Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Orario multiperiodale e flessibilità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    L’orario multiperiodale permette di distribuire le ore di lavoro in modo non uniforme durante l’anno, concentrando l’attività nei periodi di picco e riducendola in quelli di bassa. La media di 40 ore settimanali si rispetta sul periodo complessivo fissato dal CCNL. Le ore in eccesso nei periodi di picco non sono necessariamente straordinario se la media è rispettata.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, art. 3-4

    Tabella riepilogativa

    Orario multiperiodale: schema di funzionamento
    Aspetto Regola
    Base legale D.Lgs. 66/2003, art. 3-4; disciplina di dettaglio nel CCNL
    Media da rispettare 40 ore settimanali sul periodo di riferimento
    Periodo di riferimento Fissato dal CCNL (settimana, mese, trimestre, semestre, anno)
    Ore nei periodi di picco Possono superare le 40 ore settimanali senza essere straordinario
    Comunicazione al lavoratore Il CCNL fissa tempi e modalità di preavviso

    Come funziona il calcolo della media

    Nell’orario multiperiodale l’orario di lavoro non è distribuito uniformemente nelle 52 settimane: nei periodi di maggiore attività si lavora di più (ad esempio 48 ore/settimana) e in quelli di minor carico si lavora di meno (32 ore/settimana), in modo che la media sull’intero periodo rispetti le 40 ore settimanali. Il periodo di riferimento è fissato dal CCNL e può variare da poche settimane all’intero anno.

    Le ore eccedenti nei periodi di picco

    Le ore superiori alle 40 settimanali prestate nei periodi di picco non sono di per sé straordinario se rientrano nel piano multiperiodale concordato e se la media sul periodo di riferimento non supera le 40 ore. Vengono invece compensate con minori ore di lavoro nei periodi di bassa attività. Se però la media sul periodo supera le 40 ore, le eccedenze diventano straordinario e seguono la relativa disciplina contrattuale.

    Diritti del lavoratore nell'orario flessibile

    Il lavoratore deve essere informato con adeguato preavviso (fissato dal CCNL) sulla distribuzione dell’orario nelle diverse settimane. Nei periodi di ridotto orario la retribuzione rimane invariata (il sistema è a retribuzione garantita): il lavoratore percepisce sempre la paga corrispondente alle 40 ore medie contrattuali, indipendentemente dalle ore effettivamente prestate nella singola settimana.

    Casi pratici

    Tizio – stagione turistica con picchi estivi

    Tizio lavora in un albergo che adotta l’orario multiperiodale su base annua: da giugno ad agosto lavora 48 ore/settimana, da novembre a marzo 32 ore/settimana. La media annua è 40 ore: le ore extra estive non sono straordinario e la retribuzione mensile rimane costante tutto l’anno.

    Caia – picco produttivo non pianificato

    Il piano multiperiodale di Caia prevede massimo 44 ore/settimana nel periodo di picco. Il datore le chiede 50 ore in una settimana di emergenza: le 6 ore eccedenti le 44 previste dal piano sono straordinario e vanno retribuite con la maggiorazione CCNL.

    Sempronio – mancata comunicazione dell'orario variabile

    Il datore modifica l’orario di Sempronio senza rispettare i tempi di preavviso fissati dal CCNL. Sempronio può contestare la variazione unilaterale e richiedere il rispetto dei termini contrattuali, anche con l’assistenza del sindacato.

    Domande frequenti

    L'orario multiperiodale è uguale in tutti i settori?

    No. La disciplina di dettaglio è fissata dal CCNL di settore: il periodo di riferimento, il numero massimo di ore nei picchi e i termini di preavviso variano da un contratto all’altro.

    Guadagno di meno nei periodi di orario ridotto?

    No. Nell’orario multiperiodale la retribuzione è garantita in misura corrispondente all’orario medio contrattuale (40 ore), indipendentemente dalle ore effettivamente prestate nella singola settimana.

    Il datore può imporre l'orario multiperiodale unilateralmente?

    Di norma no. L’adozione dell’orario multiperiodale richiede una base nel CCNL o in un accordo aziendale. Il datore non può introdurlo unilateralmente senza base contrattuale.

    Come si calcola se ho fatto straordinario in un regime multiperiodale?

    Si verifica se la media delle ore lavorate nel periodo di riferimento supera le 40 ore settimanali. Solo le ore eccedenti la media contrattuale sul periodo di riferimento sono straordinario.

    I riposi minimi si applicano anche nell'orario multiperiodale?

    Sì. Le 11 ore di riposo giornaliero e le 24 ore di riposo settimanale ogni 7 giorni si applicano sempre, indipendentemente dalla modulazione dell’orario nel periodo di riferimento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 625 LB26: stabilizzazione personale Uffici speciali ricost

    Comma 625 LB26: stabilizzazione personale Uffici speciali ricost

    Comma 625 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 , in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

  • Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Per l’anno 2026, sui compensi per trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, si applica un’imposta sostitutiva del 15% entro il limite di 800 euro, riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Esclusi Forze di polizia e Forze armate che fruiscono di altra agevolazione ex art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017; per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure ex art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 e art. 1 c. 354 L. 207/2024.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    237. Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

  • Art. 564 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    Art. 564 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi. Della ipoteca

  • Art. 24 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

    Art. 24 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

    a) il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma online ha attuato le decisioni dell'organismo;

    b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

    2. Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online e ciascun motore di ricerca online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

    3. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

    4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

    5. I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

    6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 24 L. 354/1975 – Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

    Art. 24 L. 354/1975 – Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.
    In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
    La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

  • Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Commi 305-312 LB 2026: stabilizzazione ricercatori PNRR

    Commi 305-312 LB 2026: stabilizzazione ricercatori PNRR

    Commi 305-312 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreti del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra: (i) università statali (comma 307, secondo periodo); (ii) università non statali legalmente riconosciute (comma 311, secondo periodo); (iii) enti pubblici di ricerca (rinvio al comma 315). Ulteriori provvedimenti per i requisiti operativi delle procedure (in particolare bandi tipo) restano facoltà degli atenei e degli enti nel rispetto della L. 240/2010 e del D.Lgs. 218/2016. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

    306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’ articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 . Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR. All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026.

    307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

    308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini di cui all’ articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

    309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

    310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.

    311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243 , in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

    312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

  • Art. 18 L. 218/1995 – Ordinamenti plurilegislativi

    Art. 18 L. 218/1995 – Ordinamenti plurilegislativi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.

    2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 – Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità

    Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 – Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli organismi di valutazione della conformità presentano una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui sono stabiliti.

    2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei tipi di sistemi di IA per i quali tale organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 31. Sono aggiunti documenti validi relativi alle designazioni esistenti dell'organismo notificato richiedente ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione.

    3. Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità interessato fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 31.

    4. Per gli organismi notificati designati ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione, tutti i documenti e i certificati connessi a tali designazioni possono essere utilizzati a sostegno della loro procedura di designazione a norma del presente regolamento, a seconda dei casi. L'organismo notificato aggiorna la documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ogni volta che si verificano cambiamenti di rilievo, al fine di consentire all'autorità responsabile degli organismi notificati di monitorare e verificare il continuo rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 31.

  • Art. 9 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Prefetto nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 9 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Prefetto nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), d

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all’articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno; b) assume, nell’immediatezza dell’evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l’attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l’immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) promuove e coordina l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; d) vigila sull’attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d’intesa con il Presidente della Giunta regionale; e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell’ articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

    2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4.

    3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 137 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 137 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 137 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della societa’ o ente controllante di cui all’articolo 130, comma 2, gli effetti dell’opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l’opzione di cui alla presente sezione. 2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all’articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validita’ dell’opzione da tutte le societa’ non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le societa’.”

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