In sintesi
- Inserito nuovo comma 9-bis nell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).
- Le disposizioni dell’art. 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni) non si applicano alle partecipazioni delle PA in società quotate.
- Esclusione estesa alle società di cui all’art. 26, commi 5 e 5-bis, TUSP e alle loro partecipate.
- Le PA non sono più tenute al piano annuale di razionalizzazione per le partecipazioni in quotate.
- Allineamento con la disciplina europea sulla concorrenza e con la prassi MEF in materia di alienazioni.
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Comma 967 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 967): buon andamento e organizzazione PA: razionalizzazione partecipazioni
- Art. 47 Costituzione (comma 967): tutela del risparmio e partecipazioni in società quotate
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Contesto e ratio
Il comma 967 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) interviene sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, aggiungendo un nuovo comma 9-bis all’art. 20. L’art. 20 TUSP impone alle amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno, di effettuare un’analisi dell’assetto delle proprie partecipazioni societarie e predisporre, se ricorrono determinate condizioni (partecipazioni non riconducibili alle finalità istituzionali, società senza dipendenti o con fatturato medio inferiore a determinate soglie, duplicazioni, ecc.), un piano di razionalizzazione comprensivo di alienazione, fusione o messa in liquidazione.
L’esclusione delle società quotate
La nuova disposizione esclude espressamente dall’ambito applicativo dell’art. 20 TUSP le partecipazioni detenute dalle PA in società quotate sui mercati regolamentati. L’esclusione si estende altresì alle partecipazioni rientranti nelle ipotesi dell’art. 26, commi 5 e 5-bis, TUSP (società quotate al 31 dicembre 2015 e società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, avevano già emesso strumenti finanziari sui mercati regolamentati), nonché alle partecipazioni detenute da tali società (cd. partecipazioni indirette di secondo livello).
Razionalità del nuovo regime
L’esclusione risponde a tre esigenze. Primo: le società quotate sono già sottoposte a stringente vigilanza CONSOB e regolazione di mercato ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); ulteriori obblighi di razionalizzazione possono interferire con le quotazioni e creare asimmetrie informative. Secondo: le dismissioni di partecipazioni in quotate seguono procedure speciali (cd. privatizzazioni) regolate da norme dedicate (D.L. 332/1994 conv. L. 474/1994, c.d. legge sulle privatizzazioni). Terzo: applicare l’art. 20 TUSP a quotate avrebbe richiesto valutazioni patrimoniali soggette a price-sensitive disclosure, in tensione con la disciplina del Reg. UE 596/2014 (MAR).
Coordinamento con altre disposizioni TUSP
Restano applicabili alle partecipazioni in quotate gli obblighi generali di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), le regole di governance interna dell’amministrazione socia (es. autorizzazioni assembleari, voto in CdA) e le specifiche disposizioni dell’art. 26 TUSP. Le PA continuano a redigere la relazione annuale di cui all’art. 24 TUSP (revisione straordinaria, ormai conclusa) e le rendicontazioni periodiche al MEF (Dipartimento del Tesoro - DT) e alla Corte dei conti tramite il portale «Partecipazioni».
Impatto sulle PA azioniste
Le grandi amministrazioni centrali (MEF in primis, azionista di ENI, Enel, Leonardo, Poste Italiane) e gli enti territoriali (es. comuni azionisti di multi-utility quotate come Iren, Hera, A2A, ACEA) trarranno semplificazione amministrativa: niente più obbligo di motivare la «permanenza» di partecipazioni in quotate nei piani annuali di razionalizzazione. Restano invariati i vincoli di natura politica e di indirizzo strategico, nonché le competenze del MEF sulle dismissioni ai sensi della L. 474/1994.
Profili contabili
Le partecipazioni in quotate continuano a essere iscritte in bilancio secondo i principi contabili applicabili (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per enti territoriali, principio OIC 21 per le altre PA) al fair value. La sospensione dell’obbligo di razionalizzazione ex art. 20 non incide sui criteri di valutazione, ma alleggerisce il carico documentale e amministrativo. Restano applicabili gli obblighi di rendicontazione annuale al Dipartimento del Tesoro MEF tramite il portale «Partecipazioni» e la pubblicazione in «Amministrazione trasparente» ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (artt. 22 e ss.). Le partecipazioni quotate, in particolare, sono soggette alla disciplina della valutazione al fair value secondo le regole del Reg. UE 1606/2002 e degli IFRS adottati a livello unionale.
Coordinamento con il TUF e la disciplina di mercato
Le partecipazioni in società quotate restano disciplinate dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, TUF). Le PA azioniste sono soggette agli obblighi di trasparenza sugli assetti proprietari (artt. 120 e ss. TUF) e di comunicazione delle partecipazioni rilevanti a CONSOB e all’emittente quando superino le soglie previste (3%, 5%, 10%, ecc.). L’esclusione del comma 9-bis si riferisce alla sola razionalizzazione ex art. 20 TUSP: non incide sugli obblighi di mercato né sulle regole di abuso di mercato (Reg. UE 596/2014 MAR), che impongono il rispetto del divieto di insider trading e di manipolazione di mercato anche agli azionisti pubblici.
Aspetti pratici per il MEF e gli enti territoriali
Il MEF, come azionista di principali società quotate (ENI, Enel, Leonardo, Poste Italiane, STM, Saipem indirettamente), beneficia in modo particolarmente significativo della semplificazione: nei rapporti annuali sulle partecipazioni statali, non sarà più necessario motivare la «permanenza» delle quote in quotate nei piani di razionalizzazione. Gli enti locali, frequentemente azionisti di multi-utility quotate (Iren, Hera, A2A, ACEA, Italgas), trarranno parallela semplificazione. Resta ferma la discrezionalità politica circa l’eventuale dismissione, che continuerà ad essere gestita secondo le procedure ordinarie di privatizzazione (D.L. 332/1994 conv. L. 474/1994 per il livello statale; deliberazioni consiliari per gli enti locali).
Profili critici
L’intervento ha incontrato alcune critiche dottrinali per il potenziale arretramento del controllo pubblico sulle partecipazioni quotate, che spesso rappresentano voci di rilievo nei portafogli pubblici. La razionalizzazione ex art. 20 TUSP costituiva un meccanismo periodico di verifica della coerenza tra strategia di partecipazione e finalità istituzionali dell’ente. La sua sospensione per le quotate, pur giustificata da ragioni di compatibilità con il diritto di mercato, sposta il dibattito sulle dismissioni nella sede esclusivamente politica, senza un trigger normativo annuale. Tale scelta riflette comunque la peculiarità delle quotate, già sottoposte a verifiche periodiche da parte del mercato e degli analisti finanziari, secondo logiche differenti rispetto alle società chiuse.
Domande frequenti
Cos’è il TUSP e cosa prevede l’art. 20?
Il TUSP è il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che disciplina la costituzione, l’acquisizione, la gestione e la dismissione delle partecipazioni societarie detenute da amministrazioni pubbliche. L’art. 20 prevede l’obbligo annuale per le PA di analizzare il proprio portafoglio partecipativo e predisporre, ove ricorrano determinate condizioni (incoerenza con le finalità istituzionali, sotto-dimensionamento, duplicazioni di funzioni), un piano di razionalizzazione con alienazione, fusione, scissione, liquidazione o messa in revisione delle partecipazioni non strategiche.
Quali partecipazioni sono ora escluse dalla razionalizzazione?
Sono escluse, in virtù del nuovo comma 9-bis dell’art. 20 TUSP introdotto dal comma 967 LB 2026: (a) le partecipazioni delle PA in società quotate sui mercati regolamentati; (b) le partecipazioni in società di cui all’art. 26, commi 5 e 5-bis, TUSP, ovvero quelle già quotate al 31 dicembre 2015 o che avevano emesso strumenti finanziari sui mercati regolamentati prima dell’entrata in vigore del TUSP; (c) le partecipazioni detenute da queste società in altre realtà (partecipazioni indirette di secondo livello). Le PA non devono più predisporre piani di razionalizzazione per queste partecipazioni.
Le PA possono ancora vendere quote in società quotate?
Sì, certamente. La modifica non incide sulle decisioni discrezionali di alienazione: le PA possono procedere alle dismissioni secondo le procedure speciali previste per le privatizzazioni, in particolare il D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, che disciplina la cessione delle partecipazioni statali in società di interesse nazionale. Restano applicabili le regole di mercato CONSOB, le disposizioni del TUF (D.Lgs. 58/1998), il regime degli abusi di mercato (Reg. UE 596/2014 MAR) e gli obblighi di trasparenza nei confronti del Parlamento per le dismissioni di rilievo strategico.
Quali sono gli obblighi residui delle PA per le quote in quotate?
Restano fermi gli obblighi generali: (1) iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell’ente al fair value secondo i principi contabili applicabili (D.Lgs. 118/2011 per enti territoriali); (2) trasmissione annuale al Dipartimento del Tesoro MEF dei dati sul portafoglio partecipativo tramite il portale «Partecipazioni»; (3) pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi del D.Lgs. 33/2013; (4) esercizio dei diritti sociali (voto, dividendi) secondo i regolamenti interni dell’amministrazione; (5) comunicazioni alla Corte dei conti per il referto annuale ex L. 259/1958. Cessa invece l’obbligo specifico del piano annuale di razionalizzazione art. 20 TUSP.
La modifica si applica anche alle società partecipate dagli enti locali?
Sì. Il TUSP si applica a tutte le amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, comprese regioni, province, città metropolitane e comuni. Gli enti locali sono frequentemente azionisti di multi-utility quotate (es. Iren, Hera, A2A, ACEA), per le quali la razionalizzazione ex art. 20 TUSP poneva problematiche complesse di mercato. L’esclusione introdotta dal comma 967 semplifica la gestione del portafoglio partecipativo degli enti locali, eliminando l’onere annuale di motivare la permanenza delle quote in quotate. Restano fermi gli obblighi di trasparenza e i compiti di indirizzo politico degli organi consiliari.