Commi 305-312 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreti del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra: (i) università statali (comma 307, secondo periodo); (ii) università non statali legalmente riconosciute (comma 311, secondo periodo); (iii) enti pubblici di ricerca (rinvio al comma 315). Ulteriori provvedimenti per i requisiti operativi delle procedure (in particolare bandi tipo) restano facoltà degli atenei e degli enti nel rispetto della L. 240/2010 e del D.Lgs. 218/2016. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’ articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 . Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR. All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026.
307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini di cui all’ articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.
311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243 , in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
Norme modificate da questi commi
- Art. 33 Costituzione (comma 305): tutela della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica: la stabilizzazione consolida la posizione dei ricercatori in coerenza con l’autonomia universitaria
- Art. 34 Costituzione (comma 305): diritto alla scuola e ai gradi più alti degli studi: la stabilità del corpo docente di ricerca incide sull’effettività del diritto allo studio universitario
- Art. 97 Costituzione (comma 305): principio del pubblico concorso e buon andamento: le riserve PNRR (max 50%) sono compatibili con il principio costituzionale come consolidato dalla Corte costituzionale

