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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I segnali di divieto hanno forma circolare e impongono agli utenti della strada il rispetto di una limitazione, di un divieto di transito o di una manovra vietata.
  • Si dividono in segnali generici, rivolti a tutti i veicoli, e segnali specifici, validi solo per determinate categorie di veicoli o di utenti della strada.
  • La forma circolare è il tratto identificativo che distingue i divieti dai segnali di obbligo (anch'essi circolari ma con fondo blu) e dai segnali di pericolo (triangolari) e di indicazione (rettangolari).
  • La violazione di un segnale di divieto costituisce infrazione al Codice della Strada e può comportare decurtazione di punti dalla patente oltre alla sanzione pecuniaria.
  • I segnali specifici consentono di modulare i divieti in funzione della categoria del veicolo, tutelando ad esempio il traffico locale o i mezzi di emergenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 DPR 495/1992 — Segnali di divieto in generale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.

2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.

In sintesi

  • I segnali di divieto hanno forma circolare e impongono agli utenti della strada il rispetto di una limitazione, di un divieto di transito o di una manovra vietata.
  • Si dividono in segnali generici, rivolti a tutti i veicoli, e segnali specifici, validi solo per determinate categorie di veicoli o di utenti della strada.
  • La forma circolare è il tratto identificativo che distingue i divieti dai segnali di obbligo (anch'essi circolari ma con fondo blu) e dai segnali di pericolo (triangolari) e di indicazione (rettangolari).
  • La violazione di un segnale di divieto costituisce infrazione al Codice della Strada e può comportare decurtazione di punti dalla patente oltre alla sanzione pecuniaria.
  • I segnali specifici consentono di modulare i divieti in funzione della categoria del veicolo, tutelando ad esempio il traffico locale o i mezzi di emergenza.
Indice dei contenuti

Il sistema della segnaletica di divieto nel quadro normativo

L'articolo 115 del DPR 495/1992 introduce la disciplina generale dei segnali di divieto, ponendo le basi classificatorie su cui si articola l'intero Titolo II del regolamento dedicato alla segnaletica verticale. La norma è una norma «pillar» — come segnalato dalla sua qualificazione come articolo di riferimento per la categoria — e la sua corretta comprensione è presupposto per interpretare tutti i singoli segnali di divieto elencati negli articoli successivi.

Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), all'art. 39, stabilisce i principi generali sulla segnaletica stradale, classificandola in segnali di pericolo, di prescrizione (divieti, obblighi e precedenze) e di indicazione. Il DPR 495/1992 dà attuazione a queste categorie, specificando per ciascuna le caratteristiche formali, cromatiche e dimensionali. I segnali di divieto rientrano nella categoria dei segnali di prescrizione: impongono un comportamento preciso e la loro inosservanza costituisce infrazione. La sanzione applicabile — sia pecuniaria che in termini di decurtazione di punti dalla patente — è stabilita dal Codice della Strada nelle singole disposizioni di comportamento (ad esempio l'art. 142 per i limiti di velocità, l'art. 148 per i sorpassi, l'art. 157 per la sosta).

La forma circolare: un codice visivo universale

La forma circolare è il tratto grafico-formale che caratterizza i segnali di divieto e li rende immediatamente riconoscibili anche a distanza o in condizioni di scarsa visibilità. Questa scelta non è casuale: la segnaletica stradale italiana, come quella di tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 1968 sulla segnaletica stradale, adotta un sistema di forme standardizzate che consente agli utenti — compresi i conducenti stranieri — di classificare istantaneamente il tipo di prescrizione senza dover leggere il testo.

Il circoletto rosso con fondo bianco (nei divieti generici) o il circoletto con simbolo specifico è il «linguaggio visivo» dei divieti. È importante distinguerlo dai segnali di obbligo, che pure hanno forma circolare ma con fondo blu (ad esempio il segnale di obbligo di svolta). La forma circolare su fondo bianco con bordo rosso indica quindi sempre un «non fare»; quella su fondo blu un «fare». Questa distinzione è essenziale per evitare equivoci nella lettura della segnaletica in strada.

Segnali generici e segnali specifici: la logica della modulazione del divieto

Il comma 2 introduce una distinzione fondamentale nella categoria dei segnali di divieto: la distinzione tra segnali generici e segnali specifici.

I segnali generici si rivolgono a tutti i veicoli: il loro messaggio non ammette eccezioni legate alla categoria del veicolo. Esempi paradigmatici sono il segnale di «divieto di transito» (il cerchio rosso vuoto) o il segnale di «senso vietato» (che vieta il transito in entrambe le direzioni). Chi si imbatte in questi segnali, a prescindere che guidi un'automobile, un camion o una moto, deve rispettarli incondizionatamente.

I segnali specifici, invece, si applicano solo a determinate categorie di veicoli o di utenti. Il segnale di «divieto di transito ai veicoli a motore» lascia ad esempio passare le biciclette; il segnale di «divieto di transito ai veicoli con massa superiore a X tonnellate» si rivolge solo ai mezzi pesanti; il «divieto di sorpasso» ha una sua versione specifica per i veicoli con massa superiore a 3,5 t. Questa articolazione permette di calibrare il divieto in funzione delle effettive esigenze di sicurezza e fluidità del traffico: una strada di montagna con curve strette può ammettere il transito delle auto ma vietarlo agli autoarticolati; una ZTL cittadina può escludere tutti i veicoli a motore ma permettere il transito delle biciclette e dei residenti.

Efficacia giuridica del segnale di divieto e obblighi del conducente

Dal punto di vista giuridico, il segnale di divieto produce effetti erga omnes nei confronti degli utenti della strada che rientrano nella sua sfera di applicazione. Il conducente è tenuto a rispettare il segnale dal momento in cui esso è visibile e collocato in posizione regolamentare. La buona fede del conducente — ad esempio l'affermazione di non aver visto il segnale — non costituisce esimente, salvo il caso in cui il segnale sia stato installato in modo non conforme alle prescrizioni regolamentari (posizione, altezza, distanza di preavviso) ovvero sia stato vandalizzato o occultato da vegetazione. In tali casi la responsabilità può ricadere sull'ente proprietario della strada per carenza nella manutenzione e sorveglianza della segnaletica.

Le sanzioni per la violazione dei segnali di divieto sono previste dal Codice della Strada e variano a seconda della specifica infrazione. Il regolamento non ne determina l'entità: la materia sanzionatoria è riservata al Codice. L'art. 146 del Codice punisce in generale la violazione della segnaletica stradale, ma molte infrazioni specifiche hanno sanzioni dedicate (si pensi all'art. 142 per i limiti di velocità o all'art. 148 per il divieto di sorpasso).

Il posizionamento dei segnali di divieto e le sue implicazioni pratiche

Perché un segnale di divieto produca piena efficacia, non è sufficiente che esista: deve essere collocato in posizione regolamentare secondo le prescrizioni tecniche del regolamento. Le norme sui segnali verticali stabiliscono regole precise su altezza, distanza dal bordo della carreggiata, distanza dal punto in cui inizia l'effetto del divieto, e visibilità minima garantita. Un segnale installato in modo non conforme — troppo basso, oscurato da rami, rivolto nella direzione sbagliata — non produrrà la piena efficacia prescrittiva che gli è propria, e potrà essere contestato in sede di opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione.

Nella pratica delle strade urbane, le violazioni dei segnali di divieto sono tra le infrazioni più frequenti: si pensi al classico caso dell'accesso a una ZTL nonostante il segnale di divieto di transito, o all'inversione di marcia in corrispondenza di un segnale di divieto di inversione. La forma circolare di questi segnali è così radicata nella cultura stradale degli utenti che la giurisprudenza amministrativa tende a non ritenere giustificabile l'inosservanza per mancata percezione del segnale, a meno di circostanze del tutto eccezionali.

Il raccordo con la segnaletica complementare e i pannelli integrativi

I segnali di divieto possono essere integrati da pannelli complementari che ne precisano o limitano l'efficacia: fasce orarie (ad esempio divieto di transito dalle 8 alle 20), categorie di veicoli escluse dal divieto, distanza alla quale si estende il divieto. Questi pannelli fanno parte del sistema della segnaletica e la loro lettura congiunta con il segnale principale è necessaria per comprendere l'esatta portata della prescrizione. Un divieto di transito con un pannello «eccetto residenti» è un segnale specifico che crea una categoria autorizzata in deroga al divieto generale: la ZTL è l'esempio più diffuso nella quotidianità stradale italiana.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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