Autore: Andrea Marton

  • Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE (SOPPRESSO dal 28

    Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE (SOPPRESSO dal 28

    Comma 53 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 53 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha avuto vigore fino al 28 marzo 2026. La norma è stata soppressa dal Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Il commento si limita a illustrare la portata della norma soppressa per finalità storiche e di completezza informativa rispetto ai rapporti tributari maturati nel breve periodo di vigenza.

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    53. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 513 LB 2026: cittadinanza italiana, termine esteso a tre anni

    Comma 513 LB 2026: cittadinanza italiana, termine esteso a tre anni

    Comma 513 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»; b) all’articolo 9-bis: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»; 2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

  • Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Modifica l’art. 1 c. 491 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 portando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1 c. 495 della stessa legge portando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. Si tratta di un raddoppio del prelievo introdotto a fini di gettito.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    29. All’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

  • Art. 480 Codice della Navigazione – Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

    Art. 480 Codice della Navigazione – Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

  • Comma 147 LB26: cessazione giudici tributari, proroga limiti età

    Comma 147 LB26: cessazione giudici tributari, proroga limiti età

    Comma 147 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    147. All’ articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 , il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».

  • Art. 1272 Codice della Navigazione – Comitato superiore della navigazione interna

    Art. 1272 Codice della Navigazione – Comitato superiore della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Presso il Ministero [per le comunicazioni] (1) è istituito un comitato superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo consultivo. La composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto del presidente della Repubblica. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni

    Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni

    Comma 220 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    220. All’articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

  • Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio adottano idonee misure tecniche e organizzative per garantire di utilizzare tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 3 e 6.

    2. I deployer affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario.

    3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli altri obblighi dei deployer previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la libertà del deployer di organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore.

    4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nella misura in cui esercita il controllo sui dati di input, il deployer garantisce che tali dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio.

    5. I deployer monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base delle istruzioni per l'uso e, se del caso, informano i fornitori a tale riguardo conformemente all'articolo 72. Qualora abbiano motivo di ritenere che l'uso del sistema di IA ad alto rischio in conformità delle istruzioni possa comportare che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, i deployer ne informano, senza indebito ritardo, il fornitore o il distributore e la pertinente autorità di vigilanza del mercato e sospendono l'uso di tale sistema. Qualora abbiano individuato un incidente grave, i deployer ne informano immediatamente anche il fornitore, in primo luogo, e successivamente l'importatore o il distributore e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato. Nel caso in cui il deployer non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica mutatis mutandis l'articolo 73. Tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili dei deployer dei sistemi di IA che sono autorità di contrasto. Per i deployer che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, di dispositivi o di processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'obbligo di monitoraggio di cui al primo comma si considera soddisfatto se sono soddisfatte le regole sui dispositivi, sui processi e sui meccanismi di governance interna a norma del pertinente diritto in materia di servizi finanziari.

    6. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente da tale sistema di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo, per un periodo adeguato alla prevista finalità del sistema di IA ad alto rischio, di almeno sei mesi, salvo diversamente disposto dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile, in particolare dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. I deployer che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, di dispositivi o di processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari conservano i log come parte della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.

    7. Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Tali informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

    8. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio che sono autorità pubbliche o istituzioni, organi e organismi dell'Unione rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49. Ove accertino che il sistema di IA ad alto rischio che intendono utilizzare non è stato registrato nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71, tali deployer non utilizzano tale sistema e ne informano il fornitore o il distributore.

    9. Se del caso, i deployer di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento per adempiere al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680.

    10. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/680, nel quadro di un'indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato, il deployer di un sistema di IA ad alto rischio per l'identificazione biometrica remota a posteriori chiede un'autorizzazione, ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, per l'uso di tale sistema, tranne quando è utilizzato per l'identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato. Ogni uso è limitato a quanto strettamente necessario per le indagini su uno specifico reato. Se l'autorizzazione richiesta a norma del primo comma è respinta, l'uso del sistema di identificazione biometrica remota a posteriori collegato a tale autorizzazione richiesta è interrotto con effetto immediato e i dati personali connessi all'uso del sistema di IA ad alto rischio per il quale è stata richiesta l'autorizzazione sono cancellati. In nessun caso tale sistema di IA ad alto rischio per l'identificazione biometrica remota a posteriori è utilizzato a fini di contrasto in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato, un procedimento penale, una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un reato o la ricerca di una determinata persona scomparsa. Occorre garantire che nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona possa essere presa dalle autorità di contrasto unicamente sulla base dell'output di tali sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori. Il presente paragrafo lascia impregiudicati l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 riguardo al trattamento dei dati biometrici. Indipendentemente dalla finalità o dal deployer, ciascun uso di tali sistemi di IA ad alto rischio è documentato nel pertinente fascicolo di polizia e messo a disposizione della pertinente autorità di vigilanza del mercato e dell'autorità nazionale per la protezione dei dati, su richiesta, escludendo la divulgazione di dati operativi sensibili relativi alle attività di contrasto. Il presente comma lascia impregiudicati i poteri conferiti alle autorità di controllo dalla direttiva (UE) 2016/680. I deployer presentano alle pertinenti autorità di vigilanza del mercato e alle autorità nazionali per la protezione dei dati relazioni annuali sul loro uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori, escludendo la divulgazione di dati operativi sensibili relativi alle attività di contrasto. Le relazioni possono essere aggregate per coprire più di un utilizzo. Gli Stati membri possono introdurre, in conformità del diritto dell'Unione, disposizioni più restrittive sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori.

    11. Fatto salvo l'articolo 50, del presente regolamento i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto si applica l'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680.

    12. I deployer cooperano con le pertinenti autorità competenti in merito a qualsiasi azione intrapresa da dette autorità in relazione al sistema di IA ad alto rischio ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

  • Art. 148 TUIR: Enti di tipo associativo

    Art. 148 TUIR: Enti di tipo associativo

    Art. 148 TUIR – Enti di tipo associativo (ex art. 111)

    In vigore dal 30/06/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2017 n. 117 Articolo 89

    “1. Non e’ considerata commerciale l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’ alle finalita’ istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

    2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita’ o di occasionalita’.

    3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche’ per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

    4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attivita’:

    a) gestione di spacci aziendali e di mense;

    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

    d) pubblicita’ commerciale;

    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

    5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

    8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

    9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”

  • Art. 538 Codice della Navigazione – Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto

    Art. 538 Codice della Navigazione – Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.

  • Welfare e previdenza dirigenti pubblici

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I dirigenti pubblici accedono alla previdenza complementare di settore (Perseo Sirio per Funzioni Centrali/Locali, fondi specifici per la Sanita). Non hanno buoni pasto (sono dirigenti). Welfare specifico: polizze sanitarie integrative (i medici hanno il FASI o fondi analoghi), formazione manageriale (SNA – Scuola Nazionale Amministrazione), coperture per responsabilita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza dirigenti PA
    Voce Dettaglio
    Previdenza complementare Perseo Sirio (FC/FL), fondi Sanita
    Polizza sanitaria FASI o fondi integrativi (medici)
    Formazione manageriale SNA, corsi dirigenziali
    Polizza responsabilita Copertura colpa lieve (azienda)
    Buoni pasto Non previsti per dirigenti

    Previdenza complementare dirigenti

    I dirigenti pubblici accedono alla previdenza complementare:

    • Funzioni Centrali/Locali: Perseo Sirio (come il comparto)
    • Sanita: fondi dedicati al settore o Perseo Sirio

    Contribuzione 1% dirigente + 1% amministrazione + TFR (per assunti post-2001). Vista la retribuzione piu alta, la previdenza complementare e’ particolarmente importante per i dirigenti (gap pensionistico maggiore).

    Polizze sanitarie e FASI

    I dirigenti hanno accesso a polizze sanitarie integrative:

    • Dirigenti medici/sanitari: spesso aderiscono al FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa) o a fondi analoghi del SSN
    • Dirigenti amministrativi: polizze integrative aziendali o convenzioni

    Coperture tipiche: rimborso spese mediche, ricoveri, prevenzione, odontoiatria, lenti. Per i medici, la copertura include spesso la responsabilita professionale.

    Polizza responsabilita e formazione

    I dirigenti pubblici hanno coperture per la responsabilita:

    • Colpa lieve: l’amministrazione copre la responsabilita per colpa lieve (i dirigenti rispondono solo per dolo o colpa grave alla Corte dei Conti)
    • Polizze integrative: molti dirigenti stipulano polizze private per la responsabilita amministrativo-contabile

    La formazione manageriale e’ garantita: corsi della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), formazione obbligatoria su anticorruzione, trasparenza, gestione PNRR, leadership.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con Perseo Sirio
    Tizio, dirigente II fascia, aderisce Perseo Sirio. Contributo annuo elevato (TFR €6.000 + 1% su retribuzione alta €1.200 + 1% amministrazione €1.200). Importante per colmare il gap pensionistico.
    Caia – Dirigente medico con FASI
    Caia, dirigente medico, aderisce FASI: copertura sanitaria integrativa (rimborsi spese, ricoveri, prevenzione) + copertura responsabilita professionale medica. Contributo mensile trattenuto.
    Sempronio – Formazione SNA + polizza
    Sempronio, dirigente, frequenta corso SNA su gestione PNRR (40h) + corso anticorruzione obbligatorio. Stipula polizza privata responsabilita amministrativo-contabile (€400/anno) per colpa grave Corte dei Conti.

    Domande frequenti

    I dirigenti pubblici hanno i buoni pasto?
    No, i buoni pasto sono previsti per il personale del comparto, non per i dirigenti. I dirigenti hanno retribuzioni piu elevate che assorbono tale voce. Possono accedere alle mense aziendali dove presenti.
    Previdenza complementare per dirigenti?
    Si: Perseo Sirio (Funzioni Centrali/Locali) o fondi dedicati per la Sanita. Contribuzione 1% dirigente + 1% amministrazione + TFR (post-2001). Particolarmente importante per i dirigenti per il maggior gap pensionistico.
    Cos'e' il FASI?
    Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, a cui aderiscono molti dirigenti medici. Offre rimborso spese mediche, ricoveri, prevenzione, odontoiatria + copertura responsabilita professionale. Esistono fondi analoghi per il SSN.
    I dirigenti rispondono dei danni che causano?
    Solo per dolo o colpa grave (responsabilita alla Corte dei Conti). Per la colpa lieve risponde l’amministrazione. Molti dirigenti stipulano comunque polizze private per la responsabilita amministrativo-contabile.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 422 LB26: estensione Fondo lotta tossicodipendenze a forma

    Comma 422 LB26: estensione Fondo lotta tossicodipendenze a forma

    Comma 422 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari atti attuativi del Dipartimento per le politiche antidroga e delle altre amministrazioni competenti per definire criteri di selezione dei progetti e modalità di erogazione del fondo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    422. All’ articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».