Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 846 LB26: contributo alla Comunità della Val di Non e Istituto

    Comma 846 LB26: contributo alla Comunità della Val di Non e Istituto

    Comma 846 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    846. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell’«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».

  • Art. 37 Reg. (UE) 2023/1114 – Custodia delle attività di riserva

    Art. 37 Reg. (UE) 2023/1114 – Custodia delle attività di riserva

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

    a) le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come «contratto di garanzia finanziaria” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ) ;

    b) le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo;

    c) gli emittenti di token collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

    d) le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva siano evitate;

    e) il rischio di concentrazione delle attività di riserva sia evitato.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività che emettono due o più token collegati ad attività nell’Unione dispongono di una politica di custodia per ciascun gruppo della riserva di attività. I diversi emittenti di token collegati ad attività che hanno emesso lo stesso di token collegato ad attività applicano e mantengono una politica di custodia unica.

    3. Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del token collegato ad attività da uno o più dei seguenti soggetti:

    a) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di cripto-attività;

    b) un ente creditizio per tutti i tipi di attività di riserva;

    c) un’impresa di investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, se le attività di riserva assumono la forma di strumenti finanziari.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3. Il depositario è una persona giuridica diversa dall’emittente. Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3 dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi e imprese di investimento. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di token collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

    5. Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione. Gli emittenti di token collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli emittenti di token collegati ad attività valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell’intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

    6. I depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:

    a) gli enti creditizi detengono in custodia i fondi in un conto aperto nei loro libri contabili;

    b) per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi o le imprese di investimento detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi o delle imprese di investimento e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi o imprese di investimento;

    c) per le cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i prestatori di servizi per le cripto-attività detengono in custodia le cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;

    d) per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività.

    Ai fini della lettera a) del primo comma, gli enti creditizi assicurano che i fondi siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione ( 40 ) . Tale conto è aperto a nome dell’emittente dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che i fondi detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera b) del primo comma, gli enti creditizi e le imprese di investimento assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento in conti separati conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera c) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che le cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera d) del primo comma, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di token collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei token collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.

    7. La designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 del presente articolo è comprovata da un accordo contrattuale di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l’altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli emittenti di token collegati ad attività, ai prestatori di servizi per le cripto-attività, agli enti creditizi e alle imprese di investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell’interesse degli emittenti dei token collegati ad attività e dei possessori di tali token.

    9. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 non svolgono attività nei confronti di emittenti di token collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei token collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;

    b) i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli emittenti dei token collegati ad attività ai possessori dei token collegati ad attività, conformemente all’articolo 32.

    10. In caso di perdita di uno strumento finanziario o di una cripto-attività detenuti in custodia a norma del paragrafo 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ente creditizio o l’impresa di investimento che ha perso tale strumento finanziario o cripto-attività procede alla compensazione o alla restituzione all’emittente del token collegato ad attività di uno strumento finanziario o una cripto-attività di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ente creditizio o l’impresa di investimento in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

  • Art. 552 Codice della Navigazione – Privilegi sulla nave e sul nolo

    Art. 552 Codice della Navigazione – Privilegi sulla nave e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto; 2° i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio; 3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni; 5° le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

  • Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 – Coordinamento degli organismi notificati

    Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 – Coordinamento degli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione garantisce che, per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, siano istituiti e funzionino correttamente, in forma di gruppo settoriale di organismi notificati, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

    2. Ciascuna autorità di notifica garantisce che gli organismi da essa notificati partecipino al lavoro di un gruppo di cui al paragrafo 1, direttamente o mediante rappresentanti designati.

    3. La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica.

  • Comma 135 LB 2026: intermediari finanziari, interessi passivi IRAP

    Comma 135 LB 2026: intermediari finanziari, interessi passivi IRAP

    Comma 135 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    135. Per gli intermediari finanziari di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

  • Art. 18 T.U. Espropriazione – Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

    Art. 18 T.U. Espropriazione – Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.

  • Comma 703 LB26: clausola di salvaguardia per il mancato raggiung

    Comma 703 LB26: clausola di salvaguardia per il mancato raggiung

    Comma 703 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attivazione della clausola di salvaguardia presupporrà atti di accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi e potrà richiedere provvedimenti attuativi (decreti ministeriali) per la concreta modulazione delle misure correttive previste dai commi 498 e seguenti della L. 213/2023. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

  • Art. 486 Codice della Navigazione – Rapporti contrattuali

    Art. 486 Codice della Navigazione – Rapporti contrattuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

  • Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti del comma

    Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti del comma

    Comma 122 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 .

  • Cessazione e pensione dei dirigenti pubblici

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I dirigenti pubblici vanno in pensione con i requisiti generali (vecchiaia 67 anni, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F). Per alcune categorie il limite di permanenza in servizio e’ 65-70 anni. Il trattamento pensionistico riflette le retribuzioni piu alte. TFR/TFS calcolato sulle voci stabili. La cessazione dell’incarico (a termine) non coincide con la cessazione del rapporto di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Pensione dirigenti PA
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Limite eta dirigenti 65-70 anni a seconda area
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Medici (limite) Fino 70 anni su richiesta

    Requisiti pensionistici e limiti di eta

    I dirigenti vanno in pensione con i requisiti generali (vecchiaia 67 + 20 contributi, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F).

    Specificita: il limite di permanenza in servizio varia:

    • Dirigenti generali: di norma 65 anni (con possibile estensione)
    • Dirigenti medici: fino a 70 anni su richiesta (per garantire continuita assistenziale e per il valore dell’esperienza)
    • Professori universitari (regime diverso): 70 anni

    Cessazione incarico vs cessazione rapporto

    Importante distinzione:

    • Cessazione dell’incarico: l’incarico dirigenziale (a termine 3-5 anni) scade o viene revocato, ma il dirigente di ruolo resta in servizio a disposizione o con nuovo incarico
    • Cessazione del rapporto di lavoro: il dirigente lascia definitivamente la PA (pensione, dimissioni, licenziamento)

    La fine di un incarico NON significa la fine del rapporto: il dirigente di ruolo conserva il posto.

    Trattamento pensionistico e TFR/TFS

    Il trattamento pensionistico dei dirigenti riflette le retribuzioni piu alte, ma con due limiti:

    • La retribuzione di posizione e risultato e’ parzialmente pensionabile (le quote variabili incidono meno)
    • Il sistema contributivo (post-1995) penalizza chi ha redditi alti negli ultimi anni rispetto al vecchio retributivo

    TFR/TFS: calcolato sulle voci stabili (tabellare, parte fissa della posizione). Tempi di liquidazione INPS lunghi (fino 24 mesi). Anticipo bancario possibile.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente pensione vecchiaia 67
    Tizio, dirigente II fascia, va in pensione vecchiaia a 67 anni con 35 anni contributi. Pensione elevata (riflette retribuzioni alte) ma con quota variabile poco pensionabile. TFS liquidato in 24 mesi.
    Caia – Dirigente medico fino a 70 anni
    Caia, dirigente medico struttura complessa, chiede permanenza in servizio fino a 70 anni (continuita assistenziale + esperienza). Autorizzata. Pensione decorrente al compimento dei 70 anni.
    Sempronio – Fine incarico ma resta in servizio
    Sempronio, dirigente, vede scadere l’incarico quinquennale di direttore di Ufficio. Non e’ pensione: resta dirigente di ruolo a disposizione, riceve nuovo incarico equivalente dopo 2 mesi.

    Domande frequenti

    A che eta va in pensione un dirigente pubblico?
    Requisiti generali: vecchiaia 67 anni + 20 contributi, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F. Limite permanenza: 65 anni per dirigenti generali, fino a 70 anni per i medici (su richiesta) per continuita assistenziale.
    Fine incarico significa licenziamento?
    No. La cessazione dell’incarico dirigenziale (a termine 3-5 anni) NON coincide con la cessazione del rapporto di lavoro. Il dirigente di ruolo resta in servizio a disposizione o con nuovo incarico equivalente.
    La pensione dei dirigenti e' alta?
    Riflette le retribuzioni piu alte, ma con limiti: la retribuzione di posizione/risultato e’ parzialmente pensionabile, e il sistema contributivo (post-1995) penalizza i redditi alti degli ultimi anni rispetto al vecchio retributivo.
    I medici possono lavorare fino a 70 anni?
    Si, su richiesta, per garantire continuita assistenziale e valorizzare l’esperienza. Il limite ordinario sarebbe 67-65 anni, ma per i dirigenti medici e’ ammessa la permanenza fino a 70 anni con autorizzazione aziendale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 110 LB26: stop a definizioni agevolate dei tributi regiona

    Comma 110 LB26: stop a definizioni agevolate dei tributi regiona

    Comma 110 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; resta fermo l’art. 5-quater D.L. 282/2002 per casi residui.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    110. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.