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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato è obbligato a comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre assicurazioni fatte o ordinate sulle cose abbandonate.
  • Deve altresì comunicare l'eventuale presenza di diritti reali o di garanzia gravanti sulle cose oggetto di abbandono (es. ipoteche navali).
  • In mancanza di tali comunicazioni, l'assicuratore è tenuto a effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento in cui riceve le informazioni dall'assicurato.
  • In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione.
  • La norma tutela l'assicuratore dal rischio di doppia liquidazione e da sorprese legate all'esistenza di garanzie di terzi sul bene abbandonato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 544 Codice della Navigazione — Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia. In mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.

In sintesi

  • Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato è obbligato a comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre assicurazioni fatte o ordinate sulle cose abbandonate.
  • Deve altresì comunicare l'eventuale presenza di diritti reali o di garanzia gravanti sulle cose oggetto di abbandono (es. ipoteche navali).
  • In mancanza di tali comunicazioni, l'assicuratore è tenuto a effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento in cui riceve le informazioni dall'assicurato.
  • In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione.
  • La norma tutela l'assicuratore dal rischio di doppia liquidazione e da sorprese legate all'esistenza di garanzie di terzi sul bene abbandonato.
Il dovere di disclosure dell'assicurato nell'abbandono

L'art. 544 del Codice della navigazione disciplina gli obblighi informativi che gravano sull'assicurato al momento della dichiarazione di abbandono. L'abbandono è un atto che produce effetti di grande rilevanza patrimoniale: trasferisce all'assicuratore la proprietà del bene abbandonato (nave, merci o nolo) con tutti i relativi diritti e oneri. Per consentire all'assicuratore di valutare correttamente la propria posizione e di gestire adeguatamente i beni ricevuti in abbandono, la norma impone all'assicurato di rendere noti due ordini di circostanze: l'esistenza di altre assicurazioni e l'esistenza di diritti reali o di garanzia sul bene.

L'obbligo di comunicare altre assicurazioni

Il primo obbligo informativo riguarda le altre assicurazioni stipulate o ordinate sulle cose che si intendono abbandonare. L'eventuale cumulo di polizze sullo stesso bene è un dato essenziale per l'assicuratore che riceve l'abbandono: se il bene è coperto da più polizze, ciascun assicuratore dovrà coordinare la propria posizione con quella degli altri. Nella disciplina generale dell'assicurazione, il cumulo di polizze è regolato dall'art. 1910 del codice civile, che prevede la riduzione proporzionale degli indennizzi per evitare che la somma delle indennità superi il danno effettivo. Nel contesto dell'abbandono marittimo, la comunicazione consente all'assicuratore di verificare se esistono altri soggetti con cui condividere il diritto al bene abbandonato o con cui coordinarsi nella gestione del relitto.

L'obbligo di comunicare i diritti reali e di garanzia

Il secondo obbligo riguarda la comunicazione dei diritti reali o di garanzia che gravano sulle cose abbandonate. Per la nave, il diritto di garanzia più rilevante è l'ipoteca navale, che il codice della navigazione disciplina agli artt. 565 e seguenti come garanzia reale iscritta nei registri nautici. Il creditore ipotecario ha un diritto preferenziale sul ricavato della vendita della nave, che segue il bene anche nel caso di abbandono all'assicuratore. Se l'assicuratore riceve in abbandono una nave gravata da ipoteca senza essere stato preventivamente informato, si trova esposto a pretese di terzi sul bene appena acquisito, con conseguenti rischi patrimoniali. La comunicazione preventiva consente all'assicuratore di valutare la convenienza di accettare l'abbandono o di negoziare diversamente la liquidazione del sinistro.

Le conseguenze della mancata comunicazione

La norma prevede due tipi di conseguenze per la mancata o inesatta comunicazione. In caso di mancata comunicazione (per omissione non intenzionale), l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità, ma soltanto dal momento in cui riceve le informazioni necessarie: in sostanza, il ritardo del pagamento è la sanzione per la tardiva messa a conoscenza. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, la sanzione è ben più grave: l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione, non solo il diritto all'indennità per l'abbandono, ma qualsiasi pretesa contrattuale. Questa previsione rispecchia il principio di buona fede contrattuale e il divieto di comportamenti fraudolenti in materia assicurativa, recepiti in via generale dall'art. 1892 del codice civile per le dichiarazioni inesatte o reticenti in sede di stipulazione del contratto.

Coordinamento con la disciplina della coassicurazione e dell'ipoteca navale

L'art. 544 si coordina con le norme sulla coassicurazione e sulla pluralità di polizze (art. 1910 cod. civ.) e con quelle sull'ipoteca navale (artt. 565 e ss. cod. nav.). Il sistema di comunicazioni previsto dalla norma mira a rendere trasparente la posizione giuridica del bene abbandonato, evitando che l'assicuratore si trovi, dopo aver liquidato l'indennità, in una situazione di incertezza o contenzioso con altri creditori o con altri assicuratori. La norma riflette il più generale principio di lealtà informativa che permea il diritto assicurativo, attribuendo all'assicurato l'onere di promuovere la trasparenza in sede di esercizio del diritto all'abbandono.

Casi pratici

Caso 1: Doppia assicurazione non comunicata: ritardo nel pagamento

Tizio dichiara l'abbandono della propria nave senza comunicare che il bene è coperto anche da una seconda polizza presso un altro assicuratore; l'assicuratore principale, venuto a conoscenza della doppia assicurazione solo dopo la dichiarazione, è tenuto al pagamento soltanto dal momento in cui Tizio gli fornisce le informazioni complete, restando sospeso il termine di liquidazione.

Caso 2: Ipoteca navale non comunicata: sorpresa dell'assicuratore

Caio abbandona la propria nave all'assicuratore omettendo di comunicare l'esistenza di un'ipoteca navale iscritta a favore di una banca creditrice; l'assicuratore, che ha accettato l'abbandono e ricevuto la proprietà del relitto, si trova esposto alle pretese del creditore ipotecario; il pagamento dell'indennità a Caio viene sospeso fino alla comunicazione di tutte le informazioni richieste dall'art. 544.

Caso 3: Dichiarazione mendace: perdita di ogni diritto contrattuale

Sempronio, nel dichiarare l'abbandono delle merci, afferma falsamente di non aver stipulato altre assicurazioni, quando invece la merce è coperta da una seconda polizza per l'intero valore; l'assicuratore, accertata la falsità della comunicazione, oppone a Sempronio la perdita di ogni diritto derivante dal contratto ai sensi dell'art. 544, ultimo comma, rifiutando il pagamento dell'indennità.

Domande frequenti

Quali informazioni deve comunicare l'assicurato quando dichiara l'abbandono?

Deve comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre assicurazioni stipulate o ordinate sulle cose abbandonate e l'eventuale presenza di diritti reali o di garanzia (come ipoteche navali) gravanti sulle stesse.

Cosa succede se l'assicurato omette di comunicare informazioni rilevanti?

L'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità soltanto dal momento in cui riceve le informazioni mancanti: il ritardo nella comunicazione posticipa il termine di liquidazione, senza far perdere il diritto all'indennità.

Cosa accade se l'assicurato fornisce informazioni false o scientemente inesatte?

L'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione, incluso il diritto all'indennità per abbandono: la falsità intenzionale è sanzionata con la decadenza totale dai diritti contrattuali.

Perché l'assicuratore ha interesse a conoscere l'esistenza di un'ipoteca navale prima di accettare l'abbandono?

Perché il creditore ipotecario ha un diritto preferenziale sul bene che segue la nave anche nel caso di abbandono; senza conoscere l'ipoteca, l'assicuratore potrebbe acquisire un bene gravato da un onere che ne riduce il valore economico.

L'obbligo informativo dell'art. 544 si applica solo all'abbandono della nave o anche a merci e nolo?

La norma si applica a tutti i tipi di abbandono (nave, merci, nolo), imponendo sempre la comunicazione delle altre assicurazioni e dei diritti reali o di garanzia esistenti sulle cose abbandonate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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