Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 52 LB 2026 (soppresso): ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE

    Comma 52 LB 2026 (soppresso): ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE

    Comma 52 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 – 28/03/2026 (soppresso da DL 38/2026 art. 11)

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Art. 40 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di concedere interessi

    Art. 40 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di concedere interessi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività.

    3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

  • Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig

    Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig

    Art. 155 QUINQUIES c.c. [Disposizioni in favore dei figli maggiorenni]

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]

  • Art. 20 T.U. Espropriazione – La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione

    Art. 20 T.U. Espropriazione – La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

    2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

    3. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

    4. L’atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente.

    5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

    6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all’autorità espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

    7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2.

    8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.

    9. Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

    10. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente.

    11. Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio.

    12. L’autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.

    13. Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta spetta l’importo di cui all’articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l’autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12.

    14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio.

    15. Qualora l’efficacia della pubblica utilità derivi dall’approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.

  • Art. 28 L. 354/1975 – Rapporti con la famiglia

    Art. 28 L. 354/1975 – Rapporti con la famiglia

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

  • Ferie imposte dal datore di lavoro: può farlo?

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Sì: il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale, tenendo conto delle esigenze del lavoratore e degli interessi aziendali. Non può però imporre ferie durante la malattia o in altri periodi di sospensione tutelati. Il lavoratore deve comunque ricevere almeno due settimane consecutive su sua richiesta.

    Tabella riepilogativa

    Ferie imposte dal datore: limiti e regole
    Aspetto Regola
    Potere del datore Può fissare il periodo feriale unilateralmente
    Contemperamento interessi Deve tener conto delle esigenze del lavoratore
    2 settimane consecutive Il lavoratore può richiederle; il datore le deve garantire
    Preavviso Varia in base al CCNL (di norma almeno 2-4 settimane)
    Durante la malattia Le ferie non possono essere imposte (la malattia prevale)
    Ferie collettive Il datore può chiudere l’azienda e imporre il periodo a tutti

    Il potere del datore di fissare le ferie

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro il potere di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia degli interessi del lavoratore. Non è quindi necessario il consenso del dipendente: il datore può comunicare unilateralmente le date feriali, anche collettivamente per l’intera azienda.

    Il CCNL di norma disciplina il preavviso minimo con cui le ferie vanno comunicate e le modalità di pianificazione.

    I limiti al potere datoriale

    Il potere del datore incontra alcuni limiti:

    • Deve garantire al lavoratore che lo richieda almeno due settimane consecutive di ferie;
    • Non può imporre ferie durante la malattia: il lavoratore già assente per malattia non può essere messo contemporaneamente in ferie;
    • Non può usare le ferie come sanzione disciplinare o in modo discriminatorio;
    • Deve rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

    Le ferie collettive

    La chiusura feriale aziendale (ferie collettive) è una forma legittima di fissazione unilaterale del periodo. Il lavoratore privo di ferie sufficienti a coprire il periodo di chiusura può essere messo in aspettativa non retribuita o concordare un anticipo di ferie future, secondo le previsioni del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – datore comunica ferie con una settimana di preavviso, CCNL ne richiede due

    Il CCNL di Tizio prevede un preavviso minimo di due settimane per la comunicazione delle ferie. Il datore gliene dà solo una: Tizio può contestare la tempistica come irregolare, ma di norma il rimedio è il risarcimento del danno eventuale, non il rifiuto delle ferie.

    Caia – in malattia durante le ferie collettive aziendali

    Caia si ammala due giorni prima dell’inizio delle ferie collettive. La malattia sospende le ferie: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e Caia potrà fruirne in seguito.

    Sempronio – vuole due settimane consecutive, il datore le spezza

    Sempronio chiede esplicitamente due settimane consecutive in luglio. Il datore non può negare questo diritto: la legge garantisce al lavoratore almeno due settimane consecutive su sua richiesta.

    Domande frequenti

    Il datore può obbligarmi a prendere le ferie quando vuole?

    Sì, può fissare il periodo feriale unilateralmente, ma deve rispettare il preavviso del CCNL e contemperare le esigenze del lavoratore.

    Ho diritto a ferie consecutive?

    Sì. Su richiesta del lavoratore il datore deve garantire almeno due settimane consecutive di ferie.

    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie imposte?

    La malattia sopravvenuta sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono computati come ferie e il lavoratore ha diritto a recuperarli.

    Il datore può costringermi a prendere le ferie come misura di cassa integrazione?

    No. La cassa integrazione guadagni e le ferie sono istituti distinti. Le ferie non possono sostituire la CIGO/CIGS quando ne ricorrono i presupposti.

    Posso rifiutare le ferie imposte con preavviso insufficiente?

    In linea generale il lavoratore non può semplicemente non presentarsi. Può però contestare l’irregolarità e chiedere un risarcimento del danno eventuale causato dal preavviso insufficiente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 37 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto del processo verbale

    Art. 37 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto del processo verbale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

  • Comma 710 LB26: riparto Fondo unico inclusione persone con disabilità

    Comma 710 LB26: riparto Fondo unico inclusione persone con disabilità

    Comma 710 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 710 prevede l’adozione di uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con MEF, MIM, Interno e affari regionali, sulla base delle ipotesi tecniche della Commissione fabbisogni standard, previa intesa in Conferenza unificata. Senza termine espresso; tempi realistici tra marzo e giugno 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    710. Con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , afferenti alla finalità di cui all’ articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

  • Art. 97 DPR 495/1992 – Segnale di sbocco su molo o su argine

    Art. 97 DPR 495/1992 – Segnale di sbocco su molo o su argine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.

  • Art. 112 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con diritto di precedenza

    Art. 112 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con diritto di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate.

    2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A "T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).

    3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza… o di fermarsi e dare la precedenza.

  • Commi 68-72 LB 2026: contributo straordinario su riserva DTA enti creditizi

    Commi 68-72 LB 2026: contributo straordinario su riserva DTA enti creditizi

    Commi 68-72 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    68. All’ articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. A partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

    69. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all’ articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

    70. L’aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

    71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

    72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

  • Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali

    Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali

    Commi 99-107 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98: a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ; 2) dell’ articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ; 3) dell’ articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; 4) dell’ articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ; 5) dell’ articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ; b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; 2) dell’ articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 .

    100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’ articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; b) dell’ articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 .

    101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

    102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23 , 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

    103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

    104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’ articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e all’ articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

    105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

    107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.