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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I privilegi sulla nave si estinguono anche con il decreto di trasferimento emesso nel corso della vendita giudiziale della nave (art. 664).
  • In caso di alienazione volontaria, i privilegi si estinguono decorsi sessanta giorni dalla trascrizione dell'atto di alienazione.
  • Il dies a quo del termine sessantennale dipende dal luogo della nave al momento della trascrizione: se è nella circoscrizione dell'ufficio di iscrizione, il termine decorre dalla trascrizione; altrimenti, dal ritorno della nave in quella circoscrizione.
  • L'alienazione volontaria con trascrizione consente ai creditori privilegiati di avere un termine certo entro cui agire, bilanciando la tutela del credito con quella del terzo acquirente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 559 Codice della Navigazione — Altre cause d’estinzione dei privilegi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I privilegi sulla nave si estinguono altresì:

a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;

b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.

Commento

Funzione e rapporto con l'art. 558

L'articolo 559 del Codice della navigazione completa il quadro delle cause di estinzione dei privilegi sulla nave già tracciato dall'art. 558, aggiungendo due fattispecie estintive legate non al decorso del tempo in senso astratto, ma a specifici eventi giuridici che incidono sulla titolarità o sulla circolazione del bene: la vendita giudiziale e l'alienazione volontaria. La ratio della disposizione è quella di fissare momenti precisi in cui la nave «passa pulita» al nuovo proprietario, liberata dal peso dei privilegi pregressi, garantendo così la certezza del traffico marittimo.

L'estinzione per effetto del decreto di vendita giudiziale

La prima causa di estinzione è il decreto di cui all'art. 664, emesso in sede di vendita giudiziale della nave. Il decreto di trasferimento — equivalente marittimo del decreto di trasferimento immobiliare in executivis — estingue tutti i privilegi gravanti sulla nave, indipendentemente dal fatto che i creditori privilegiati siano stati soddisfatti o meno con il ricavato. Questo meccanismo è coerente con la struttura delle procedure esecutive: il ricavato della vendita viene distribuito tra i creditori privilegiati secondo il loro ordine di graduazione, e la nave passa al nuovo acquirente libera da vincoli. Se i creditori privilegiati non sono stati integralmente soddisfatti, il loro credito sopravvive come credito chirografario verso il debitore, ma il privilegio reale sulla nave si estingue con il decreto. Il rinvio all'art. 664 garantisce che l'estinzione operi solo a seguito di una procedura formalizzata che tuteli tutti i creditori attraverso il riparto.

L'estinzione per decorso di sessanta giorni dall'alienazione volontaria

La seconda fattispecie riguarda l'alienazione volontaria della nave — la vendita privata tra armatore e acquirente — e introduce un termine di decadenza di sessanta giorni entro cui i creditori privilegiati devono far valere i propri diritti, pena l'estinzione del privilegio. Il meccanismo è analogo a quello previsto per i privilegi immobiliari nel diritto civile generale, dove la circolazione volontaria del bene non estingue automaticamente i diritti reali di garanzia ma richiede meccanismi di pubblicità e termini certi. Nel diritto della navigazione, l'alienazione volontaria è soggetta a trascrizione nel registro navale, e da tale formalità decorre il termine di sessanta giorni.

Il dies a quo del termine sessantennale e la sua modulazione spaziale

Il legislatore ha previsto una regola differenziata per il dies a quo del termine di sessanta giorni, in funzione della posizione geografica della nave al momento della trascrizione dell'atto di alienazione. Se la nave si trova nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta al momento della trascrizione, il termine decorre immediatamente dalla data della trascrizione stessa. Se invece la nave è già partita e si trova fuori da quella circoscrizione al momento della trascrizione, il termine decorre dal giorno del ritorno della nave nella circoscrizione dell'ufficio di iscrizione. La ratio è chiara: il creditore privilegiato deve avere la concreta possibilità di agire esecutivamente sulla nave; se questa è assente, il termine non decorre perché il creditore non potrebbe materialmente sequestrare o pignorare la nave. La soluzione è coerente con il meccanismo di sospensione dei termini già previsto dall'art. 558 per l'impossibilità di sequestro nelle acque territoriali.

Profili pratici per il creditore e per l'acquirente

Per il creditore privilegiato, l'art. 559 impone una sorveglianza attiva sul registro navale: ogni trascrizione di alienazione volontaria fa scattare il termine di sessanta giorni (o lo farà scattare al rientro della nave), entro cui il creditore deve promuovere il sequestro o altra azione conservativa sulla nave. Trascorso il termine, il privilegio si estingue e il credito diventa chirografario. Per l'acquirente, il meccanismo garantisce che, decorso il termine, la nave sia libera da privilegi pregressi: chi acquista una nave e attende il decorso del termine di sessanta giorni con la nave nella circoscrizione può confidare di ricevere un bene non più gravato. Nella pratica, le compravendite di navi di un certo valore sono accompagnate da perizie e verifiche del registro navale, nonché da clausole contrattuali che impongono al venditore di garantire la nave libera da privilegi.

Casi pratici

Caso 1: Privilegio estinto per effetto della vendita giudiziale

Tizio vanta un credito privilegiato di categoria 3 (salvataggio) sulla nave «Poseidon». La nave viene venduta forzatamente in esecuzione e il giudice emette il decreto di trasferimento ex art. 664. Il privilegio di Tizio si estingue: egli verrà soddisfatto (se il ricavato è sufficiente) in sede di riparto, ma non potrà più far valere alcun privilegio sulla nave nei confronti del nuovo proprietario.

Caso 2: Alienazione volontaria con nave in circoscrizione

Caio è creditore privilegiato per forniture; l'armatore vende volontariamente la nave a Sempronio e l'atto viene trascritto il 10 gennaio, mentre la nave è ormeggiata nel porto della circoscrizione dell'ufficio di iscrizione. Il termine di sessanta giorni decorre dal 10 gennaio: se Caio non promuove alcuna azione entro il 11 marzo, il suo privilegio sulla nave si estingue definitivamente.

Caso 3: Nave partita prima della trascrizione dell'alienazione

Tizio acquista una nave e l'atto di alienazione viene trascritto il 5 febbraio, ma la nave aveva già lasciato la circoscrizione dell'ufficio di iscrizione il 1° febbraio. Il termine di sessanta giorni non decorre dal 5 febbraio, ma dal giorno in cui la nave farà ritorno nella circoscrizione dell'ufficio. Il creditore privilegiato, Caio, ha dunque un termine più ampio per agire esecutivamente sulla nave.

Domande frequenti

Cosa accade ai privilegi sulla nave dopo la vendita giudiziale?

Si estinguono tutti per effetto del decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 664. Il ricavato viene ripartito tra i creditori privilegiati in sede esecutiva, ma la nave passa al nuovo proprietario libera da ogni privilegio pregresso.

Entro quando deve agire il creditore privilegiato dopo l'alienazione volontaria?

Deve agire entro sessanta giorni dalla trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave era nella circoscrizione dell'ufficio di iscrizione. Se la nave era assente, il termine decorre dal suo rientro in quella circoscrizione.

Dove bisogna controllare per sapere se una nave è stata alienata?

Nel registro navale tenuto dall'ufficio di iscrizione della nave: la trascrizione dell'atto di alienazione è la formalità da cui decorre il termine di sessanta giorni per l'estinzione dei privilegi.

Il privilegio si estingue anche se il creditore non è stato soddisfatto?

Sì: l'estinzione del privilegio sulla nave opera indipendentemente dal soddisfacimento del credito. Il credito rimane ma diventa chirografario, senza più la garanzia reale sul bene navale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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