Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 D.Lgs. 198/2006 – Requisiti e attribuzioni

    Art. 13 D.Lgs. 198/2006 – Requisiti e attribuzioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

    2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 T.U. Espropriazione – Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

    Art. 22 T.U. Espropriazione – Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

    2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

    a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

    3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

    4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

    5. In assenza della istanza dei proprietario, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

  • Art. 45 Codice del Processo Amministrativo – Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

    Art. 45 Codice del Processo Amministrativo – Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

    2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

    4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

  • Art. 98 DPR 495/1992 – Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi

    Art. 98 DPR 495/1992 – Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.

    2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).

  • Comma 541 LB 2026: decreto attuativo per il Bonus Valore Cultura

    Comma 541 LB 2026: decreto attuativo per il Bonus Valore Cultura

    Comma 541 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Lo stesso comma 541 prescrive il decreto: non avente natura regolamentare, del Ministro della cultura di concerto con MEF, Ministro dello Sport e Giovani, Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il 30 novembre 2026; aggiornabile per rispettare il limite di stanziamento del comma 540. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.

  • Art. 513 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 513 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento. DELLE ASSICURAZIONI

  • Art. 542 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    Art. 542 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

    b) quando la nave si presume perita.

  • Commi 350-352 LB 2026: farmacie nel SSN e tariffe specialistica

    Commi 350-352 LB 2026: farmacie nel SSN e tariffe specialistica

    Commi 350-352 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Linee guida del Ministero della salute sui requisiti delle farmacie convenzionate; aggiornamento dell'accordo collettivo nazionale ex art. 8 D.Lgs. 502/1992. Termine non fissato espressamente. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

    351. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e tenuto conto dell’esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 , sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall’articolo 18 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , di cui all’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

    352. Per le finalità di cui al comma 351, nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento.

  • Art. 3-quater D.Lgs. 502/1992 – Distretto

    Art. 3-quater D.Lgs. 502/1992 – Distretto

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La legge regionale disciplina l’articolazione in distretti dell’unità sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente.

    2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all’ articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell’ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della unità sanitaria locale.

    3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative: a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all’articolo 3-quinquiessulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) determina le risorse per l’integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell’unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale.

    4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell’unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.

  • Art. 15 D.Lgs. 472/1997 – Trasformazione, fusione e scissione di società

    Art. 15 D.Lgs. 472/1997 – Trasformazione, fusione e scissione di società

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.

    2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.

  • Comma 549 LB26: abrogazione dei commi 357-bis/quinquies e 358 de

    Comma 549 LB26: abrogazione dei commi 357-bis/quinquies e 358 de

    Comma 549 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 quanto alla previsione di abrogazione; effetto abrogativo decorrente dal 1° gennaio 2027.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis , 357-ter , 357-quater , 357-quinquies e 358 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono abrogati.

  • Art. 24 D.Lgs. 174/2016 – Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 24 D.Lgs. 174/2016 – Astensione e ricusazione del consulente

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.