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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 901 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attese le determine attuative del Ministero della cultura per le modalità di selezione dei progetti e di erogazione delle risorse. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

In sintesi

  • Il comma 901 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  • Le risorse finanziano la realizzazione di contenuti e programmi audiovisivi sul patrimonio culturale italiano.
  • La realizzazione avviene in collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e canali televisivi specializzati.
  • Particolare attenzione alle attività culturali dal vivo (teatro, musica, danza) e al patrimonio mondiale UNESCO.
  • Misura strutturale, non sperimentale: dotazione annuale permanente a decorrere dal 2026.
Inquadramento

Il comma 901 della Legge di Bilancio 2026 autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, per la produzione di contenuti e programmi audiovisivi finalizzati allo sviluppo e alla divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale italiano. La realizzazione passa per la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico (tipicamente RAI e i canali della concessionaria) e con piattaforme televisive specializzate. La norma individua espressamente alcuni segmenti privilegiati: le attività culturali dal vivo (teatro, musica e danza) e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ambito nel quale l’Italia conta il maggior numero di siti al mondo (oltre 60 al 2025).

Cornice normativa di riferimento

La misura si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno alla cultura previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in particolare gli articoli 1-bis e 6 sulla valorizzazione del patrimonio. Sul piano della produzione audiovisiva, il riferimento sistematico è il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) e la legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) che ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, gestito dal Ministero della cultura. La novella del 2026 si colloca in chiave complementare rispetto a tali strumenti, individuando una linea verticale dedicata alla divulgazione culturale di interesse generale. La cornice costituzionale è quella dell’articolo 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale.

Profili fiscali per imprese di produzione e gruppi editoriali

Le imprese di produzione audiovisiva che otterranno commesse o partnership nell’ambito di questa linea di finanziamento dovranno qualificare contabilmente e fiscalmente i ricavi secondo la natura del rapporto: corrispettivo da contratto di produzione, contributo pubblico o sponsorizzazione di servizio pubblico. Va inoltre considerato l’eventuale cumulo con il tax credit cinema e audiovisivo, disciplinato dall’articolo 15 della legge 220/2016 e dai decreti attuativi successivi (D.M. 21 marzo 2018 e modifiche), che prevede un credito d’imposta dal 25 al 40% sui costi eleggibili di produzione e distribuzione. L’eventuale cumulo è soggetto ai limiti di intensità massima del Regolamento UE 651/2014 (GBER) e va verificato in sede di richiesta. Per le erogazioni liberali da soggetti privati a favore di iniziative culturali audiovisive, restano applicabili gli incentivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR (detrazioni IRPEF per persone fisiche) e dell’articolo 100, comma 2, lett. m), TUIR (deduzioni per imprese).

Rapporti con l’Art bonus

Le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale possono beneficiare del meccanismo dell’Art bonus introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: credito d’imposta del 65% per persone fisiche e imprese sulle erogazioni liberali in denaro per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per il sostegno degli istituti e luoghi della cultura. L’applicabilità dell’Art bonus alle produzioni audiovisive divulgative dipende dall’effettivo soggetto beneficiario dell’erogazione: enti pubblici e fondazioni culturali rientrano nel perimetro, le imprese di produzione audiovisive private no. L’Art bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali sulla medesima erogazione e va dichiarato sulla piattaforma artbonus.gov.it.

Specificità dei segmenti privilegiati: teatro, musica, danza, UNESCO

Il comma 901 individua espressamente alcuni segmenti privilegiati per la divulgazione audiovisiva: le attività culturali dal vivo (teatro, musica e danza) e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La scelta riflette specifiche priorità di politica culturale: i settori del live entertainment hanno sofferto particolarmente la crisi pandemica e necessitano di sostegno alla visibilità mediatica per ricostituire il pubblico; il Patrimonio UNESCO italiano (oltre 60 siti, primo Paese al mondo) richiede strumenti di comunicazione internazionale per consolidare la posizione di leadership culturale dell’Italia. Sotto il profilo della concorrenza con altre misure, va richiamato il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, che eroga contributi annuali ad enti teatrali, lirici, musicali e di danza. Il finanziamento del comma 901 ha funzione complementare: agisce sulla comunicazione e divulgazione audiovisiva, non sulla produzione dello spettacolo dal vivo. L’intervento si raccorda altresì con la disciplina dei Tax Credit cinema e audiovisivo (L. 220/2016) e con la legge 22 novembre 2017, n. 175, sullo spettacolo dal vivo.

Possibili soggetti coinvolti e modello di produzione

La concreta attuazione della misura passerà verosimilmente per un mix di soggetti: la RAI come concessionaria del servizio pubblico, partner naturale data la sua mission di promozione culturale; piattaforme tematiche specializzate (Sky Arte, ITSART, RaiPlay Cultura); coproduzioni internazionali per la divulgazione del Patrimonio italiano sui mercati esteri. Sotto il profilo operativo, le iniziative finanziate potranno articolarsi in: serie documentari sulla storia dell’arte italiana; riprese di spettacoli teatrali e musicali di qualità con distribuzione su piattaforme on-demand; produzioni interattive e multimediali per i siti UNESCO; coproduzioni con broadcaster stranieri (BBC, ARTE, PBS) per la promozione internazionale. La quantificazione del Fondo (2 milioni annui) consente di coprire un numero limitato di iniziative significative, plausibilmente da 3 a 10 progetti l’anno a seconda della scala. La pubblicazione di linee guida da parte del Ministero della cultura permetterà di chiarire i criteri di selezione e di rendicontazione.

Domande frequenti

Chi gestirà i fondi del comma 901?

La norma non identifica un soggetto gestore unico ma fa riferimento generico alla collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e piattaforme televisive specializzate. È ragionevole presumere che la titolarità del capitolo di spesa sarà del Ministero della cultura, eventualmente in concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili relativi all’industria audiovisiva. La selezione dei progetti può avvenire tramite avvisi pubblici, accordi diretti con la concessionaria del servizio pubblico (RAI) o intese con piattaforme specializzate. In assenza di un decreto attuativo dedicato, le modalità concrete andranno desunte dalle determine del Ministero della cultura nei prossimi mesi. Le imprese del settore audiovisivo dovranno monitorare la pubblicazione di eventuali avvisi.

Le produzioni finanziate dal comma 901 sono cumulabili con il tax credit cinema?

Il cumulo è in linea generale possibile, fermi i limiti di intensità massima dell’aiuto previsti dal Regolamento UE 651/2014 (GBER), articolo 54, sulle aiuti per produzioni audiovisive. Il tax credit cinema e audiovisivo della legge 220/2016 e la sovvenzione del comma 901 vanno qualificati entrambi come aiuti di Stato compatibili: l’intensità cumulata non può superare le soglie del GBER, generalmente il 50% dei costi eleggibili, salvo eccezioni per opere difficili o coproduzioni internazionali. Va inoltre verificato il rispetto delle clausole di non duplicazione: la stessa spesa non può essere coperta da più aiuti pubblici. Si consiglia consulenza specializzata in fase di costruzione del piano finanziario del progetto.

Chi può partecipare alle produzioni co-finanziate?

Il comma 901 indica due categorie: gruppi editoriali di servizio pubblico e canali e piattaforme televisivi specializzati. La prima categoria identifica essenzialmente la RAI come concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021) e del contratto di servizio. La seconda categoria è più ampia e include emittenti satellitari, piattaforme OTT (Over-The-Top) e canali tematici dedicati alla cultura, all’arte o alla musica. Le imprese di produzione indipendenti possono partecipare come fornitori e coproduttori, secondo gli ordinari schemi del settore audiovisivo. I criteri puntuali andranno dettagliati nelle procedure attuative del Ministero della cultura.

I contributi sono qualificabili come ricavi o contributi pubblici?

La qualificazione dipende dalla natura del rapporto. Se il finanziamento è erogato a titolo di corrispettivo per la produzione e cessione di contenuti audiovisivi al gruppo editoriale, si tratta di ricavi da contratto commerciale (articolo 85 TUIR), con applicazione dell’IVA al 22% sull’intera operazione. Se invece il finanziamento ha natura di contributo pubblico a fondo perduto, occorre distinguere tra contributi in conto esercizio (art. 85, comma 1, lett. h, TUIR), che concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di competenza, e contributi in conto impianti (art. 88, comma 3, TUIR), legati alla realizzazione di beni strumentali. La differenza incide sulla tassazione, sull’IRAP e sull’applicazione IVA: i contributi pubblici a fondo perduto sono fuori campo IVA per assenza del nesso sinallagmatico.

Sono previste finestre temporali per la fruizione dei fondi?

Il comma 901 stabilisce un finanziamento strutturale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, quindi senza scadenza temporale prefissata. Si tratta di una dotazione permanente sul bilancio dello Stato, salvo eventuali riduzioni o modifiche operate da successive leggi di bilancio. Le risorse seguiranno l’ordinario ciclo di programmazione finanziaria: stanziamento annuale, eventuale ripartizione tra capitoli di spesa, impegno e pagamento. Eventuali fondi non utilizzati nell’esercizio dovranno essere gestiti secondo le ordinarie regole di chiusura dei conti, salvo specifiche deroghe contenute nel decreto di assegnazione. Le imprese del settore audiovisivo possono quindi pianificare progetti pluriennali sapendo della continuità del finanziamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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