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Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 118 definisce i cinque segnali di divieto relativi a larghezza, altezza, lunghezza, massa totale e massa per asse dei veicoli, corrispondenti alle figure II.65–II.69.
  • Ogni segnale può essere posto solo se la limitazione effettiva di quella strada è inferiore ai massimali generali fissati dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.
  • I valori numerici sui segnali si riferiscono alle dimensioni e alla massa effettive del veicolo al momento del transito, non ai dati nominali del documento di circolazione.
  • Le limitazioni devono essere riportate sui cartelli di preavviso per consentire ai conducenti di scegliere percorsi alternativi.
  • Il segnale di massa totale può essere integrato con un pannello indicante il numero massimo di veicoli ammessi a transitare contemporaneamente (modello II.6).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 DPR 495/1992 — Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A. METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A. METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A.METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.

2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso….

3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.

Commento

Funzione dei segnali di limitazione dimensionale e di massa

L'art. 118 del DPR 495/1992 costituisce la norma regolamentare di attuazione degli artt. 61 e 62 del Codice della Strada, che fissano le dimensioni e le masse massime ammesse per la circolazione dei veicoli a motore. In attuazione di tali articoli del Codice, il Regolamento stabilisce quando e come devono essere installati i segnali che impongono limitazioni inferiori a quelle generali: si tratta dei casi in cui le caratteristiche fisiche di una strada specifica (larghezza della carreggiata, altezza libera di un sottopasso, portata di un ponte, caratteristiche del fondo stradale) impongono restrizioni più stringenti rispetto agli standard ordinari.

I segnali descritti dalla norma appartengono alla categoria dei segnali di divieto e hanno efficacia cogente: il conducente che non rispetta la limitazione esposta viola una norma di comportamento sanzionata dal Codice della Strada.

I cinque segnali e le loro condizioni di apposizione

Il comma 1 enumera i cinque segnali, stabilendo per ciascuno la condizione necessaria per la sua apposizione legittima:

a) Larghezza (fig. II.65) — «Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a … metri». Può essere installato soltanto se la larghezza ammissibile su quel tratto è inferiore alla larghezza massima stabilita dall'art. 61 del Codice. È il segnale tipico di strade comunali strette, gallerie anguste, ponti con passaggio a senso alternato o carreggiate ridotte da lavori permanenti.

b) Altezza (fig. II.66) — «Transito vietato ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a … metri». Si pone quando l'altezza libera (sottopasso ferroviario, galleria, passaggio sotto infrastruttura) è inferiore all'altezza massima dei veicoli ammessa dall'art. 61 del Codice. È forse il segnale con le conseguenze più gravi in caso di violazione: un veicolo troppo alto che impatta con un sottopasso può causare danni strutturali, incidenti gravi e bloccare la circolazione.

c) Lunghezza (fig. II.67) — «Transito vietato ai veicoli, o a complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a … metri». Caratteristico di strade con curve di raggio insufficiente per il corretto inscatolamento di autoarticolati, accessi a centri storici con imbocchi stretti o percorsi con spazi di manovra inadeguati.

d) Massa totale (fig. II.68) — «Transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a … tonnellate». Applicabile quando la portata ammessa è inferiore alla massa massima consentita dall'art. 62 del Codice. Tipico di ponti, viadotti o strade con sottoservizi fragili. In questo caso il segnale può essere integrato con il pannello modello II.6, che indica il numero massimo di veicoli ammessi a transitare contemporaneamente: questo ulteriore limite protegge le strutture dal sovraccarico dinamico determinato dall'accumulo di più mezzi pesanti nello stesso punto.

e) Massa per asse (fig. II.69) — «Transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a … tonnellate». Più specifico del precedente, tutela l'integrità del fondo stradale dal rischio di sfondamento per concentrazione eccessiva di carico su un singolo asse. Riguarda in particolare le trattrici con rimorchi a pochi assi o i veicoli con distribuzione del carico non uniforme.

Il criterio del valore effettivo al momento del transito

Il comma 3 introduce un principio fondamentale per la corretta applicazione di questi segnali: i valori numerici esposti si riferiscono alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito, non ai valori nominali indicati nel documento di circolazione.

Questo significa che un autoarticolato con portata nominale di 40 tonnellate ma caricato con soli 18 tonnellate deve confrontare il proprio peso effettivo — non quello teorico massimo — con il valore indicato dal segnale. Allo stesso modo, un veicolo con tettuccio apribile che al momento del transito viaggia con il tetto aperto e un'altezza inferiore a quella massima omologata potrebbe rientrare nella limitazione.

Il criterio del valore effettivo è rilevante anche in sede sanzionatoria: la contestazione deve riguardare il superamento della limitazione effettiva al momento dell'infrazione, e non basta verificare i dati della carta di circolazione.

L'obbligo di preavviso e la tutela dei conducenti

Il comma 2 impone che le limitazioni siano riportate sui cartelli di preavviso. Questo obbligo risponde a una logica di efficacia pratica: i conducenti di veicoli pesanti, i camionisti e gli operatori di trasporti eccezionali devono essere informati con adeguato anticipo della presenza di limitazioni, in modo da poter scegliere itinerari alternativi prima di trovarsi in una posizione dalla quale non è possibile la manovra.

Un segnale di limitazione privo di adeguato preavviso può essere contestato dall'operatore come non conforme alle prescrizioni regolamentari, con possibile incidenza sull'efficacia della relativa sanzione.

Raccordo con la disciplina sanzionatoria del Codice della Strada

La violazione dei segnali di limitazione qui descritti è sanzionata dalle norme del Codice della Strada, non dal Regolamento. In particolare, la circolazione di veicoli eccedenti le masse consentite è disciplinata dall'art. 62 del Codice, che prevede sanzioni graduate in funzione dell'entità del superamento. Il Regolamento si limita a definire quali segnali devono essere posti e quando possono essere installati; le conseguenze della violazione trovano la loro fonte nella norma primaria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando può essere installato un segnale di limitazione di massa o dimensioni?

Solo se la limitazione effettiva di quel tratto stradale è inferiore ai massimali generali fissati dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada. Non è lecito apporre il segnale per ragioni di opportunità se i parametri della strada rientrano negli standard ordinari.

Il limite di altezza si confronta con l'altezza del libretto o con quella effettiva?

Con quella effettiva al momento del transito. Il comma 3 stabilisce che i valori dei segnali si riferiscono alle dimensioni e alla massa reali del veicolo al momento del passaggio, non ai dati nominali del documento di circolazione.

Cosa indica il pannello modello II.6 accanto al segnale di massa totale?

Indica il numero massimo di veicoli ammessi a transitare contemporaneamente sul tratto limitato. Serve a proteggere ponti e strutture dal sovraccarico dinamico causato da più mezzi pesanti presenti simultaneamente.

Le limitazioni devono essere segnalate in anticipo?

Sì. Il comma 2 impone che le limitazioni siano riportate sui cartelli di preavviso, per consentire ai conducenti di scegliere itinerari alternativi con sufficiente anticipo.

Dove si trovano le sanzioni per chi viola questi segnali di divieto?

Nel Codice della Strada, in particolare nell'art. 62 per le violazioni relative alla massa. Il Regolamento definisce i segnali e le condizioni della loro apposizione, ma le conseguenze sanzionatorie sono nella norma primaria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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