Art. 116 DPR 495/1992 — Segnali di divieto generici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47); c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua; d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale; e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli; f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 116 D.Lgs. 42/2004 — (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)
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