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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Assunzione d'ufficio del ricupero: l'autorità marittima può assumere il ricupero di navi sommerse o relitti quando i proprietari non intendano provvedervi o abbiano abbandonato le operazioni iniziate.
  • Inerzia presunta del proprietario: si presume che i proprietari non intendano procedere se non dichiarano entro sessanta giorni dall'avviso dell'autorità, non iniziano le operazioni nel termine assegnato o non riprendono quelle sospese entro sessanta giorni dall'invito.
  • Diritto di riscatto del proprietario: i proprietari possono in qualsiasi momento riprendere il ricupero, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.
  • Nave straniera: prima di avviare il ricupero di una nave straniera, l'autorità marittima ne dà notizia al console dello Stato di bandiera, che può provvedere direttamente.
  • Presupposto dell'utilità: l'assunzione d'ufficio è possibile solo se è prevedibile un utile risultato dalle operazioni, escludendo interventi antieconomici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 507 Codice della Navigazione — Ricupero operato dall’autorità marittima

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato. Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Commento

Ratio e inquadramento della norma

L'art. 507 del Codice della navigazione disciplina il ricupero d'ufficio da parte dell'autorità marittima: si tratta di un'ipotesi di sostituzione pubblica all'inerzia dei privati nel recupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del territorio nazionale. La disposizione esprime un principio di interesse pubblico: la presenza di relitti sommersi nelle acque italiane può rappresentare un pericolo per la navigazione, un degrado ambientale e una perdita economica; pertanto, lo Stato si riserva la facoltà di intervenire quando i soggetti privati titolati non lo facciano. L'istituto si distingue dall'intervento repressivo dell'art. 506 (che presuppone un reato del ricuperatore) ed è invece un rimedio di carattere sostitutivo-tutorio rispetto all'inerzia dei proprietari.

I presupposti dell'intervento d'ufficio

L'art. 507 richiede la concorrenza di due presupposti: da un lato, la prevedibilità di un utile risultato dalle operazioni (il che implica una valutazione tecnico-economica preventiva da parte dell'autorità, che esclude interventi palesemente antieconomici); dall'altro, la mancanza di volontà dei proprietari di provvedere direttamente. Quest'ultimo presupposto è corredato da un meccanismo di presunzione legale: si considera che i proprietari non intendano procedere quando non abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dall'avviso pubblicato dall'autorità nei modi stabiliti dal regolamento, oppure quando non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, o infine quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità. Si tratta di presunzioni relative che i proprietari possono vincere manifestando tempestivamente la propria volontà.

La procedura: avviso, termini e presunzione di inerzia

L'avviso dell'autorità marittima è un atto prodromico essenziale: senza di esso non decorrono i termini e non si produce la presunzione di inerzia. L'avviso è pubblicato «nei modi stabiliti dal regolamento», che prevede la pubblicazione in gazzetta ufficiale o in analoga forma pubblica. Il dies a quo del termine di sessanta giorni è la pubblicazione dell'avviso, non la sua eventuale notificazione personale al proprietario. Qualora il proprietario non sia noto, l'avviso assolve anche alla funzione di chiamata pubblica degli eventuali interessati. Il termine di sessanta giorni per dichiarare l'intenzione di procedere è distinto dal termine (anch'esso fissato dall'autorità) entro cui effettivamente avviare le operazioni: il proprietario che dichiara la propria intenzione ma poi non inizia i lavori entro il termine assegnato è equiparato al proprietario silente.

Il diritto del proprietario di riprendere il ricupero in qualsiasi momento

La norma garantisce ai proprietari un diritto perpetuo di riscatto: anche dopo che l'autorità ha assunto le operazioni, i proprietari possono in ogni momento subentrare, ma devono rimborsare previamente le spese già sostenute dall'amministrazione. Questo rimborso preventivo è condizione di procedibilità: senza di esso, l'autorità non è tenuta a cedere la gestione delle operazioni. La ratio è evitare che i proprietari si avvantaggino gratuitamente del lavoro dell'amministrazione, attendendo che le operazioni più costose siano completate prima di intervenire. Il rimborso riguarda le spese effettivamente sostenute, non i costi futuri stimati.

La disciplina speciale per le navi straniere

L'art. 507 prevede una procedura aggiuntiva per il ricupero di navi battenti bandiera straniera: prima di avviare le operazioni, l'autorità marittima italiana ne dà notizia al console dello Stato di cui la nave era bandierata, «affinché il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero». Questa disposizione rispetta il principio di bandiera e le convenzioni internazionali in materia di giurisdizione sulle navi: il console agisce in rappresentanza degli interessi dello Stato di bandiera e dei proprietari stranieri. Se il console non manifesta l'intenzione di provvedere direttamente, l'autorità italiana può procedere. Il meccanismo si raccorda con le norme di diritto internazionale privato della navigazione e con i trattati bilaterali o multilaterali eventualmente applicabili.

Coordinamento con gli artt. 72, 73 e 508

La norma fa «fermo il disposto degli artt. 72 e 73»: si tratta delle disposizioni che attribuiscono all'autorità marittima poteri generali di vigilanza sulla navigazione e sulla sicurezza del traffico marittimo. L'art. 507 si aggiunge a questi poteri generali come strumento specifico per il ricupero d'ufficio. Il coordinamento con l'art. 508 è strettissimo: quest'ultimo disciplina la custodia, la vendita e la destinazione finale delle cose ricuperate dall'autorità, completando il ciclo dell'intervento pubblico avviato dall'art. 507.

Casi pratici

Caso 1: Proprietario che non risponde all'avviso dell'autorità

Una nave appartenente a Tizio affonda nelle acque del compartimento marittimo di competenza. L'autorità pubblica l'avviso nei modi di legge, ma Tizio non risponde entro sessanta giorni. L'autorità, ritenendo prevedibile un utile risultato, assume il ricupero d'ufficio e avvia le operazioni, salvo il diritto di Tizio di riprendere il ricupero in qualsiasi momento previo rimborso delle spese.

Caso 2: Ripresa del ricupero da parte del proprietario dopo l'intervento pubblico

L'autorità marittima ha già sostenuto spese per 30.000 euro nel ricupero del relitto di proprietà di Caio, che nel frattempo ha reperito i fondi necessari. Caio chiede di riprendere le operazioni: l'autorità acconsente a condizione che Caio rimborsi previamente le 30.000 euro di spese sostenute, in ottemperanza al terzo comma dell'art. 507.

Caso 3: Nave straniera naufragata e notifica al console

Una nave battente bandiera di uno Stato estero affonda nelle acque territoriali italiane. L'autorità marittima, prima di avviare il ricupero d'ufficio, notifica la situazione al console dello Stato di bandiera, rappresentato da Sempronio. Il console, ritenendo opportuno intervenire nell'interesse dei proprietari stranieri, avvia direttamente le operazioni di ricupero, evitando l'assunzione d'ufficio da parte italiana.

Domande frequenti

Quando può l'autorità marittima assumere d'ufficio il ricupero di un relitto?

L'autorità può intervenire quando il ricupero sia prevedibilmente utile e i proprietari non intendano procedere, come si presume se non dichiarano la loro intenzione entro 60 giorni dall'avviso, non iniziano le operazioni nel termine assegnato o non riprendono quelle sospese entro 60 giorni dall'invito.

Il proprietario può riprendere il ricupero dopo che l'autorità ha già iniziato le operazioni?

Sì, in qualsiasi momento: il proprietario può riprendere il ricupero previo rimborso delle spese già sostenute dall'amministrazione. Il rimborso è condizione preventiva e obbligatoria.

Cosa succede se il proprietario del relitto è ignoto?

L'autorità pubblica l'avviso nei modi stabiliti dal regolamento anche per i proprietari ignoti; se nessuno si manifesta entro i termini, si presume l'inerzia e l'autorità può procedere al ricupero d'ufficio.

Esiste una procedura speciale per le navi straniere?

Sì: prima di avviare il ricupero di una nave straniera, l'autorità marittima italiana notifica la situazione al console dello Stato di bandiera, che può provvedere direttamente al ricupero nell'interesse dei proprietari.

L'autorità marittima è obbligata ad assumere il ricupero se i proprietari sono inerti?

No: l'assunzione d'ufficio è una facoltà condizionata alla prevedibilità di un utile risultato economico. Se il ricupero fosse antieconomico, l'autorità non è tenuta a intervenire.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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