- L'art. 120 del Regolamento disciplina in dettaglio cinque segnali verticali dedicati alla sosta, alla fermata e al parcheggio: divieto di sosta (fig. II.74), divieto di fermata (fig. II.75), parcheggio (fig. II.76), preavviso di parcheggio (fig. II.77) e passo carrabile (fig. II.78).
- Il divieto di sosta sulle strade extraurbane vale in permanenza (anche di notte); sulle strade urbane, in assenza di pannelli integrativi, vale dalle ore 8 alle ore 20.
- Il segnale di divieto di fermata vieta qualsiasi arresto volontario del veicolo e non può essere integrato dal pannello «zona rimozione» (II.6/m) perché la rimozione coatta è sempre applicabile ex art. 159 CdS.
- Il segnale di passo carrabile deve indicare l'ente autorizzante e gli estremi dell'autorizzazione: la mancanza di tali indicazioni rende inefficace il divieto di sosta.
- Per le eccezioni permanenti al divieto di sosta (invalidi, ambulanze, forze di polizia ecc.) si usa il segnale composito di «sosta consentita a particolare categoria».
- I pannelli integrativi (modelli II.2, II.3, II.4, II.5, II.6/q2, II.8/a) consentono di modulare orari, giorni, categorie di utenti e operazioni di pulizia stradale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 DPR 495/1992 — Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a). b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali; c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione; d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio. e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 – 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 – 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta – esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze – sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso,… limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: il Regolamento attua il Codice della Strada in materia di sosta
L'art. 120 del DPR 495/1992 costituisce la traduzione operativa delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di sosta e fermata, in particolare degli artt. 6, 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), 157, 158 (divieti di sosta e di fermata) e 159 (rimozione coatta dei veicoli). Il Codice fissa la definizione di fermata (art. 3), di sosta (art. 3) e i casi di divieto assoluto o relativo; il Regolamento specifica la forma grafica dei segnali, le modalità di lettura e i criteri di installazione. Le sanzioni per le violazioni di sosta e fermata — con i relativi importi e la decurtazione di punti dalla patente — sono contenute negli artt. 157 e 158 del Codice, non nel Regolamento.
Il segnale di divieto di sosta (fig. II.74): come funziona davvero
Il segnale di divieto di sosta — cerchio rosso su fondo bianco con fascia trasversale rossa da sinistra in alto verso destra in basso — è il più diffuso nei centri urbani e il più frequentemente frainteso dagli utenti della strada. La norma introduce una distinzione fondamentale tra contesto urbano ed extraurbano:
I pannelli integrativi sono lo strumento attraverso cui l'ente stradale modula la portata del divieto. Il modello II.3 indica i giorni della settimana o le ore specifiche; il modello II.4/b crea eccezioni per categorie di utenti (es. residenti, operatori commerciali); il modello II.6/q2 o II.8/a avverte del divieto nelle fasce orarie destinate alla pulizia meccanizzata della strada. Quest'ultimo caso — il cosiddetto «divieto di sosta per pulizia strade» — è particolarmente rilevante nella pratica: molti veicoli vengono rimossi non perché il divieto valga sempre, ma perché il pannello integrativo crea un divieto orario specifico per consentire il passaggio degli spazzini automatici.
Il segnale di divieto di fermata (fig. II.75): il divieto più severo
Il divieto di fermata è gerarchicamente più severo del divieto di sosta: vieta non solo la sosta prolungata ma qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo, indipendentemente dalla durata. Anche fermarsi trenta secondi per far salire un passeggero costituisce violazione. La norma prevede che questo segnale valga in permanenza (senza limiti orari), salvo pannelli integrativi contrari.
Un aspetto tecnico rilevante riguarda il pannello «zona rimozione» (modello II.6/m): il Regolamento specifica che tale pannello non deve essere abbinato al divieto di fermata. La ragione è che la rimozione coatta è comunque sempre applicabile in presenza del divieto di fermata, in forza dell'art. 159, comma 1, lettera c) del Codice della Strada, che consente la rimozione ogni volta che il veicolo costituisce intralcio o pericolo per la circolazione. Aggiungere il pannello «zona rimozione» sarebbe superfluo e potrebbe ingenerare l'erronea convinzione che, in assenza di quel pannello, la rimozione non sia possibile.
Il segnale di parcheggio (fig. II.76) e il preavviso di parcheggio (fig. II.77)
Il segnale di parcheggio — quadrato blu con «P» bianca — indica un'area organizzata o attrezzata per la sosta a tempo indeterminato, salvo indicazioni contrarie. Può essere corredato da pannelli integrativi che definiscono:
Il segnale di preavviso di parcheggio è invece un segnale direzionale: indica all'utente la direzione verso il parcheggio più vicino senza disciplinare la sosta nell'area in cui è installato.
Un aspetto pratico poco noto è la possibilità di usare il segnale di parcheggio in formato ridotto in combinazione con un segnale di divieto di sosta, per indicare una deroga limitata a categorie specifiche: ad esempio, un divieto di sosta generale con eccezione per i veicoli delle persone con disabilità motoria.
Il segnale di passo carrabile (fig. II.78): requisiti di validità
Il passo carrabile è il segnale che tutela gli accessi carrabili privati, indicando il divieto permanente di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada. Le dimensioni standard sono 45×25 cm (formato normale) o 60×40 cm (formato maggiorato). La norma impone due indicazioni obbligatorie per la validità del segnale:
La conseguenza della mancanza di tali indicazioni è dirompente: il divieto è inefficace. Un automobilista che sosta davanti a un passo carrabile privo di questi elementi non viola alcun divieto segnalato, sebbene potrebbe comunque rispondere di ostruzione all'accesso privato su altri presupposti. Nella pratica, molti segni di passo carrabile privi di numero di autorizzazione o con dati illeggibili per usura non producono gli effetti giuridici desiderati dal titolare dell'accesso.
Per le strade private aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune, non dall'ente proprietario della strada pubblica. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione: il soggetto privato è quindi responsabile della leggibilità e dell'aggiornamento del segnale nel tempo.
I segnali compositi per le categorie privilegiate
La norma disciplina anche la segnaletica per le deroghe al divieto di sosta a favore di categorie speciali. Sono previste due fattispecie distinte:
La fig. II.79/d mostra infine un esempio di cartello composito articolato — con divieti di sosta, eccezioni orarie e categorie privilegiate — utile nei centri abitati o nelle località turistiche con esigenze di regolamentazione complessa e variabile (mercati settimanali, stagionalità, eventi).
Le iscrizioni sui pannelli integrativi: concisione e uniformità
Il comma 2 impone che le iscrizioni sui pannelli integrativi siano concise e standardizzate: l'indicazione oraria deve seguire il formato «7.30 - 19.00», mentre per un divieto a tempo pieno si usa «0 - 24». Questa uniformità non è un dettaglio estetico: garantisce che l'utente della strada possa decodificare rapidamente la segnaletica senza ambiguità interpretative, riducendo il rischio di violazioni involontarie causate da pannelli redatti in modo disomogeneo o di difficile comprensione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti