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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I segnali di obbligo specifico sono tre: ALT – DOGANA, ALT – POLIZIA e ALT – STAZIONE (di pedaggio).
  • Il segnale ALT – DOGANA indica un varco doganale dove la fermata è obbligatoria; alle frontiere intra-UE è sostituito da appositi segnali comunitari.
  • Il segnale ALT – POLIZIA è di impiego mobile: deve essere posizionato a distanza adeguata dal posto di blocco, avvistabile in tempo utile per consentire al conducente di adeguare la condotta.
  • Il segnale ALT – STAZIONE è collocato sulle autostrade e agli accessi controllati per indicare le stazioni di pedaggio dove è obbligatoria la fermata.
  • Tutti e tre i segnali impongono una fermata obbligatoria: l'inosservanza costituisce violazione del Codice della Strada.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 123 DPR 495/1992 — Segnali di obbligo specifico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT – DOGANA b) ALT – POLIZIA c) ALT – STAZIONE.

2. Il segnale ALT – DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola 'Doganà nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.

3. Il segnale ALT – POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinchè il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.

4. Il segnale ALT – STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.

In sintesi

  • I segnali di obbligo specifico sono tre: ALT – DOGANA, ALT – POLIZIA e ALT – STAZIONE (di pedaggio).
  • Il segnale ALT – DOGANA indica un varco doganale dove la fermata è obbligatoria; alle frontiere intra-UE è sostituito da appositi segnali comunitari.
  • Il segnale ALT – POLIZIA è di impiego mobile: deve essere posizionato a distanza adeguata dal posto di blocco, avvistabile in tempo utile per consentire al conducente di adeguare la condotta.
  • Il segnale ALT – STAZIONE è collocato sulle autostrade e agli accessi controllati per indicare le stazioni di pedaggio dove è obbligatoria la fermata.
  • Tutti e tre i segnali impongono una fermata obbligatoria: l'inosservanza costituisce violazione del Codice della Strada.
Indice dei contenuti

Natura e funzione dei segnali di obbligo specifico

L'articolo 123 del DPR 495/1992 si colloca nel titolo del Regolamento dedicato alla segnaletica verticale e si occupa della categoria residuale dei segnali di obbligo specifico: quei segnali che, a differenza dei segnali di divieto o di prescizione generale, impongono una precisa condotta — nella specie, la fermata obbligatoria — in corrispondenza di determinate strutture di controllo o di riscossione presenti sulla rete stradale.

Questi tre segnali si distinguono dai comuni segnali di «STOP» perché non riguardano la precedenza nel traffico ma il rispetto di obblighi di ordine pubblico (varco doganale, posto di blocco) o contrattuale-concessorio (casello autostradale). L'obbligo di fermarsi non è quindi legato alla presenza di altri veicoli, bensì è assoluto e incondizionato.

ALT – DOGANA: varchi doganali e frontiere comunitarie

Il segnale ALT – DOGANA (fig. II.96 del Regolamento) deve essere installato in corrispondenza di ogni varco doganale internazionale dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di controllo. È consentito riportare nella parte inferiore del segnale la parola «Dogana» nella lingua dello Stato confinante, facilitando la comprensione per i conducenti stranieri.

Il comma 2 prevede un'importante eccezione per le frontiere con i Paesi dell'Unione Europea: in quelle sedi il segnale ALT – DOGANA è sostituito con i segnali recati nelle figure II.97/a e II.97/b, che corrispondono alla segnaletica comunitaria armonizzata. Questa previsione, introdotta quando ancora non tutti i controlli alle frontiere interne UE erano soppressi, riflette il processo di integrazione europea e la progressiva dematerializzazione dei controlli doganali interni al mercato unico. In molti valichi intra-Schengen i controlli sono stati aboliti del tutto, ma la normativa tecnica di riferimento mantiene la previsione per i casi in cui — anche per ragioni di ordine pubblico o di emergenza — i controlli vengano ripristinati.

ALT – POLIZIA: il segnale mobile per i posti di blocco

Il segnale ALT – POLIZIA (fig. II.98) è concepito per un uso mobile e temporaneo: viene installato dagli organi di polizia ogni volta che viene istituito un posto di blocco stradale. Non è un segnale fisso e permanente, ma uno strumento operativo che accompagna l'attività di controllo sul campo.

Il Regolamento prescrive con precisione le condizioni di posizionamento. Il segnale deve essere:

  • posto a distanza opportuna dal posto di blocco;
  • avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la propria condotta;
  • dimensionato tenendo conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto precedente.

È poi obbligatorio ripetere il segnale all'altezza del punto di arresto, così che non vi sia dubbio sul punto esatto in cui effettuare la fermata. Entrambi i segnali (di preavviso e di punto di arresto) devono essere collocati in modo da non costituire pericolo per la sicurezza stradale.

La previsione di queste garanzie tecniche di posizionamento non è priva di conseguenze giuridiche: un posto di blocco privo di segnalazione adeguata o preavvisato in modo insufficiente potrebbe incidere sulla valutazione del comportamento del conducente che non si è fermato in tempo, soprattutto in sede penale qualora l'inosservanza fosse contestata come reato (es. resistenza a pubblico ufficiale).

ALT – STAZIONE: il casello autostradale

Il segnale ALT – STAZIONE (fig. II.99) è tipico delle autostrade e degli accessi controllati. Deve essere posto in corrispondenza delle stazioni di pedaggio dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di riscossione del pedaggio o di controllo del titolo di viaggio.

Con la diffusione dei sistemi di telepedaggio (come il Telepass) e delle corsie a transito libero, l'obbligo di fermata fisica è venuto meno per molte categorie di utenti, che transitano senza arrestarsi. Tuttavia, il segnale mantiene la sua funzione normativa per le corsie tradizionali con barriera e per gli utenti non dotati di transponder.

Anche per questo segnale è consentito riportare l'indicazione nella lingua dello Stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine, facilitando la comprensione per i conducenti stranieri.

Conseguenze dell'inosservanza

L'obbligo di fermata imposto da tutti e tre i segnali è tassativo. La sua violazione può configurare infrazioni diverse a seconda del contesto:

  • Per l'ALT – DOGANA, la mancata fermata può integrare, oltre all'illecito amministrativo stradale, anche violazioni della normativa doganale e dei controlli di frontiera.
  • Per l'ALT – POLIZIA, la mancata fermata a un posto di blocco può assumere rilevanza penale (fuga o resistenza a pubblico ufficiale) in aggiunta all'eventuale sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada.
  • Per l'ALT – STAZIONE, la mancata fermata al casello senza titolo di viaggio valido configura inadempimento contrattuale nei confronti della concessionaria, oltre all'illecito stradale.

In ogni caso, il conducente ha l'obbligo di ottemperare immediatamente all'obbligo di fermata indicato dal segnale, indipendentemente dalle ragioni che lo portano a non volersi fermare.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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