Autore: Andrea Marton

  • Comma 729 LB 2026: rimborso Vigili del Fuoco per dolo o colpa grave

    Comma 729 LB 2026: rimborso Vigili del Fuoco per dolo o colpa grave

    Comma 729 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Difesa Sicurezza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    729. All’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente».

  • Comma 949 LB 2026: incremento dotazioni Consip per acquisti PA

    Comma 949 LB 2026: incremento dotazioni Consip per acquisti PA

    Comma 949 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l’anno 2026.

  • Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE

    Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE

    Commi 934-937 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Iva Fatturazione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge il provvedimento congiunto Agenzia dogane e Agenzia entrate per la validazione unica delle fatture extra-UE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    934. Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in materia di sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea, all’ articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, di cui all’ articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

    935. All’ articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».

    936. Dall’attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    937. All’ articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»; b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

  • Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento della riserva di attività

    Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento della riserva di attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

    2. Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’emittente del token collegato ad attività garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

    3. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.

    4. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva di attività sono a carico dell’emittente del token collegato ad attività.

    5. L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:

    a) dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token collegato ad attività;

    b) della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token collegato ad attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’emittente può investire;

    c) del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 41 ) ;

    d) dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’emittente di: i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento. i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto;

    ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 113 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza

    Art. 113 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza.

    2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.

  • Stipendio lordo e netto: qual è la differenza

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Il lordo è la retribuzione totale prima di qualsiasi deduzione. Dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte IRPEF (al netto delle detrazioni) per ottenere il netto in pagamento. La differenza può essere significativa: per un lavoratore medio la retribuzione netta è spesso tra il 65% e il 75% del lordo, in funzione dello scaglione IRPEF e dei contributi applicabili.

    Riferimento normativo

    TUIR (DPR 917/1986); L. 335/1995 (riforma previdenziale)

    Tabella riepilogativa

    Passaggio dal lordo al netto: schema semplificato
    Voce Segno Note
    Retribuzione lorda mensile + Minimo tabellare + indennità + voci continuative
    Contributi previdenziali lavoratore (IVS e altri) Quota a carico del lavoratore; varia per categoria e CCNL (indicativamente ~9% per dipendenti privati)
    Imponibile fiscale = Base per il calcolo dell’IRPEF
    IRPEF lorda (per scaglioni) Aliquote progressive 23%-43% sul reddito imponibile annualizzato
    Detrazione per lavoro dipendente + Riduce l’IRPEF; decresce all’aumentare del reddito
    Addizionali regionali e comunali IRPEF Aliquote variabili per ente locale
    Netto in pagamento = Somma effettivamente accreditata

    Cos'è il lordo e cosa comprende

    La retribuzione lorda è l’insieme di tutte le voci previste dal CCNL e dal contratto individuale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo, indennità continuative, eventuale tredicesima mensilizzata e altri compensi ricorrenti. È la cifra da cui partono tutte le deduzioni. Non coincide con il costo del lavoro, che è ancora più alto perché include anche i contributi previdenziali a carico del datore.

    I contributi previdenziali a carico del lavoratore

    Dal lordo si sottrae anzitutto la quota contributiva a carico del lavoratore, destinata all’INPS per pensione, malattia e altri istituti. La percentuale varia in base alla categoria contrattuale e al CCNL; per i dipendenti del settore privato è indicativamente intorno al 9%, ma può differire per categorie speciali (dirigenti, apprendisti, ecc.). Il residuo costituisce l’imponibile fiscale.

    IRPEF, detrazioni e addizionali

    Sull’imponibile fiscale si calcola l’IRPEF lorda applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito annuo (aggiornate annualmente dalla legge di bilancio). Si deducono poi le detrazioni per lavoro dipendente, che si riducono al crescere del reddito, e si aggiungono le addizionali regionali e comunali, le cui aliquote variano da ente a ente. Il risultato mensile è l’imposta trattenuta in busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato con RAL 28.000 €

    Tizio ha una retribuzione annua lorda di 28.000 €, pari a circa 2.154 € mensili. Dopo i contributi previdenziali (~9%) e l’IRPEF netta dalla detrazione lavoro dipendente, il netto mensile si attesta indicativamente attorno a 1.700-1.800 €, in funzione delle addizionali locali. La percentuale netto/lordo è circa 79-83%.

    Caia – dirigente con RAL 60.000 €

    Caia ha un reddito più elevato: lo scaglione IRPEF marginale è più alto. L’aliquota media effettiva risulta superiore e la detrazione per lavoro dipendente si riduce, abbassando il rapporto netto/lordo rispetto al caso di Tizio. La percentuale netto/lordo scende orientativamente verso il 65-70%.

    Sempronio – part-time con RAL 14.000 €

    Sempronio ha un reddito basso: beneficia di una detrazione per lavoro dipendente più elevata e cade in scaglioni IRPEF più bassi. Il rapporto netto/lordo può avvicinarsi all’85-90%, anche perché alcune addizionali comunali hanno soglie di esenzione per redditi bassi.

    Domande frequenti

    Perché il netto è molto inferiore al lordo?

    Perché dal lordo si detraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (che finanziano pensione, malattia ecc.) e l’IRPEF con le relative addizionali. L’incidenza complessiva dipende dal livello di reddito e dalla situazione familiare.

    Cosa sono le detrazioni per lavoro dipendente?

    Sono riduzioni dell’IRPEF lorda riconosciute ai lavoratori dipendenti in quanto tali. Il loro importo diminuisce all’aumentare del reddito e si azzera sopra una certa soglia (aggiornata dalla legge di bilancio). Vanno richieste al datore tramite il modello di detrazioni all’inizio del rapporto o dell’anno.

    Il costo del lavoro per il datore è uguale al lordo del lavoratore?

    No. Il costo del lavoro è più alto: include il lordo più i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore (INPS, INAIL e altri), che possono aggiungere tra il 25% e il 35% al lordo in base al settore.

    Come posso stimare il mio netto prima di accettare un'offerta?

    Si possono usare i calcolatori disponibili online (INPS, patronati, portali di settore) inserendo la RAL offerta. È comunque una stima: il netto effettivo dipende dalle detrazioni spettanti, dall’addizionale del proprio comune e dalle voci variabili della busta paga.

    Cosa cambia ogni anno nel calcolo?

    La legge di bilancio annuale può modificare le aliquote e gli scaglioni IRPEF, le detrazioni per lavoro dipendente e le eventuali misure di riduzione del cuneo fiscale (bonus o deduzioni strutturali). È importante controllare se le condizioni del proprio anno di riferimento sono aggiornate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 544 Codice della Navigazione – Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

    Art. 544 Codice della Navigazione – Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia. In mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.

  • Art. 123 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo specifico

    Art. 123 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo specifico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT – DOGANA b) ALT – POLIZIA c) ALT – STAZIONE.

    2. Il segnale ALT – DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola 'Doganà nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.

    3. Il segnale ALT – POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinchè il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.

    4. Il segnale ALT – STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.

  • Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Tutti i commi sono in vigore dal 01/01/2026. Il comma 856 ha natura di norma di interpretazione autentica e dispiega effetti retroattivi sui rapporti pendenti, fatto salvo il divieto di rimborso delle somme già versate. Il comma 857 (riforma servizio postale universale, modifica al D.Lgs. 261/1999) entra in vigore il 1° gennaio 2026 con efficacia operativa al 1° maggio 2026 per la nuova classificazione della posta prioritaria e per l’affidamento decennale a Poste Italiane fino al 31/12/2036. Il comma 858 incide sull’art. 1, c. 279, L. 190/2014 dalla stessa data. Il comma 859 riallinea le accise sulla birra (modifica all’art. 1, c. 986, L. 234/2021) con effetto dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    856. L’ articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , si interpreta, per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

    857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l’altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»; 2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse; b) all’articolo 3: 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall’ambito del servizio universale ed è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 6»; 2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell’efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»; 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall’autorità di regolamentazione»; c) l’articolo 3, comma 12, lettera b), l’articolo 7, comma 3-quinquies, e l’articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; d) all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del presente decreto» sono soppresse; e) all’articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l’erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»; f) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all’articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»; g) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Norme transitorie) – 1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un’analisi effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l’affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell’affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all’ articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell’affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

    858. Il primo periodo del comma 279 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è soppresso. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell’ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea.

    859. Al comma 986 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

  • Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

    a) il nome e il domicilio del vettore;

    b) il nome e il domicilio del caricatore;

    c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

    d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

    e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

    f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:

    g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;

    h) il luogo e la data di caricazione.

  • Art. 29 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni abrogate

    Art. 29 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni abrogate

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931; c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, dell’articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) nell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: 1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»; 2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».

    2. E’ inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonche’ della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    Art. 35 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce di rito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

    b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

    a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

    b) per perenzione;

    c) per rinuncia.