Art. 563 Codice della Navigazione – Graduazione e concorso dei privilegi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561. I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti. I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.
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In sintesi
I crediti privilegiati sulle cose caricate si graduano nell'ordine delle categorie dell'art. 561: la categoria con numero inferiore prevale sulle successive.
I crediti dei nn. 3 e 5 (salvataggio e obbligazioni del comandante) sono graduati nell'ordine inverso delle date di insorgenza: il più recente prevale sul più antico.
I crediti degli altri numeri sono graduati in ordine inverso di data solo se sorti in porti diversi; se sorti nello stesso porto concorrono in proporzione.
Il sistema replica, per le cose caricate, la logica già adottata dall'art. 556 per i privilegi sulla nave, adattandola alla specificità del trasporto di merci.
Indice dei contenuti
Struttura e funzione della norma
L'articolo 563 del Codice della navigazione disciplina il concorso tra creditori privilegiati sulle cose caricate quando il valore del carico non è sufficiente a soddisfarli integralmente. La norma riprende e adatta al contesto delle merci la logica già espressa dall'art. 556 per i privilegi sulla nave, introducendo tuttavia elementi di differenziazione significativi che riflettono la diversa natura dell'oggetto del privilegio. Mentre la nave è un bene unitario, stabile e registrato, il carico è composto da merci che possono essere state impiegate in più operazioni successive e in porti diversi durante lo stesso viaggio o la stessa spedizione.
La graduazione ordinale: le categorie dell'art. 561
Il principio primario è chiaro: i crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 561. Ciò significa che, in sede di distribuzione del ricavato del carico (o della sua indennità sostitutiva ex art. 562), si soddisfano prima integralmente i creditori di categoria 1 (spese giudiziali e di custodia), poi quelli di categoria 2 (diritti doganali), poi quelli di categoria 3 (salvataggio e avarie comuni), poi quelli di categoria 4 (crediti da contratto di trasporto), e infine quelli di categoria 5 (obbligazioni contratte dal comandante sul carico). Soltanto se rimane un residuo dopo il soddisfacimento di una categoria, esso è distribuito ai creditori della categoria successiva.
Il criterio di recenziorità per i nn. 3 e 5
All'interno delle categorie 3 (assistenza, salvataggio, avarie comuni) e 5 (obbligazioni del comandante sul carico), la graduazione segue il principio di recenziorità: il credito sorto per ultimo prevale sui crediti anteriori della stessa categoria. Questo criterio riflette la stessa logica già incontrata nell'art. 556 per i privilegi sulla nave: chi ha salvato il carico o contratto obbligazioni per la sua conservazione in un momento più recente ha contribuito a preservare un bene che avrebbe altrimenti potuto andare perduto, e merita quindi una preferenza rispetto a chi aveva precedentemente compiuto la stessa attività. Il criterio è particolarmente rilevante per le operazioni di salvataggio, che possono succedersi su uno stesso carico in più fasi o in più porti del viaggio.
Il criterio della diversità di porto per i crediti degli altri numeri
Per i crediti dei numeri 1, 2 e 4 - spese giudiziali, diritti doganali e crediti da contratto di trasporto - la norma introduce una distinzione rilevante: la graduazione in ordine inverso di data opera solo quando i crediti sono sorti in porti diversi. Se invece i crediti sono sorti nello stesso porto, essi concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza alcuna preferenza basata sulla data. La ragione di questa distinzione è di ordine pratico: i crediti sorti nello stesso porto si trovano normalmente in una situazione di contemporaneità o quasi-contemporaneità, e sarebbe arbitrario attribuire preferenza a chi ha presentato la propria pretesa poche ore prima di un altro. Al contrario, i crediti sorti in porti diversi si collocano in tappe successive del viaggio e sono soggetti alla logica della recenziorità, analoga a quella inter-viaggi dell'art. 555.
Coordinamento con le Regole di York-Anversa per le avarie comuni
Per i crediti di contribuzione alle avarie comuni (compresi nella categoria 3 dell'art. 561), la graduazione dell'art. 563 si coordina con il sistema internazionale delle Regole di York-Anversa, adottate in sede internazionale e richiamate dalla prassi contrattuale dei trasporti marittimi. Le avarie comuni - sacrifici straordinari compiuti per la salvezza comune della spedizione - vengono liquidate attraverso un procedimento di aggiustamento in cui il «dispacheur» determina i contributi a carico di ciascun interesse. Una volta determinata la contribuzione, essa si inserisce nella graduatoria dell'art. 563 come credito privilegiato di categoria 3, con preferenza sui crediti da contratto di trasporto ma soggetto alla recenziorità rispetto ad altri crediti della stessa categoria sorti in momenti diversi.
Casi pratici
Caso 1: Concorso tra diritti doganali e nolo non pagato
Tizio, vettore marittimo, vanta il nolo non pagato (categoria 4). L'Agenzia delle Dogane richiede il pagamento dei diritti doganali sulle stesse merci (categoria 2). Il ricavato del carico non basta a soddisfarli entrambi: i diritti doganali vengono soddisfatti per intero, e solo il residuo spetta a Tizio per il nolo, in applicazione dell'ordine ex art. 561 e 563.
Caso 2: Due operazioni di salvataggio successive su stesso carico
Il carico di Caio viene soccorso da Tizio nel porto A e successivamente da Sempronio nel porto B durante lo stesso viaggio. Entrambi vantano crediti di categoria 3 per compenso di salvataggio. Applicando il criterio di recenziorità, il credito di Sempronio, sorto per ultimo, prevale su quello di Tizio: Sempronio viene soddisfatto per intero prima che Tizio possa ricevere alcunché dalla distribuzione del ricavato del carico.
Caso 3: Spese giudiziali sorte nello stesso porto di due creditori
Tizio e Caio sostengono entrambi spese giudiziali per atti conservativi sullo stesso carico, nello stesso porto e nello stesso giorno. Entrambi i crediti appartengono alla categoria 1 ex art. 561. Non essendovi diversità di porto né anteriorità temporale significativa, i due creditori concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza che l'uno prevalga sull'altro.
Domande frequenti
Come si stabilisce l'ordine tra diversi creditori privilegiati sulle merci?
Prima si applica la graduazione per categorie dell'art. 561 (il numero inferiore prevale). All'interno della stessa categoria, per i nn. 3 e 5 prevale il credito sorto per ultimo; per gli altri numeri, la recenziorità vale solo se i crediti sono sorti in porti diversi.
Cosa succede se due crediti della stessa categoria sono sorti nello stesso porto?
Se non appartengono ai nn. 3 e 5, i crediti sorti nello stesso porto concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza preferenza basata sulla data di insorgenza.
Il criterio di recenziorità si applica anche al nolo non pagato?
Il nolo rientra nella categoria 4 (contratto di trasporto), per la quale la recenziorità opera solo se i crediti sono sorti in porti diversi. Se il credito per nolo è sorto nello stesso porto di un altro credito di categoria 4, entrambi concorrono in proporzione.
Come si trattano le avarie comuni nella graduatoria dell'art. 563?
I crediti di contribuzione alle avarie comuni rientrano nella categoria 3 dell'art. 561 e sono soggetti al criterio di recenziorità: il credito di avaria comune sorto per ultimo (riferito all'evento più recente) prevale sugli altri della stessa categoria.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Struttura e funzione della norma
L'articolo 563 del Codice della navigazione disciplina il concorso tra creditori privilegiati sulle cose caricate quando il valore del carico non è sufficiente a soddisfarli integralmente. La norma riprende e adatta al contesto delle merci la logica già espressa dall'art. 556 per i privilegi sulla nave, introducendo tuttavia elementi di differenziazione significativi che riflettono la diversa natura dell'oggetto del privilegio. Mentre la nave è un bene unitario, stabile e registrato, il carico è composto da merci che possono essere state impiegate in più operazioni successive e in porti diversi durante lo stesso viaggio o la stessa spedizione.
La graduazione ordinale: le categorie dell'art. 561
Il principio primario è chiaro: i crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 561. Ciò significa che, in sede di distribuzione del ricavato del carico (o della sua indennità sostitutiva ex art. 562), si soddisfano prima integralmente i creditori di categoria 1 (spese giudiziali e di custodia), poi quelli di categoria 2 (diritti doganali), poi quelli di categoria 3 (salvataggio e avarie comuni), poi quelli di categoria 4 (crediti da contratto di trasporto), e infine quelli di categoria 5 (obbligazioni contratte dal comandante sul carico). Soltanto se rimane un residuo dopo il soddisfacimento di una categoria, esso è distribuito ai creditori della categoria successiva.
Il criterio di recenziorità per i nn. 3 e 5
All'interno delle categorie 3 (assistenza, salvataggio, avarie comuni) e 5 (obbligazioni del comandante sul carico), la graduazione segue il principio di recenziorità: il credito sorto per ultimo prevale sui crediti anteriori della stessa categoria. Questo criterio riflette la stessa logica già incontrata nell'art. 556 per i privilegi sulla nave: chi ha salvato il carico o contratto obbligazioni per la sua conservazione in un momento più recente ha contribuito a preservare un bene che avrebbe altrimenti potuto andare perduto, e merita quindi una preferenza rispetto a chi aveva precedentemente compiuto la stessa attività. Il criterio è particolarmente rilevante per le operazioni di salvataggio, che possono succedersi su uno stesso carico in più fasi o in più porti del viaggio.
Il criterio della diversità di porto per i crediti degli altri numeri
Per i crediti dei numeri 1, 2 e 4 - spese giudiziali, diritti doganali e crediti da contratto di trasporto - la norma introduce una distinzione rilevante: la graduazione in ordine inverso di data opera solo quando i crediti sono sorti in porti diversi. Se invece i crediti sono sorti nello stesso porto, essi concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza alcuna preferenza basata sulla data. La ragione di questa distinzione è di ordine pratico: i crediti sorti nello stesso porto si trovano normalmente in una situazione di contemporaneità o quasi-contemporaneità, e sarebbe arbitrario attribuire preferenza a chi ha presentato la propria pretesa poche ore prima di un altro. Al contrario, i crediti sorti in porti diversi si collocano in tappe successive del viaggio e sono soggetti alla logica della recenziorità, analoga a quella inter-viaggi dell'art. 555.
Coordinamento con le Regole di York-Anversa per le avarie comuni
Per i crediti di contribuzione alle avarie comuni (compresi nella categoria 3 dell'art. 561), la graduazione dell'art. 563 si coordina con il sistema internazionale delle Regole di York-Anversa, adottate in sede internazionale e richiamate dalla prassi contrattuale dei trasporti marittimi. Le avarie comuni - sacrifici straordinari compiuti per la salvezza comune della spedizione - vengono liquidate attraverso un procedimento di aggiustamento in cui il «dispacheur» determina i contributi a carico di ciascun interesse. Una volta determinata la contribuzione, essa si inserisce nella graduatoria dell'art. 563 come credito privilegiato di categoria 3, con preferenza sui crediti da contratto di trasporto ma soggetto alla recenziorità rispetto ad altri crediti della stessa categoria sorti in momenti diversi.
Casi pratici
Caso 1: Concorso tra diritti doganali e nolo non pagato
Tizio, vettore marittimo, vanta il nolo non pagato (categoria 4). L'Agenzia delle Dogane richiede il pagamento dei diritti doganali sulle stesse merci (categoria 2). Il ricavato del carico non basta a soddisfarli entrambi: i diritti doganali vengono soddisfatti per intero, e solo il residuo spetta a Tizio per il nolo, in applicazione dell'ordine ex art. 561 e 563.
Caso 2: Due operazioni di salvataggio successive su stesso carico
Il carico di Caio viene soccorso da Tizio nel porto A e successivamente da Sempronio nel porto B durante lo stesso viaggio. Entrambi vantano crediti di categoria 3 per compenso di salvataggio. Applicando il criterio di recenziorità, il credito di Sempronio, sorto per ultimo, prevale su quello di Tizio: Sempronio viene soddisfatto per intero prima che Tizio possa ricevere alcunché dalla distribuzione del ricavato del carico.
Caso 3: Spese giudiziali sorte nello stesso porto di due creditori
Tizio e Caio sostengono entrambi spese giudiziali per atti conservativi sullo stesso carico, nello stesso porto e nello stesso giorno. Entrambi i crediti appartengono alla categoria 1 ex art. 561. Non essendovi diversità di porto né anteriorità temporale significativa, i due creditori concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza che l'uno prevalga sull'altro.
Domande frequenti
Come si stabilisce l'ordine tra diversi creditori privilegiati sulle merci?
Prima si applica la graduazione per categorie dell'art. 561 (il numero inferiore prevale). All'interno della stessa categoria, per i nn. 3 e 5 prevale il credito sorto per ultimo; per gli altri numeri, la recenziorità vale solo se i crediti sono sorti in porti diversi.
Cosa succede se due crediti della stessa categoria sono sorti nello stesso porto?
Se non appartengono ai nn. 3 e 5, i crediti sorti nello stesso porto concorrono in proporzione ai rispettivi ammontari, senza preferenza basata sulla data di insorgenza.
Il criterio di recenziorità si applica anche al nolo non pagato?
Il nolo rientra nella categoria 4 (contratto di trasporto), per la quale la recenziorità opera solo se i crediti sono sorti in porti diversi. Se il credito per nolo è sorto nello stesso porto di un altro credito di categoria 4, entrambi concorrono in proporzione.
Come si trattano le avarie comuni nella graduatoria dell'art. 563?
I crediti di contribuzione alle avarie comuni rientrano nella categoria 3 dell'art. 561 e sono soggetti al criterio di recenziorità: il credito di avaria comune sorto per ultimo (riferito all'evento più recente) prevale sugli altri della stessa categoria.