Commi 302-304 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036. . All’ , convertito, conarticolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 modificazioni, dalla , le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’annolegge 6 agosto 2008, n. 133 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016». . All’articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo , le parole: «dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026» sono15 marzo 2010, n. 66 sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2018».
Norme modificate da questi commi
- Art. 111 Costituzione (comma 302): ragionevole durata del processo: la copertura degli organici incide sui tempi
- Art. 97 Costituzione (comma 303): buon andamento dell’amministrazione della giustizia e turn-over comparto sicurezza
- Art. 52 Costituzione (comma 304): principi sulla difesa della Patria e organizzazione delle Forze armate
In sintesi
Inquadramento
I commi 302, 303 e 304 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) intervengono sulla copertura degli organici di magistratura e ordinamento militare. Il comma 302 autorizza l’assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi; i commi 303 e 304 elevano in via permanente le percentuali di turn-over.
Le 718 nuove assunzioni di magistrati
Il comma 302 prevede 440 assunzioni in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 in data non anteriore al 1° luglio 2027. La scansione temporale è coerente con la durata del tirocinio (18 mesi ex art. 18 D.Lgs. 26/2006) e con la capacità ricettiva dei tribunali. Le risorse stanziate seguono il profilo di crescita progressiva tipico dell’assunzione di personale di ruolo: 3,4 mln nel 2026, 18,4 mln nel 2027, 33,8 mln nel 2028, fino a 55 mln annui dal 2036. La spesa è a regime perché le posizioni sono permanenti e gli stipendi tabellari crescono per anzianità.
La copertura concorsuale
I beneficiari sono vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della LB 2026. Si tratta dei concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 1 del R.D. 12/1941 (ordinamento giudiziario) e degli artt. 1-6 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. La norma assicura quindi che le risorse non vadano disperse: il bando esiste, le graduatorie sono in formazione o già approvate, mancano gli spazi assunzionali. Il comma 302 li sblocca, sempre «nei limiti della vigente dotazione organica» di 10.751 unità ex art. 1 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 (con aggiornamenti successivi).
Il turn-over al 100% (comma 303)
Il comma 303 modifica l’art. 66, comma 9-bis, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133). Il previgente testo prevedeva una percentuale piena di turn-over per il comparto Sicurezza e Difesa solo dal 2027 (75% per il 2026, 100% dal 2027). La novella sostituisce l’intera locuzione con «a decorrere dall’anno 2016»: in pratica, il turn-over è al 100% in modo permanente dal 2016 in poi, eliminando ogni residuo di limitazione percentuale per il 2026. La scelta normativa rappresenta un’ulteriore retrocessione delle politiche di contenimento del personale per i comparti di vertice dello Stato.
Le risorse per l’ordinamento militare (comma 304)
Il comma 304 modifica l’art. 584, comma 3-bis, secondo periodo, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). La disposizione previgente fissava la dotazione finanziaria per il triennio 2018-2025 a un certo importo e per il 2026 a 4.657.573 euro, con una formulazione che lasciava intendere una possibile riduzione. La novella sostituisce con «a decorrere dall’anno 2018», rendendo permanente la dotazione e cancellando il riferimento al 2026 come anno di taglio. Si tratta di un consolidamento delle risorse per il personale militare.
Profilo costituzionale
L’assunzione di magistrati incide sul principio di indipendenza della magistratura (artt. 101-104 Cost.) e sul diritto al giudice naturale (art. 25 Cost.). La Corte costituzionale ha più volte ricordato che la copertura degli organici dei giudici è precondizione del «giusto processo» ex art. 111 Cost.: in particolare la sent. 272/2008 e la sent. 80/2019 hanno sottolineato l’esigenza di tempi ragionevoli, che dipendono in primo luogo dalle risorse umane disponibili. L’intervento del comma 302 è quindi un’attuazione pratica del principio.
Effetti sui carichi pendenti
L’ingresso di 718 nuovi magistrati può ridurre i carichi pendenti, oggi superiori a 3 milioni nel solo settore civile, e migliorare gli indicatori di smaltimento (clearance rate) richiesti anche dal PNRR (target 90% di riduzione dell’arretrato civile entro il 2026). La distribuzione, ai sensi dell’art. 105 Cost. e degli artt. 11 e segg. della L. 195/1958, sarà competenza del CSM, in coordinamento con il Ministero per la copertura delle sedi disagiate (art. 9 D.Lgs. 160/2006).
Coordinamento con la spesa di personale
I commi 303 e 304 confermano la traiettoria di consolidamento del turn-over avviata già con la LB 2024 e la LB 2025. Per i settori della giustizia, sicurezza, difesa e soccorso pubblico il vincolo di contenimento del personale, introdotto dal D.L. 112/2008 in piena crisi finanziaria, è ormai sostanzialmente venuto meno. Resta la regola generale per le altre amministrazioni dello Stato.
Il ruolo del CSM nella distribuzione dei magistrati
L’assunzione dei 718 magistrati comporta una distribuzione presso gli uffici giudiziari di prima sede, ai sensi degli artt. 105 Cost. e 11 e seguenti della L. 24 marzo 1958, n. 195 (sull’ordinamento del CSM). Il Consiglio Superiore della Magistratura, in raccordo con il Ministero della giustizia per i profili organizzativi, individua le sedi di destinazione tra quelle con maggiore vacanza organica. Particolare attenzione è riservata alle sedi disagiate ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (sedi di prima assegnazione obbligatoria), che storicamente registrano elevati tassi di scopertura. Le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, approvate dal CSM per il triennio 2024-2026 e in fase di rinnovo per il 2026-2029, dovranno essere aggiornate per accogliere le nuove unità.
Il tirocinio dei magistrati neo-nominati
I magistrati ordinari vincitori del concorso sono soggetti a un tirocinio di 18 mesi disciplinato dagli artt. 18-21 del D.Lgs. 26/2006 e dal regolamento del CSM. Il tirocinio si articola in: una fase generale presso la Scuola superiore della magistratura (a Scandicci); una fase mirata presso uffici giudiziari, sotto la guida di magistrati affidatari. Solo al termine del tirocinio i magistrati assumono effettivamente le funzioni giurisdizionali. La data del 1° luglio 2026 per la prima tranche di 440 unità, e quella del 1° luglio 2027 per la seconda tranche di 278 unità, devono essere lette tenendo conto di questo periodo formativo. La piena operatività delle nuove leve sarà quindi all’inizio del 2028 e del 2029 rispettivamente.
Confronto con gli organici europei
L’Italia, secondo i rapporti CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa), ha un numero di giudici per 100.000 abitanti inferiore alla media europea (circa 11 contro 21). Il rapporto carichi/giudice è tra i più elevati. L’ingresso dei 718 magistrati riduce parzialmente il gap, ma non lo colma. Il PNRR italiano fissa target ambiziosi di riduzione dell’arretrato (90% nel civile e 25% nel penale entro il 2026), che richiedono interventi combinati su organici, personale amministrativo (Ufficio per il Processo), digitalizzazione, riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, in attuazione della L. 206/2021) e penale (D.Lgs. 150/2022). I commi 302-304 sono parte di questo pacchetto integrato.
Domande frequenti
Quanti magistrati saranno assunti complessivamente?
Il comma 302 autorizza 718 assunzioni di magistrati ordinari nel biennio 2026-2027, ripartite in 440 unità dal 1° luglio 2026 e 278 unità dal 1° luglio 2027. La scelta della data del 1° luglio è legata al ciclo del tirocinio post-concorso, disciplinato dagli artt. 18-21 del D.Lgs. 26/2006, che richiede 18 mesi tra formazione presso la Scuola superiore della magistratura e affiancamento operativo. Le assunzioni avvengono nei limiti della dotazione organica vigente di 10.751 magistrati ordinari, fissata dalla L. 48/2001 e successive integrazioni, e quindi non comportano un ampliamento del ruolo ma la copertura dei posti vacanti.
Da dove provengono i 718 magistrati?
Sono vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della LB 2026 (1° gennaio 2026), in particolare degli ultimi concorsi indetti dal Ministero della giustizia. I concorsi per la magistratura ordinaria sono disciplinati dagli artt. 1-6 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e prevedono prove scritte e orali su diritto civile, penale, amministrativo. La norma serve a non disperdere graduatorie già formate: senza l’autorizzazione della LB 2026, le risorse finanziarie per le assunzioni sarebbero state insufficienti e i vincitori avrebbero dovuto attendere ulteriormente.
Cosa cambia con il comma 303 sul turn-over?
Il comma 303 modifica l’art. 66, comma 9-bis, secondo periodo, del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008). La norma riguarda il turn-over del personale del comparto Sicurezza e Difesa (Forze armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco). Il previgente testo prevedeva turn-over al 75% per il 2026 e al 100% dal 2027. La novella ripristina il turn-over al 100% già per il 2026, anzi lo rende stabile dal 2016 in poi cancellando ogni riferimento percentuale ridotto. L’effetto pratico è che ogni cessazione del personale viene compensata integralmente da una nuova assunzione.
Cosa modifica il comma 304 nel Codice dell’ordinamento militare?
Il comma 304 incide sull’art. 584, comma 3-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), sostituendo la formula che fissava una dotazione finanziaria specifica per il 2026 di 4.657.573 euro con la dizione «a decorrere dall’anno 2018». Significa che la dotazione precedentemente prevista per il periodo 2018-2025 diventa permanente, senza la riduzione che avrebbe operato dal 2026. La modifica garantisce continuità di risorse per le finalità previste dall’art. 584, generalmente legate alla riorganizzazione degli organici militari. Si tratta di un consolidamento di spesa, non di nuovo finanziamento.
L’assunzione di 718 magistrati basta a ridurre i tempi della giustizia?
È un contributo importante ma non risolutivo. Secondo le statistiche del Ministero della giustizia, l’arretrato civile italiano supera i 3 milioni di procedimenti pendenti e quello penale è oltre 1,3 milioni. Le 718 unità vanno a coprire vacanze organiche già aperte (oltre 1.500 nel 2025), quindi non determinano un incremento netto degli organici, ma evitano un ulteriore peggioramento. Il PNRR fissa al 2026 il traguardo della riduzione del 90% dell’arretrato civile più antico (Disposition Time). Servono inoltre interventi su personale amministrativo (UPP), digitalizzazione e riforma del processo. Il comma 302 è quindi un tassello necessario ma non sufficiente.