Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Pensione infermieri 2026: vecchiaia e usuranti

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il personale Sanita SSN puo andare in pensione con: vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Specificita: lavori usuranti per chi ha fatto turni notturni almeno 6 anni dei 10 ultimi (sconto 12 mesi). Decorrenza ordinaria 1° giorno mese successivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Pensione Sanita 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi
    Usuranti (turni notte) 61a 7m + 30 contributi

    Pensione standard

    Requisiti standard analoghi a Funzioni Centrali e Locali:

    • Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi
    • Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F
    • Quota 103: 62 anni + 41 contributi (contributivo)
    • Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi (categorie protette)

    Lavori usuranti per turni notturni

    Il personale Sanita SSN che ha svolto turni notturni in modo sistematico puo accedere a pensione con sconto di 12 mesi (vecchiaia anticipata a 66 anni + 20 contributi o anticipata 41a 10m M / 40a 10m F):

    • Almeno 6 anni di turni notte negli ultimi 10 anni di carriera
    • Almeno 78 notti/anno (oltre la soglia per “lavoratore notturno abituale”)
    • Decreto INPS di riconoscimento dei requisiti

    Si applica al personale di reparti H24 (degenza, PS, TI, sale operatorie). Verifica preventiva INPS 2-3 anni prima della cessazione.

    Dimissioni e tempi di liquidazione

    Dimissioni con preavviso (2-3 mesi). Niente NASpI per dipendenti pubblici contrattualizzati. TFR/TFS erogato in 12-24 mesi.

    La risoluzione consensuale con incentivo all’esodo e’ rara nel SSN (carenza personale strutturale). Si applica solo in casi di chiusura di reparti o accorpamenti aziendali.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera pensione usuranti
    Tizia infermiera 66 anni con 32 anni servizio (28 a turni notte). Riconoscimento INPS lavori usuranti. Pensione vecchiaia anticipata a 66 anni (sconto 12 mesi su 67 standard).
    Caia – OSS Opzione Donna PA
    Caia OSS, 61 anni + 36 anni contributi, caregiver padre invalido convivente. Sceglie Opzione Donna PA. Calcolo totalmente contributivo (-23%). Decorrenza 1° giorno mese successivo.
    Sempronio – Anticipata 43 anni contributi
    Sempronio infermiere 64 anni con 43 anni contributi (entrato giovane). Sceglie anticipata. Importo ~75% ultima retribuzione + indennita di infermiere. Liquidazione TFS in 24 mesi.

    Domande frequenti

    A che eta vado in pensione come infermiere?
    Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi. Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F. Per turni notte sistematici (6 anni su 10): sconto 12 mesi sulla vecchiaia (66 anni).
    I turni di notte fanno andare prima in pensione?
    Si, se riconosciuto lavoratore notturno abituale (almeno 78 notti/anno per almeno 6 dei 10 ultimi anni). Sconto 12 mesi sul requisito di vecchiaia (66 anni invece di 67). Verifica preventiva INPS.
    Posso lavorare oltre i 67 anni?
    Si, con permanenza in servizio fino a 70 anni su richiesta motivata. Pratica rara, autorizzazione discrezionale dell’azienda. La maggior parte cessa al raggiungimento dei requisiti.
    Lavori usuranti: si applica a tutti gli infermieri?
    No, solo a chi ha fatto turni notturni sistematici. Infermieri ambulatoriali o servizi diurni (no turni notte) non rientrano. Verifica INPS sui certificati di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b

    Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b

    Comma 770 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto MEF, eventualmente di concerto con MIMIT, per la ripartizione delle risorse del Fondo e l'assegnazione agli incrementi dei limiti di spesa del credito beni 4.0. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    770. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.

  • Dirigenza medica SSN: incarichi e struttura complessa

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I medici del SSN sono tutti dirigenti dal momento dell’assunzione. La carriera prevede incarichi: professionale (di base), di struttura semplice, di struttura complessa (l’ex primario). L’accesso a struttura complessa richiede rapporto esclusivo e selezione. I medici fanno guardie e reperibilita. La retribuzione cresce con l’incarico, l’anzianita e gli obiettivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Carriera dirigenza medica SSN
    Incarico Ruolo Requisiti
    Professionale base Medico dirigente standard Specializzazione + concorso
    Professionale alta specializzazione Esperto in ambito specifico 5+ anni esperienza
    Struttura semplice Responsabile unita semplice 5+ anni + esclusivita
    Struttura complessa Direttore UO (ex primario) Selezione + esclusivita + 7-10 anni

    Tutti i medici SSN sono dirigenti

    Dal 1992-1993 (D.Lgs. 502/1992), tutti i medici del SSN sono dirigenti dal momento dell’assunzione. Non esiste piu la qualifica di “medico assistente” o “aiuto”.

    L’accesso: laurea in Medicina + abilitazione + specializzazione + concorso pubblico bandito dall’azienda. Dopo il concorso, il medico e’ inquadrato come dirigente medico con incarico professionale di base.

    La carriera: dalla base alla struttura complessa

    La carriera del medico SSN si sviluppa per incarichi:

    • Incarico professionale di base: il neo-dirigente medico
    • Incarico professionale di alta specializzazione: esperto in un ambito (es. emodinamica, endoscopia avanzata)
    • Incarico di struttura semplice: responsabile di un’unita semplice (es. ambulatorio dedicato, sezione di reparto)
    • Incarico di struttura complessa: direttore di Unita Operativa Complessa (l’ex “primario”)

    L’accesso a struttura complessa richiede rapporto esclusivo, anzianita (7-10 anni), e selezione tramite avviso pubblico con commissione e graduatoria.

    Guardie, reperibilita e turni medici

    I medici dirigenti SSN svolgono:

    • Guardia attiva: presenza in ospedale H24 nei reparti che lo richiedono (PS, rianimazione, ostetricia)
    • Reperibilita: disponibilita a essere chiamati. Indennita di reperibilita + chiamata pagata
    • Pronta disponibilita: per situazioni di emergenza

    L’orario settimanale di riferimento e’ 38 ore (di cui parte per attivita assistenziale, parte per aggiornamento/ricerca). Le guardie e reperibilita generano compensi aggiuntivi significativi.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente medico base
    Tizio, dirigente medico cardiologia neo-assunto dopo specializzazione + concorso. Incarico professionale di base. Stipendio €4.500 tabellare + esclusivita €600 + guardie + reperibilita = oltre €70.000 annui.
    Caia – Struttura semplice gastroenterologia
    Caia, dirigente medico con incarico struttura semplice (endoscopia digestiva), rapporto esclusivo, 8 anni esperienza. Stipendio + retribuzione posizione €1.200 + esclusivita + ALPI. ~€90.000 annui.
    Sempronio – Direttore struttura complessa
    Sempronio, direttore UO Complessa Chirurgia Generale (ex primario), selezione superata, 12 anni esperienza. Stipendio €5.200 + posizione €2.200 + esclusivita €1.000 + risultato + ALPI. Vicino al tetto €240.000.

    Domande frequenti

    I medici ospedalieri sono dirigenti?
    Si, tutti i medici del SSN sono dirigenti dal momento dell’assunzione (D.Lgs. 502/1992). Non esiste piu il ‘medico assistente’. Accesso: laurea + specializzazione + concorso pubblico aziendale.
    Cos'e' la struttura complessa?
    L’Unita Operativa Complessa, diretta dall’ex ‘primario’. L’incarico di direttore di struttura complessa richiede rapporto esclusivo, 7-10 anni di esperienza, e selezione tramite avviso pubblico con commissione e graduatoria.
    Quanto guadagna un primario?
    Un direttore di struttura complessa guadagna tra €120.000 e €200.000 lordi/anno: tabellare €5.200/mese + retribuzione posizione €2.200 + indennita esclusivita €1.000 + risultato + ALPI. Tetto massimo €240.000.
    I medici fanno i turni di notte?
    Si, tramite guardia attiva (presenza H24 in reparti come PS, rianimazione, ostetricia) e reperibilita (disponibilita a chiamata). Generano indennita e compensi aggiuntivi significativi rispetto al solo tabellare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI

    Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI

    Comma 16 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    16. All’ articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

  • Art. 47 DPR 230/2000 – Organizzazione del lavoro

    Art. 47 DPR 230/2000 – Organizzazione del lavoro

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

    2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

    3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.

    4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.

    5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

    6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

    7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

    8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

    9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.

    10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.

    11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

  • Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all’ articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l’anno 2026, di euro 4.697.149 per l’anno 2027 e di euro 3.262.415 per l’anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023 , per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

  • Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

    2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

    3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.

    4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

    5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.

  • Commi 261-263 LB 2026: dirigenza ministeriale, SNA e MiC

    Commi 261-263 LB 2026: dirigenza ministeriale, SNA e MiC

    Commi 261-263 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 261: necessario decreto del Ministro per la determinazione dell’indennità sostitutiva, su proposta del capo di Gabinetto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».

    262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell’amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalità e i termini delle procedure di cui all’articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , le unità di personale reclutate ai sensi dell’ articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 , in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all’ articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 , destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unità.

    263. Il Ministero della cultura può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

  • Art. 122 TUIR: Obblighi della società o ente controllante

    Art. 122 TUIR: Obblighi della società o ente controllante

    Art. 122 TUIR – Obblighi della società o ente controllante (1)

    In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 2, del DLG 18/12/97, n. 467.”1. La societa’ o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa’ partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 5 L. 431/1998 – Contratti di locazione di natura transitoria

    Art. 5 L. 431/1998 – Contratti di locazione di natura transitoria

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

    2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis.

    3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1274 Codice della Navigazione – Occupazione di zone portuali

    Art. 1274 Codice della Navigazione – Occupazione di zone portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione.

  • Art. 35 D.Lgs. 174/2016 – Interrogazione della persona sorda o muta

    Art. 35 D.Lgs. 174/2016 – Interrogazione della persona sorda o muta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.