Autore: Andrea Marton

  • Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca

    Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca

    Commi 883-894 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la convenzione MUR-CDP ex comma 885 e l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, oltre all’aggiornamento entro 60 giorni del decreto previsto dall’art. 1-bis, comma 11, L. 338/2000. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell’istruzione e del merito, per il tramite dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell’INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    884. Il Ministero dell’università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all’ articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , l’attuazione dell’investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

    885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893: a) i soggetti beneficiari dell’investimento; b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all’investimento; c) l’entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari; d) le fasi di esecuzione dell’investimento; e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell’assegnazione e della successiva erogazione delle risorse; f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti; g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell’investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) l’entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all’investimento di cui al comma 884; i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell’investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024 , in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7); l) ogni ulteriore elemento necessario all’esecuzione della misura.

    886. L’investimento di cui al comma 884 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

    887. L’investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento; b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024; c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 888.

    888. Ai fini dell’assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell’università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

    889. L’erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’ articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all’Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

    890. Le candidature già presentate ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893; b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ; c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all’avviso di cui al comma 888 per l’ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell’università e della ricerca identifica con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

    892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l’istruttoria relativa all’investimento di cui al comma 884, il Ministero dell’università e della ricerca, con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull’avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un’autodichiarazione attestante l’assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

    893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1-bis, commi da 8 a 12 , all’ articolo 1-quater e all’ articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 . Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 , è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all’ articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo.

    894. Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell’ambito dell’Accordo per la coesione da definire ai sensi dell’ articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020 , imputate programmaticamente al Ministero dell’università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l’importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l’high performance computing (HPC) e l’intelligenza artificiale.

  • Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e ret

    Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e ret

    Art. 134 TUIR – Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244)

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. L’ente o la societa’ controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: a) (lettera abrogata);
    b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell’esercizio di competenza la deducibilita’ dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
    c) i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle societa’ a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all’articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:
    1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto;
    2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
    3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
    4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere
    a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all’articolo 92, comma 5.
    d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa’ non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell’unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all’articolo 132, comma 2;
    e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell’imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della societa’ non residente;
    f) inapplicabilita’ delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;
    g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l’art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e’ ammessa la deducibilita’ dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita’ ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall’articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
    2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 130.”

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  • TFR/TFS Sanita SSN: calcolo e liquidazione

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    I dipendenti Sanita SSN assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, 80% ultima retribuzione × anni / 12). Quelli post-2001 hanno il TFR (6,91%/anno). Tempi di liquidazione INPS lunghi: fino 24 mesi (rateazione per importi > €50.000). Anticipo bancario garantito INPS possibile. Perseo Sirio per conferimento TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    TFR/TFS Sanita
    Voce TFS (pre-2001) TFR (post-2001)
    Calcolo 80% × anni / 12 6,91% × retribuzione annua
    Voci computabili Tabellare + IIS + RIA + indennita stabili Idem
    Liquidazione Fino 24 mesi Fino 24 mesi
    Anticipo banca Si, garantito INPS Si
    Perseo Sirio No Si se aderisce

    TFS vs TFR Sanita

    Discrimine: data assunzione.

    • Pre-2001: TFS (80% × anni / 12). Esempio 30 anni × €2.800 × 80% / 12 = €67.200.
    • Post-2001: TFR (6,91%/anno con rivalutazione).

    Voci computabili: tabellare + IIS + RIA + indennita stabili (infermiere, malattie infettive). Non computabili: turni, straordinari, ind. accessoria variabile.

    Tempi di liquidazione

    Tempi standard:

    • Inabilita/decesso: 105 gg
    • Pensione: fino 12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda
    • Rateazione D.L. 78/2010 per importi superiori €50.000

    Anticipo bancario garantito INPS (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) al 2-3% sopra rifinanziamento BCE, importo fino 70-80% TFR/TFS atteso.

    Perseo Sirio: aderire conviene?

    Per dipendenti post-2001 con orizzonte medio-lungo, aderire a Perseo Sirio e’ vantaggioso:

    • Contributo azienda 1% aggiuntivo
    • Deduzione fiscale fino €5.164/anno
    • Rendimento di mercato linea bilanciata/dinamica
    • TFR conferito al fondo (non resta INPS)

    Per pre-2001 con TFS, il conferimento non e’ previsto: il TFS resta INPS.

    Casi pratici

    Tizia – TFS €67.200 pensionata
    Tizia, assunta 1992 (TFS), pensionata 2025 con 33 anni servizio + ultima retribuzione €2.700. TFS = 33 × €2.700 × 80% / 12 = €71.280 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
    Caia – TFR €38.000 dimissioni
    Caia, assunta 2005 (TFR), si dimette 2024 con 19 anni. TFR accumulato €34.000 + rivalutazione = €38.000. Ha conferito 100% a Perseo Sirio dal 2010.
    Sempronio – Anticipo bancario TFS
    Sempronio TFS €80.000 atteso 24 mesi. Ottiene anticipo BNL al 4% per €56.000 (70%) rimborsabile in 24 mesi alla liquidazione INPS. Costo interessi €2.700.

    Domande frequenti

    TFR o TFS per infermiere?
    Infermieri assunti entro 31/12/2000: TFS (80% × anni / 12). Post-2001: TFR (6,91%/anno). La maggior parte degli infermieri attualmente in servizio (assunti dal 2005-2015) ha TFR.
    Quanto tempo per il TFS dall'INPS?
    12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda rata (€50-150.000), 36 mesi resto. Solo 105 giorni per inabilita o decesso. Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate.
    Conviene Perseo Sirio per infermiere?
    Per assunti post-2001 con orizzonte medio-lungo si: contributo azienda 1% + deduzione fiscale + rendimento mercato. Per pre-2001 il TFS resta INPS senza opzione conferimento.
    Le indennita di turno sono incluse nel TFR/TFS?
    No, le indennita variabili (turno notturno, festivo, straordinari) NON sono nel calcolo TFR/TFS. Solo le voci stabili: tabellare, IIS, RIA, indennita di infermiere (€92), indennita malattie infettive (€70).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 875 LB26: Fondo conversione allevamenti cage-free senza gabbie

    Comma 875 LB26: Fondo conversione allevamenti cage-free senza gabbie

    Comma 875 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MASAF di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (vedi comma 876). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

  • Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute. Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

  • Art. 92 DPR 602/1973 – Ritardati od omessi versamenti diretti (abrogato)

    Art. 92 DPR 602/1973 – Ritardati od omessi versamenti diretti (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 1273 Codice della Navigazione – Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna

    Art. 1273 Codice della Navigazione – Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro [per l’aeronautica] (1) e dai custodi dei campi di fortuna. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Comma 860 LB 2026: interpretazione autentica esonero contributivo Sud

    Comma 860 LB 2026: interpretazione autentica esonero contributivo Sud

    Comma 860 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti retroattivi al 1° luglio 2022.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attese istruzioni operative INPS (circolare o messaggio) per le modalità di conguaglio retroattivo via UniEmens con specifici codici causale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    860. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 : a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione; b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate colpite dall’aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

  • Commi 302-304 LB 2026: assunzione 718 magistrati e turn-over Giustizia/Difesa

    Commi 302-304 LB 2026: assunzione 718 magistrati e turn-over Giustizia/Difesa

    Commi 302-304 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.

    303. All’articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».

    304. All’articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2018».

  • Art. 19 D.Lgs. 174/2016 – Competenza funzionale

    Art. 19 D.Lgs. 174/2016 – Competenza funzionale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.

    2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

    3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Comma 901 LB 2026: contenuti audiovisivi sul patrimonio culturale

    Comma 901 LB 2026: contenuti audiovisivi sul patrimonio culturale

    Comma 901 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attese le determine attuative del Ministero della cultura per le modalità di selezione dei progetti e di erogazione delle risorse. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 5 L. 194/1978

    Art. 5 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

    Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

    Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

    Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.

    Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

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