Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre»; b) all’articolo 101: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»; 2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»; c) all’articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.
131. In attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell’articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.
132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a ) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
133. Gli interessi passivi di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
134. Si applicano le disposizioni dell’articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .