Art. 13 D.Lgs. 171/2005
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento plano-altimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa.

Art. 144 TUIR – Determinazione dei redditi (ex art. 109)
In vigore dal 29/04/2012
Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 4
“1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e’ diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, e’ ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (1).
2. Per l’attivita’ commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilita’ separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attivita’ commerciali e di altre attivita’, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita’ commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita’ pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilita’ separata qualora siano osservate le modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”
(1) Le disposizioni del presente comma, come modificato dall’ art. 4, comma 5-sexies, lettera c), decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-septies del medesimo art. 4 decreto-legge n. 16 del 2012.
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In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
3. All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Al giudice contabile… si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’ articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
317. Al fine di consentire l’efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio dell’Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono autorizzate, per l’anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l’anno 2026.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Decreto attuativo pending.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il MEF, per definire le modalità di assegnazione delle somme del fondo del comma 555. Nessun termine fissato dalla norma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

In vigore dal: Il comma 35 entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il termine per l’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, o per la trasformazione in società semplice delle società di mero godimento, è fissato al 30 settembre 2026. La data di riferimento per l’iscrizione dei soci nel libro soci è il 30 settembre 2025, con la finestra straordinaria di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per i soci che abbiano titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. È considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell'assicurato, l'assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento del sinistro medesimo. Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene l'indicazione della nave, l'assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a tale obbligo l'assicuratore è liberato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo .
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I privilegi sulla nave si estinguono altresì:
a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.