Commi 883-894 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la convenzione MUR-CDP ex comma 885 e l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, oltre all’aggiornamento entro 60 giorni del decreto previsto dall’art. 1-bis, comma 11, L. 338/2000. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell’istruzione e del merito, per il tramite dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell’INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
884. Il Ministero dell’università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all’ articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , l’attuazione dell’investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.
885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893: a) i soggetti beneficiari dell’investimento; b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all’investimento; c) l’entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari; d) le fasi di esecuzione dell’investimento; e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell’assegnazione e della successiva erogazione delle risorse; f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti; g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell’investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) l’entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all’investimento di cui al comma 884; i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell’investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024 , in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7); l) ogni ulteriore elemento necessario all’esecuzione della misura.
886. L’investimento di cui al comma 884 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
887. L’investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento; b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024; c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 888.
888. Ai fini dell’assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell’università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
889. L’erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’ articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all’Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
890. Le candidature già presentate ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893; b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ; c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .
891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all’avviso di cui al comma 888 per l’ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell’università e della ricerca identifica con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.
892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l’istruttoria relativa all’investimento di cui al comma 884, il Ministero dell’università e della ricerca, con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull’avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un’autodichiarazione attestante l’assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.
893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1-bis, commi da 8 a 12 , all’ articolo 1-quater e all’ articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 . Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 , è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all’ articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo.
894. Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell’ambito dell’Accordo per la coesione da definire ai sensi dell’ articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020 , imputate programmaticamente al Ministero dell’università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l’importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l’high performance computing (HPC) e l’intelligenza artificiale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 88 TUIR (comma 886): Disciplina dei contributi in conto impianti per i contributi a fondo perduto del comma 886.
- Art. 100 TUIR (comma 894): Erogazioni liberali a favore di enti per attività didattica e di ricerca scientifica deducibili da parte delle imprese.
- Art. 10 TUIVA (comma 886): Regime IVA delle locazioni studentesche tra esenzione (locazioni abitative) e opzione di imponibilità per fabbricati strumentali.
- Art. 33 Costituzione (comma 883): Libertà di insegnamento e ricerca alla base del finanziamento INDIRE e dell’investimento alloggi.
- Art. 34 Costituzione (comma 887): Diritto allo studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi: il 30% di posti riservati attua il dettato costituzionale.
- Art. 119 Costituzione (comma 894): Riequilibrio territoriale: le risorse FSC al Sud per ricerca strategica attuano il principio del comma 5.

