Autore: Andrea Marton

  • Art. 34 DPR 230/2000 – Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

    Art. 34 DPR 230/2000 – Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, è iscritto nel registro previsto dall' articolo 123 del codice di procedura penale e dall' articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.

    2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.

  • Art. 40 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto del ricorso

    Art. 40 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto del ricorso

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso deve contenere distintamente:

    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l’indicazione dei mezzi di prova; f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

    2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

  • Art. 109 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con precedenza a destra

    Art. 109 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con precedenza a destra

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

  • Art. 129 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 129 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 129 TUIR – Disposizioni applicative

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1992

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.”

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  • Art. 12 D.Lgs. 174/2016 – Ufficio del pubblico ministero

    Art. 12 D.Lgs. 174/2016 – Ufficio del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

    2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

    3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

  • Commi 130-134 LB 2026: redditi d’impresa, interessi passivi banc

    Commi 130-134 LB 2026: redditi d’impresa, interessi passivi banc

    Commi 130-134 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 132 rinvia a un prospetto della dichiarazione dei redditi: il modello e le istruzioni saranno definiti da provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, presumibilmente in sede di approvazione del modello REDDITI SC 2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre»; b) all’articolo 101: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»; 2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»; c) all’articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.

    131. In attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell’articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

    132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a ) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

    133. Gli interessi passivi di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

    134. Si applicano le disposizioni dell’articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

  • Comma 967 LB26: TUSP, esclusione partecipazioni in società quotate

    Comma 967 LB26: TUSP, esclusione partecipazioni in società quotate

    Comma 967 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    967. All’ articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».

  • Art. 118 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 118 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 118 TUIR – Effetti dell’esercizio dell’opzione (2)

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa’ controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

    1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165:

    a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;

    b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e’ accreditabile l’imposta estera e’ calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;

    c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero (1).

    2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa’ cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa’ o ente controllante o alternativamente dalle societa’ cui competono. Resta ferma l’applicabilita’ delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto e’ determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante e’ effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa’ singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

    4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.”

    ——————

    (1) Lettera così modificata, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

    (2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 543 Codice della Navigazione – Forma e termini della dichiarazione di abbandono

    Art. 543 Codice della Navigazione – Forma e termini della dichiarazione di abbandono

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato perduto l'atto di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola. La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera raccomandata. Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato può esercitare soltanto l'azione di avaria.

  • Comma 876 LB26: decreto attuativo Fondo cage-free e intesa Stato-Regioni

    Comma 876 LB26: decreto attuativo Fondo cage-free e intesa Stato-Regioni

    Comma 876 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    876. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  • Comma 772 LB 2026: fondo MEF per enti locali, sociale, sport e cultura

    Comma 772 LB 2026: fondo MEF per enti locali, sociale, sport e cultura

    Comma 772 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Dotazione 68.700.000 euro per il 2026 e 67.750.000 euro per il 2027.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atti di riparto del MEF e/o decreti dei ministeri di settore per la concreta destinazione delle risorse del fondo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    772. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l’anno 2026 ed euro 67.750.000 per l’anno 2027, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

  • Art. 489 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza

    Art. 489 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.