Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’ articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024 , o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

    414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l’avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l’applicazione di sanzioni.

    415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

  • Commi 801-804 LB 2026: contributo acciaio inox da rottami riciclati

    Commi 801-804 LB 2026: contributo acciaio inox da rottami riciclati

    Commi 801-804 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ambiente Energia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 804 prevede decreto MIMIT-MASE-MEF entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per criteri e modalità di erogazione del contributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l’importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

    802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell’anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l’anno 2025, in 3,68 GJ per l’anno 2026 e in 3,50 GJ per l’anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

    803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

    804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell’anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

  • Comma 554 LB26: Fondo cinema e audiovisivo, riduzione e nuovi li

    Comma 554 LB26: Fondo cinema e audiovisivo, riduzione e nuovi li

    Comma 554 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso il decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, per il riparto del Fondo, la definizione del tetto complessivo dei crediti d'imposta della Sezione II e la quantificazione dei plafond per produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»; b) all’articolo 21: 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo, qualora, per il credito d’imposta di cui all’articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d’imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»; c) all’articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse; d) all’articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5»; e) all’articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5,».

  • CCNL Acconciatura ed Estetica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa dal 1° gennaio 2026 minimi tabellari che vanno da 1.387,87 euro per il 4° livello (addetto ai servizi) a 1.699,67 euro per il 1° livello (responsabile tecnico); l’estetista/acconciatore qualificato (3° livello) è a 1.472,00 euro. Gli apprendisti maturano retribuzioni progressive dal 70 al 90 percento del minimo del livello di destinazione. I valori vanno sempre verificati sull’ultimo testo contrattuale vigente e sugli accordi di rinnovo firmati dalle parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2024 (Area Acconciatura ed Estetica, artigianato)
    Vigenza
    Testo vigente con tranche di adeguamento fino al 2026; minimi verificati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 1 (responsabile tecnico) 1.699,67 €
    Liv. 2 1.552,68 €
    Liv. 3 1.472,00 €
    Liv. 4 1.387,87 €

    Importi = retribuzione tabellare mensile conglobata (comprensiva di ex contingenza ed EDR) del CCNL Area Acconciatura ed Estetica (artigianato e PMI del benessere: parrucchieri, estetiste, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing, centri benessere, toelettatura animali), rinnovato il 20 maggio 2024 da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS (vigenza 1/1/2023-31/12/2026). Aumento di 183 € al 3° livello in 4 tranche: 70 € dal 1/5/2024, 50 € dal 1/1/2025, 43 € dal 1/1/2026 (quella in tabella) e ultima tranche di 20 € dal 1° ottobre 2026. Il rinnovo ha previsto per il responsabile tecnico (preposto) l’inquadramento al 1° livello con un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi per 13 mensilità, in aggiunta al tabellare. Gli scatti di anzianità vanno da 7,23 € (liv. 4) a 9,30 € (liv. 1).

    Fonte: tabelle 1/1/2026 del rinnovo 20/5/2024, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Estetica e Acconciatura sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. I valori escludono scatti di anzianita, superminimi, indennita e altre voci accessorie. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede 13 mensilita (tredicesima a dicembre; la quattordicesima non e prevista in via generale dal contratto nazionale, ma puo essere introdotta da accordi territoriali o aziendali).

    Composizione del trattamento economico

    Il trattamento economico complessivo del lavoratore inquadrato nel CCNL Acconciatura ed Estetica si compone di piu elementi:

    • Minimo tabellare: la voce principale, fissata per livello dal contratto nazionale.
    • Scatti di anzianita: maturano periodicamente in base alla permanenza presso lo stesso datore di lavoro.
    • Tredicesima mensilita: erogata entro il 20 dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese lavorato nell’anno.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati individualmente, che possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumento contrattuale.
    • Indennita specifiche: indennita di cassa (per chi gestisce il pagamento dei clienti), eventuali indennita per lavoro serale o domenicale.

    Nelle imprese artigiane di piccole dimensioni (1-5 dipendenti, tipiche del settore) il superminimo individuale e spesso lo strumento principale di fidelizzazione del personale qualificato.

    Progressione retributiva degli apprendisti

    Durante il contratto di apprendistato professionalizzante la retribuzione e proporzionata al minimo del livello di destinazione (di norma il 3° per acconciatori e estetiste):

    Al termine del triennio, a seguito del conseguimento della qualifica professionale regionale, l’apprendista viene inquadrato al 3° livello e percepisce il relativo minimo tabellare pieno.

    Confronto con il salario minimo legale

    In assenza di un salario minimo legale generale in Italia, il minimo tabellare del CCNL di settore costituisce il trattamento economico minimo garantito. I minimi indicativi per il 2026 (da ~1.100 a ~1.750 euro lordi mensili) risultano compatibili con le soglie di adeguatezza discusse nel dibattito politico italiano (9 euro/ora come riferimento della proposta di legge sul salario minimo).

    Impatto del welfare sui minimi effettivi

    Il CCNL artigiano del settore benessere prevede l’adesione a fondi di welfare (San.Arti. per la sanita integrativa, fondi previdenziali complementari) con contribuzione a carico del datore. Questi apporti non compaiono in busta paga come retribuzione diretta, ma incrementano il trattamento economico complessivo. Il contributo annuo stimato a carico datoriale per San.Arti. e di circa 200-400 euro per dipendente, a seconda dell’adesione al piano.

    Chi considera esclusivamente il minimo tabellare sottovaluta quindi il costo del lavoro effettivo per l’impresa artigiana e il valore complessivo del pacchetto retributivo per il lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista al 2° anno in un salone di acconciatura
    Tizio e al secondo anno di apprendistato come apprendista acconciatore. Il minimo di riferimento e l’80% del 3° livello. Con il minimo tabellare del 3° livello a 1.472,00 euro (dal 1° gennaio 2026), Tizio percepisce circa 1.178 euro lordi mensili. La tredicesima e calcolata sullo stesso importo proporzionato all’anzianita contrattuale nell’anno.
    Caia – Estetista qualificata al 3° livello con superminimo
    Caia e estetista qualificata (3° livello) con un superminimo non assorbibile di 100 euro mensili concordato all’assunzione. Minimo tabellare 2026: 1.472,00 euro. Totale base: 1.572,00 euro lordi mensili. In caso di rinnovo contrattuale che aumenta il minimo tabellare, il superminimo non assorbibile resta invariato e si cumula con l’incremento.
    Sempronio – Responsabile tecnico al 4° livello super
    Sempronio coordina il lavoro di tre estetiste in un centro benessere con cinque dipendenti ed è riconosciuto come responsabile tecnico (1° livello). Minimo dal 1° gennaio 2026: 1.699,67 euro lordi mensili. Su 13 mensilità percepisce circa 22.096 euro lordi annui, ai quali si aggiungono due scatti di anzianita maturati (circa 40 euro mensili). Il costo annuo stimato per l’impresa (lordo datore + contributi ~32%) supera i 30.000 euro.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Acconciatura ed Estetica?
    Il contratto nazionale prevede 13 mensilita: le 12 mensilita ordinarie piu la tredicesima erogata entro il 20 dicembre. La quattordicesima non e prevista in via generale, ma puo essere introdotta da accordi territoriali o aziendali.
    Quanto guadagna un acconciatore qualificato nel 2026?
    Il minimo tabellare per il 3° livello (acconciatore/estetista qualificato) è di 1.472,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2026. Il netto stimato, per un lavoratore senza carichi familiari, si aggira intorno a 1.100-1.160 euro. I valori variano per scatti, superminimi e accordi locali.
    Come si calcola la retribuzione di un apprendista?
    L’apprendista percepisce una percentuale del minimo del livello di destinazione: 70% al 1° anno, 80% al 2° anno, 90% al 3° anno. Tutti gli istituti (tredicesima, TFR, ferie) si calcolano sul minimo effettivo percepito.
    I minimi del CCNL Estetica sono adeguati al 2026?
    I minimi tabellari del settore sono storicamente contenuti rispetto ad altri comparti. Il dibattito sul salario minimo legale (9 euro/ora) interessa direttamente il comparto, dove alcuni livelli inferiori si avvicinano o scendono sotto tale soglia. Il rinnovo contrattuale in corso e rilevante per l’aggiornamento dei minimi.
    Cosa si intende per superminimo assorbibile?
    E un importo aggiuntivo sul minimo contrattuale che il datore puo ridurre o eliminare in caso di futuri aumenti del minimo tabellare (viene “assorbito” dall’aumento contrattuale). Il superminimo non assorbibile resta invece invariato e si cumula con qualsiasi futuro aumento.
    Il contributo San.Arti. e incluso nel minimo tabellare?
    No. Il contributo al fondo sanitario San.Arti. e versato direttamente al fondo e non transita nella busta paga come retribuzione. Incrementa pero il valore complessivo del pacchetto retributivo per il lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori

    Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori

    Comma 145 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    145. Alla nota 2-bis dell’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e alla nota 3 dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all’allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme,».

  • Art. 9 DPR 448/1988 – Accertamenti sulla personalità del minorenne

    Art. 9 DPR 448/1988 – Accertamenti sulla personalità del minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

    2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 874 LB26: decreto attuativo contributi mobilità disabilità

    Comma 874 LB26: decreto attuativo contributi mobilità disabilità

    Comma 874 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Termine ordinatorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto attuativo.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 874 stesso prescrive il decreto interministeriale MIT-MEF-Ministro disabilità entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

  • Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres

    Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres

    Commi 962-965 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE, per criteri, modalità e percentuali massime di credito. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    962. Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi 4 , 5 , 7 e 8 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    963. Il credito d’imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Il credito d’imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

    964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

    965. Al credito d’imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 .

  • Art. 33 D.Lgs. 259/2003 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

    Art. 33 D.Lgs. 259/2003 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.

    2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

    3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell’ articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, l’Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

    4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi: a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’ art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4; b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all’Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.

    5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all’ articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

    6. L’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

    7. L’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

    8. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

    9. L’Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento. articolo precedente articolo successivo

  • Lavori vietati e mansioni a rischio in gravidanza

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Durante la gravidanza e l’allattamento alcune mansioni sono vietate per legge (lavori pesanti, esposizione a sostanze nocive, turni notturni). Il datore è obbligato a modificare le mansioni o, in mancanza, a spostare la lavoratrice a compiti alternativi; se nessuna alternativa è praticabile, scatta l’astensione anticipata retribuita.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 7

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavori vietati o a rischio in gravidanza
    Categoria Esempi
    Agenti fisici Rumore elevato, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, lavoro in ambienti iperbarici
    Agenti chimici Solventi organici, pesticidi, piombo, mercurio, chemioterapici
    Agenti biologici Microrganismi dei gruppi di rischio 2-4 (es. lavoro in laboratorio diagnostico)
    Lavori fisicamente gravosi Sollevamento carichi pesanti, posture mantenute prolungate, lavori in miniera
    Turni notturni Dalle 24:00 alle 06:00; vietati dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino

    L'obbligo di valutazione del rischio

    Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, post-parto e in allattamento (art. 28, D.Lgs. 81/2008, in combinato con D.Lgs. 151/2001). Se dalla valutazione emergono rischi, il datore deve modificare le condizioni o l’orario di lavoro; se ciò non è possibile, deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione).

    Il divieto di lavoro notturno

    Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6) dall’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino. Il divieto si estende anche al padre lavoratore notturno, in caso di affidamento esclusivo del figlio. La violazione del divieto è sanzionata penalmente.

    L'astensione anticipata come rimedio finale

    Se il datore non può modificare le mansioni né adibire la lavoratrice a compiti alternativi, o se le condizioni di salute lo richiedono, scatta l’astensione anticipata disciplinata dall’art. 17: la lavoratrice si astiene dal lavoro con l’indennità INPS all’80%, previo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rimedio è eccezionale e residuale rispetto all’obbligo prioritario di ricollocazione.

    Casi pratici

    Tizio – magazziniera con sollevamento carichi

    Alessandra lavora come magazziniera e solleva quotidianamente carichi superiori ai 10 kg. Appena comunica la gravidanza, il datore è obbligato a modificare le sue mansioni: viene adibita a compiti di inventario e registrazione, senza oneri aggiuntivi per la lavoratrice.

    Caia – infermiera in reparto con agenti biologici

    Claudia è infermiera in un laboratorio diagnostico dove maneggia agenti biologici di gruppo 3. Il datore valuta che non esistono mansioni alternative sicure: presenta istanza all’ITL per l’astensione anticipata, che viene autorizzata. Claudia percepisce l’indennità INPS dall’inizio dell’astensione.

    Sempronio – turni notturni vietati

    Dopo il parto, il datore di Lucia tenta di reintrodurla ai turni notturni quando il bambino ha 8 mesi. Il divieto dura fino a un anno del bambino: Lucia può rifiutare il turno notturno senza conseguenze disciplinari e il datore è obbligato a organizzarsi diversamente.

    Domande frequenti

    Chi decide se una mansione è a rischio in gravidanza?

    Il datore di lavoro, tramite la valutazione del rischio (spesso con il medico competente aziendale). La lavoratrice può anche richiedere la verifica al proprio medico e, in caso di controversia, all’ITL.

    Il datore può abbassare la retribuzione se cambia le mansioni?

    No. Il passaggio a mansioni equivalenti o inferiori per gravidanza non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice conserva il trattamento economico della mansione di partenza.

    Il divieto di lavoro notturno vale anche dopo il parto?

    Sì. Il divieto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Cosa fare se il datore non rispetta il divieto di mansioni a rischio?

    La lavoratrice può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o al proprio rappresentante sindacale. Il datore è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

    Il rischio va valutato anche durante l'allattamento?

    Sì. L’obbligo di valutazione del rischio e di adibizione a mansioni alternative si estende al periodo di allattamento, fino a sette mesi dal parto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 32 D.Lgs. 259/2003 – Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a o

    Art. 32 D.Lgs. 259/2003 – Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a o

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto.

    2. L’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

    3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

    4. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30; b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.

    5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

    6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l’Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.

    7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.

    8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

    9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 972 LB26: contributo istituti universitari ad ordinamento speciale

    Comma 972 LB26: contributo istituti universitari ad ordinamento speciale

    Comma 972 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005 , e di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005 , in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.