Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

  • Permessi L. 104: cosa può controllare il datore di lavoro

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I permessi L. 104 (3 giorni al mese o 2 ore al giorno) sono retribuiti e coperti da INPS. Il datore può verificare che l’assenza sia effettivamente correlata all’assistenza, ma non può esigere un rendiconto orario analitico. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare dove ha trascorso ogni momento, purché l’assistenza al familiare disabile sia concreta e riconducibile a quel giorno.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; art. 33 e 34 L. 104/1992

    Tabella riepilogativa

    Permessi L. 104 – caratteristiche principali
    Aspetto Regola
    Permessi mensili 3 giorni interi per assistenza al familiare disabile grave (o frazionabili in ore secondo CCNL)
    Permessi giornalieri 2 ore al giorno per il lavoratore disabile grave (1 ora se orario < 6 h)
    Retribuzione A carico INPS; il datore anticipa e poi recupera
    Chi ne fruisce Il lavoratore disabile oppure chi assiste un familiare (coniuge, convivente, parenti/affini entro 2°)
    Controlli datore Può verificare la correlazione assistenziale, non può schedare ogni spostamento
    Abuso: conseguenze Licenziamento per giusta causa (confermato da Cass. n. 9217/2016 e successive)

    Quando spettano i permessi L. 104

    I permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 spettano al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave (certificata dall’ASL/INPS) in via continuativa ed esclusiva. La fruizione è di 3 giorni al mese, estendibili ai parenti entro il 3° grado se il coniuge o il genitore è impossibilitato. I giorni non si riducono in caso di lavoro a tempo parziale orizzontale.

    Il permesso può essere frazionato in ore se il CCNL lo prevede; in mancanza si usano giorni interi.

    Cosa può controllare il datore

    Il datore ha il diritto di accertare che l’assenza sia funzionalmente connessa all’assistenza: può richiedere la documentazione INPS, verificare la coincidenza dei giorni con esigenze assistenziali concretamente attestate, e – attraverso investigatori privati – accertare che il lavoratore non svolga attività incompatibili con lo scopo del permesso.

    Non può invece richiedere un resoconto minuto per minuto degli spostamenti né negare il permesso per mere esigenze produttive.

    Abuso del permesso: rischio licenziamento

    La Cassazione (es. Cass. n. 9217/2016, n. 4984/2014) ha stabilito che l’utilizzo del permesso per scopi estranei all’assistenza – come vacanze, commissioni personali, o attività lavorativa autonoma – integra una grave violazione degli obblighi contrattuali e giustifica il licenziamento per giusta causa, con obbligo di restituire le somme percepite dall’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – permesso e visita medica

    Tizio usa un giorno di permesso L. 104 per accompagnare il padre disabile a una visita specialistica e poi, nelle ore rimanenti, sbriga commissioni familiari. Il permesso è legittimo: l’assistenza è concreta e il resto della giornata non è sottoposto a obbligo di rendiconto.

    Caia – permesso in giorno di gita personale

    Caia fruisce di un giorno di permesso L. 104 ma trascorre la giornata in una locality turistica senza alcun contatto con la madre disabile. Un investigatore incaricato dal datore documenta la situazione: il licenziamento per giusta causa è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

    Sempronio – richiesta del datore di rendiconto orario

    Il datore di Sempronio chiede di compilare ogni mese un modulo con orari e attività assistenziali svolte. La richiesta è illegittima: Sempronio può limitarsi a indicare i giorni di assenza e la documentazione INPS della disabilità del familiare.

    Domande frequenti

    I 3 giorni L. 104 si accumulano se non usati?

    No. I 3 giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: vanno fruiti nel mese di riferimento, salvo diversa previsione del CCNL.

    Il datore può rifiutare i permessi L. 104?

    No, il rifiuto è illegittimo. Il datore può al più organizzare la turnazione, ma non può negare il diritto né subordinarlo a esigenze produttive.

    I permessi L. 104 valgono come giorni lavorativi ai fini del TFR e delle ferie?

    Sì. I giorni di permesso L. 104 sono equiparati a giorni lavorativi ai fini del computo di TFR, ferie, anzianità e mensilità aggiuntive.

    Due fratelli possono usare i permessi per lo stesso genitore?

    Dal 2019 (L. 160/2019) è possibile che due familiari fruiscano alternativamente dei permessi per la stessa persona disabile nello stesso mese, purché non nello stesso giorno.

    Il permesso L. 104 si applica anche ai lavoratori part-time?

    Sì. I 3 giorni mensili spettano per intero anche ai lavoratori a tempo parziale orizzontale; per il part-time verticale si ragguagliano alle settimane di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 – Autorità di notifica

    Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 – Autorità di notifica

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce almeno un'autorità di notifica responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Tali procedure sono sviluppate nell'ambito della collaborazione tra le autorità di notifica di tutti gli Stati membri.

    2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il monitoraggio di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n, 765/2008.

    3. Le autorità di notifica sono istituite, organizzate e gestite in modo tale che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità e che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività.

    4. Le autorità di notifica sono organizzate in modo che le decisioni relative alla notifica di un organismo di valutazione della conformità siano prese da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

    5. Le autorità di notifica non offrono né svolgono alcuna delle attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità, né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

    6. Le autorità di notifica salvaguardano la riservatezza delle informazioni che ottengono conformemente all'articolo 78.

    7. Le autorità di notifica dispongono di un numero adeguato di dipendenti competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti. I dipendenti competenti dispongono, se del caso, delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni in settori quali le tecnologie dell'informazione, l'IA e il diritto, compreso il controllo dei diritti fondamentali.

  • Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione c

    Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione c

    Comma 136 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Disciplina il calcolo dell’acconto d’imposta per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 2028, 2029 e 2030. Per ciascuna annualità, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le rispettive lettere a), b), c) e d) del comma 133, e non si tiene conto delle disposizioni delle successive lettere. Si tratta di una norma di neutralizzazione tipica per evitare l’anticipo di gettito su misure progressive.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b); b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c); c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d); d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

  • Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 – Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

    Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 – Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.

    2. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

  • Comma 711 LB26: copertura finanziaria misure disabilità commi 706-710

    Comma 711 LB26: copertura finanziaria misure disabilità commi 706-710

    Comma 711 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    711. All’attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , afferenti alla finalità di cui all’ articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sulle risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci.

  • Art. 21 T.U. Espropriazione – Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione

    Art. 21 T.U. Espropriazione – Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

    2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

    3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.

    4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

    5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

    6. Le spese per la nomina dei tecnici:

    a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio.

    7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

    8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.

    9. L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

    10. La relazione dei tecnici è depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

    11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

    12. Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennità risultante dalla relazione, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennità.

    13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

    14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

    15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

    16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

  • Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili del

    Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili del

    Comma 183 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    183. In relazione alla specificità prevista dall’ articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Dal 2026 al 2029 (Importi in euro) Polizia di Stato 1.900.000 Polizia penitenziaria 700.000 Arma dei carabinieri 2.100.000 Guardia di finanza 1.200.000 Esercito italiano 1.800.000 Marina militare 600.000 Aeronautica militare 800.000 Capitanerie di porto 200.000 Corpo nazionale vigili del fuoco 700.000 Totale 10.000.000

  • Art. 22 D.Lgs. 259/2003 – Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività

    Art. 22 D.Lgs. 259/2003 – Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Entro il 21 dicembre 2024, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

    2. La mappatura dell’Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto.

    3. All’esito dell’attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l’Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con i criteri e le finalità definite dall’articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell’offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L’Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

    4. Il Ministero, anche tenendo conto dell’attività svolta dall’Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell’accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L’Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione. 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l’obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all’Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell’arco temporale predefinito dal Ministero, l’Autorità, in contraddittorio con l’impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.

    5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.

    6. Nell’ambito dell’area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.

    7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

    8. Il Ministero e l’Autorità, definiscono, mediante protocollo d’intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell’attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l’Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l’onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 118 LB26: termine di 90 giorni per il provvedimento attuativo

    Comma 118 LB26: termine di 90 giorni per il provvedimento attuativo

    Comma 118 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine ordinatorio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    118. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’ articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Comma 280 LB 2026: infrastrutture strategiche della difesa

    Comma 280 LB 2026: infrastrutture strategiche della difesa

    Comma 280 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il MIT per l’individuazione concreta di attività, aree, opere e progetti infrastrutturali strategici. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

  • Art. 575 Codice della Navigazione – Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

    Art. 575 Codice della Navigazione – Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.