evitare il licenziamento.

    Il licenziamento per superamento del comporto

    Una volta esaurito il periodo di comporto, il datore ha il diritto – non l’obbligo – di licenziare il lavoratore. Il licenziamento per superamento del comporto è una fattispecie autonoma, non riconducibile né al GMO né al GMS, e non richiede preavviso (ma l’indennità sostitutiva deve essere pagata). Al lavoratore spetta il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso; ha diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato prima del superamento del comporto

    Tizio è in malattia da quattro mesi; il comporto previsto dal suo CCNL è di 12 mesi. Il datore, volendo riorganizzare il reparto, gli invia la lettera di licenziamento. Tizio impugna: il licenziamento è nullo perché irrogato durante il periodo di conservazione del posto. Il giudice ordina la reintegrazione.

    Caia – superamento del comporto per sommatoria

    Caia, nell’arco di 18 mesi, accumula 185 giorni di assenza per vari episodi di malattia. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria di 180 giorni in 18 mesi. Il datore comunica il superamento del comporto e irroga il licenziamento: è legittimo. Caia percepisce TFR, indennità sostitutiva del preavviso e matura il diritto alla NASpI.

    Sempronio – chiede aspettativa al termine del comporto

    Sempronio raggiunge il limite del comporto ma non è ancora guarito. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita. Sempronio la richiede formalmente: il datore è tenuto a concederla secondo le previsioni contrattuali, sospendendo il licenziamento.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?

    No, non fino al superamento del periodo di comporto. Se lo fa, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.

    Come si calcola il periodo di comporto?

    La durata è fissata dal CCNL applicato. Può essere un periodo secco (malattia continua) oppure una somma di assenze in un arco temporale. Leggere attentamente il proprio contratto collettivo.

    Se sono licenziato per superamento del comporto, ho diritto alla NASpI?

    Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il preavviso decorre durante la malattia?

    No. L’art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso durante la malattia. Il preavviso riprende a decorrere dalla guarigione o dal superamento del comporto.

    Posso essere licenziato per GMO mentre sono in malattia?

    Il datore può intimare il licenziamento per GMO durante la malattia, ma questo non produce effetti fino alla guarigione o al superamento del comporto: di fatto il lavoratore conserva il posto durante la malattia entro i termini contrattuali.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

    2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

    3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza.

    4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

    5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

    6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

    7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

    8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi. Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo. Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.

  • Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Non puo’ essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere.

  • Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 c.c. – Forma delle convenzioni matrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Forma delle convenzioni matrimoniali.

    Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

    La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

    Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194 .

    Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

    Spiegazione

    Le convenzioni matrimoniali (gli accordi con cui i coniugi scelgono il regime patrimoniale) devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità. La scelta della separazione dei beni può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni sono opponibili ai terzi solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

    Come funziona e quando si applica

    La forma solenne (notarile) garantisce certezza e ponderazione su scelte di rilievo patrimoniale. In mancanza di convenzione vige il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Esempio pratico

    Per scegliere un regime diverso dalla comunione – ad esempio la separazione dei beni o un fondo patrimoniale – serve l’atto notarile; la separazione si può anche dichiarare davanti all’ufficiale al momento del matrimonio.

    Domande frequenti

    Come si cambia il regime patrimoniale tra coniugi?

    Con una convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile; la separazione dei beni può essere dichiarata anche nell’atto di matrimonio.

    Cosa succede senza convenzione?

    Si applica il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 118 DPR 495/1992 – Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli

    Art. 118 DPR 495/1992 – Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A. METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A. METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A.METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.

    2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso….

    3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.

  • Art. 116 DPR 495/1992 – Segnali di divieto generici

    Art. 116 DPR 495/1992 – Segnali di divieto generici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47); c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua; d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale; e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli; f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

  • Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 15 D.Lgs. 259/2003 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

    Art. 15 D.Lgs. 259/2003 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies; e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all’articolo 68.

    2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del presente capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 496 LB26: 35 segretari di legazione MAECI per ciascun anno 2026-2028

    Comma 496 LB26: 35 segretari di legazione MAECI per ciascun anno 2026-2028

    Comma 496 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari bandi concorsuali MAECI per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l’anno 2026, di euro 3.891.069 per l’anno 2027, di euro 7.226.271 per l’anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall’anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  • Art. 20 D.Lgs. 174/2016 – Rilievo dell’incompetenza

    Art. 20 D.Lgs. 174/2016 – Rilievo dell’incompetenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

    2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

    3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto… competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.

    4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice… indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.