Autore: Andrea Marton

  • Comma 911 LB 2026: zone di rispetto cimiteriali e nuove edificazioni

    Comma 911 LB 2026: zone di rispetto cimiteriali e nuove edificazioni

    Comma 911 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    911. All’articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , dopo il quinto comma è inserito il seguente: «All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale: a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002; b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale».

  • Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Art. 5 D.Lgs. 259/2003 – Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

    2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

    3. Il Ministero, nell’ambito del RSPG, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione: a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto; b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 L. 431/1998 – Convenzione nazionale

    Art. 4 L. 431/1998 – Convenzione nazionale

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata “convenzione nazionale”, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis, costituisce condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8.

    2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 nonché dell’art. 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2.

    4. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma. articolo precedente articolo successivo

  • Mobilita dei dirigenti tra amministrazioni

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I dirigenti pubblici possono passare ad altre amministrazioni tramite mobilita, comando o collocamento fuori ruolo. Particolarita della dirigenza: gli incarichi presso altri enti (es. capo gabinetto di un ministro, DG di una partecipata) sono frequenti. Il fuori ruolo consente di ricoprire incarichi esterni mantenendo la posizione di dirigente di ruolo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Mobilita dirigenti
    Tipo Durata Effetto
    Mobilita art. 30 Definitiva Cambio amministrazione
    Comando Fino 5 anni Rapporto originale
    Fuori ruolo Per durata incarico Posizione conservata
    Incarico fiduciario Per durata Capo gabinetto, ecc.
    Aspettativa societa partecipata Per durata incarico Non retribuita da PA

    Mobilita e comando dei dirigenti

    I dirigenti pubblici possono cambiare amministrazione tramite:

    • Mobilita art. 30: passaggio definitivo previo assenso (raro per dirigenti, piu comune per il comparto)
    • Comando: assegnazione temporanea fino a 5 anni, mantenendo il rapporto originale

    Per i dirigenti, la mobilita avviene spesso attraverso il conferimento di incarico presso altra amministrazione, piu che con la mobilita tradizionale.

    Il collocamento fuori ruolo

    Il collocamento fuori ruolo e’ tipico della dirigenza: il dirigente di ruolo viene collocato fuori dall’organico ordinario per ricoprire un incarico speciale, mantenendo la posizione di provenienza.

    Esempi:

    • Capo di Gabinetto di un Ministro
    • Consigliere giuridico di un’autorita
    • Direttore di un’agenzia o ente speciale
    • Esperto presso organismi internazionali (UE, OCSE)

    Al termine, il dirigente rientra nel ruolo di provenienza con diritto a un incarico equivalente.

    Aspettativa per societa partecipate

    Un dirigente pubblico nominato amministratore o DG di una societa partecipata (es. una multiutility comunale, una societa in house) va in aspettativa dall’amministrazione di provenienza.

    Durante l’aspettativa: stipendio erogato dalla societa (spesso piu elevato), nessuna retribuzione dalla PA. Limiti del tetto retributivo €240.000 e regole sul divieto di cumulo. Al termine dell’incarico, rientro nel ruolo dirigenziale di provenienza.

    Casi pratici

    Tizio – Fuori ruolo come capo gabinetto
    Tizio, dirigente ministero, e’ collocato fuori ruolo come capo di gabinetto di un assessore regionale. Mantiene la posizione di dirigente ministeriale di ruolo. Rientra a fine incarico fiduciario.
    Caia – Comando a Presidenza Consiglio
    Caia, dirigente Comune, in comando 3 anni alla Presidenza Consiglio per coordinamento PNRR enti locali. Stipendio (piu alto) erogato da PdC. Rientro al Comune a fine comando.
    Sempronio – DG di partecipata in aspettativa
    Sempronio, dirigente Regione, nominato DG di una societa partecipata regionale (trasporti). Aspettativa dalla Regione. Stipendio dalla societa (sotto tetto €240.000). Rientra alla Regione a fine mandato.

    Domande frequenti

    Come cambia amministrazione un dirigente?
    Tramite mobilita art. 30 (definitiva, rara), comando (temporaneo fino 5 anni), o piu spesso tramite conferimento di incarico presso altra amministrazione. Il fuori ruolo per incarichi speciali e’ tipico della dirigenza.
    Cos'e' il collocamento fuori ruolo?
    Il dirigente di ruolo e’ collocato fuori dall’organico ordinario per ricoprire un incarico speciale (capo gabinetto, consigliere, direttore agenzia, esperto internazionale), mantenendo la posizione di provenienza. Rientro a fine incarico.
    Un dirigente puo dirigere una societa pubblica?
    Si, con aspettativa dall’amministrazione di provenienza. Stipendio dalla societa (sotto il tetto €240.000), nessuna retribuzione dalla PA. Rientro nel ruolo dirigenziale a fine mandato. Regole sul divieto di cumulo.
    Lo stipendio del dirigente comandato cambia?
    Puo cambiare: l’amministrazione di destinazione applica la propria retribuzione di posizione. Spesso piu alta a Presidenza Consiglio e Ministeri. Il tabellare resta uguale. La posizione di provenienza e’ conservata.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza. Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore. Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.

  • Art. 3-sexies D.Lgs. 502/1992 – Direttore di distretto

    Art. 3-sexies D.Lgs. 502/1992 – Direttore di distretto

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.

    2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

    3. L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

    4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.

  • Art. 9 D.Lgs. 259/2003 – Misure di garanzia

    Art. 9 D.Lgs. 259/2003 – Misure di garanzia

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

    2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’ articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’ articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

    3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 DPR 230/2000 – Corsi di istruzione a livello della scuola d’obbligo

    Art. 41 DPR 230/2000 – Corsi di istruzione a livello della scuola d’obbligo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.

    2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

    3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

    4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

    5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.

    6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

  • Pensione docenti 2026: vecchiaia, anticipata, Quota 103

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    I docenti e personale scuola possono andare in pensione con: vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Specificità scuola: decorrenza pensione il 1° settembre dell’anno scolastico successivo (non in corso d’anno). TFR/TFS regolati dal regime di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Pensione scuola 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna 61 anni + 35 contributi

    Decorrenza pensione 1° settembre

    Specificità scuola: la pensione decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di maturazione dei requisiti (anche se i requisiti maturano in marzo, la pensione parte il 1° settembre).

    Domanda di pensione: entro il 15 gennaio dell’anno scolastico in cui si vuole cessare. Possibilità di permanenza in servizio fino a 70 anni per i docenti che ne fanno richiesta motivata (raro).

    Tempi di liquidazione TFR/TFS

    I tempi INPS Gestione Dipendenti Pubblici sono lunghi anche per la scuola:

    • Inabilità/decesso: 105 giorni
    • Vecchiaia: fino 12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda rata
    • Anticipata: fino 24 mesi totali

    Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate (BNL, Intesa, Unicredit) a tasso 2-3% sopra rifinanziamento BCE.

    Specificità Opzione Donna Scuola

    Le docenti possono accedere a Opzione Donna con 61 anni + 35 contributi, per categorie protette:

    • Lavoratrici disoccupate (poco applicabile)
    • Caregiver (assistenti familiari L. 104)
    • Invalide al 74%+

    Calcolo totalmente contributivo (penalizzazione -20-30% rispetto a vecchiaia). Soggetta a finestre di legge di bilancio annuali. Decorrenza sempre 1° settembre.

    Casi pratici

    Tizio – Docente pensionato vecchiaia 2025
    Tizio, docente liceo 67 anni, va in pensione. Requisiti maturati a marzo 2025: pensione decorre 1° settembre 2025. Pensione lorda €2.380/mese (75% ultima retribuzione). Liquidazione TFS in 24 mesi.
    Caia – Pensione anticipata 42 anni servizio”, “Caia, docente primaria 65 anni con 42 anni di servizio (entrata giovane). Anticipata indipendente dall’età. Decorrenza 1° settembre. Importo: 70% ultima retribuzione + quota contributiva.
    Sempronio – Opzione Donna Scuola
    Sempronio (forma fittizia per coerenza con casi) caregiver del padre invalido convivente. 61 anni + 36 anni contributi. Opzione Donna PA. Penalizzazione -22%. Decorrenza 1° settembre.

    Domande frequenti

    Quando posso andare in pensione come docente?
    Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi. Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F indipendente dall’età. Quota 103: 62 anni + 41 contributi. Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi (categorie protette). Decorrenza 1° settembre.
    Perché la decorrenza è sempre il 1° settembre?
    Per garantire continuità didattica: il docente cessa a fine anno scolastico, non in corso d’anno. Anche se i requisiti maturano in marzo, la pensione parte il 1° settembre successivo. Domanda entro il 15 gennaio.
    Posso restare in servizio dopo i 67 anni?
    Sì, con permanenza in servizio fino a 70 anni su richiesta motivata. Pratica rara, autorizzazione discrezionale del Ministero. La maggior parte dei docenti cessa al raggiungimento dei requisiti.
    Quanto aspetto per il TFS dall'INPS?
    12 mesi per prima rata (≤€50.000), 24 mesi per seconda (€50-150.000). Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso. Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 108 DPR 495/1992 – Segnali di preavviso di precedenza

    Art. 108 DPR 495/1992 – Segnali di preavviso di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.

    2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.

    3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.

    4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.

  • Art. 131 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 131 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Articolo 131 TUIR – Effetti dell’esercizio dell’opzione

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all’articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
    2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu’ controllate residenti, per la validita’ dell’opzione di cui all’articolo 130 e’ necessario che la societa’ controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna societa’ residente di cui al presente comma.
    3. L’imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d’imposta del soggetto controllante e delle societa’ controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente. Nel caso in cui quest’ultima non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio d’esercizio, l’imputazione avviene l’ultimo giorno del periodo cui
    si riferisce il bilancio volontario di cui all’articolo 132, comma 2.
    4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.
    5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L’acconto dovuto e’ determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante e’ effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa’ residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.”

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  • Comma 195 LB26: abrogazione comma 7-bis art. 24 D.L. 201/2011 (F

    Comma 195 LB26: abrogazione comma 7-bis art. 24 D.L. 201/2011 (F

    Comma 195 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    195. All’ articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7-bis è abrogato; b) al comma 11, l’ultimo periodo è soppresso.