Autore: Andrea Marton

  • Commi 305-312 LB 2026: stabilizzazione ricercatori PNRR

    Commi 305-312 LB 2026: stabilizzazione ricercatori PNRR

    Commi 305-312 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreti del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra: (i) università statali (comma 307, secondo periodo); (ii) università non statali legalmente riconosciute (comma 311, secondo periodo); (iii) enti pubblici di ricerca (rinvio al comma 315). Ulteriori provvedimenti per i requisiti operativi delle procedure (in particolare bandi tipo) restano facoltà degli atenei e degli enti nel rispetto della L. 240/2010 e del D.Lgs. 218/2016. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

    306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’ articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 . Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR. All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026.

    307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

    308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini di cui all’ articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

    309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

    310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.

    311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243 , in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

    312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

  • Art. 18 L. 218/1995 – Ordinamenti plurilegislativi

    Art. 18 L. 218/1995 – Ordinamenti plurilegislativi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.

    2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 – Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità

    Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 – Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli organismi di valutazione della conformità presentano una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui sono stabiliti.

    2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei tipi di sistemi di IA per i quali tale organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 31. Sono aggiunti documenti validi relativi alle designazioni esistenti dell'organismo notificato richiedente ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione.

    3. Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità interessato fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 31.

    4. Per gli organismi notificati designati ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione, tutti i documenti e i certificati connessi a tali designazioni possono essere utilizzati a sostegno della loro procedura di designazione a norma del presente regolamento, a seconda dei casi. L'organismo notificato aggiorna la documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ogni volta che si verificano cambiamenti di rilievo, al fine di consentire all'autorità responsabile degli organismi notificati di monitorare e verificare il continuo rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 31.

  • Art. 9 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Prefetto nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 9 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Prefetto nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), d

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all’articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno; b) assume, nell’immediatezza dell’evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l’attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l’immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) promuove e coordina l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; d) vigila sull’attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d’intesa con il Presidente della Giunta regionale; e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell’ articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

    2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4.

    3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 137 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 137 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 137 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della societa’ o ente controllante di cui all’articolo 130, comma 2, gli effetti dell’opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l’opzione di cui alla presente sezione. 2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all’articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validita’ dell’opzione da tutte le societa’ non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le societa’.”

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  • Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

  • Art. 42 Codice del Processo Amministrativo – Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

    Art. 42 Codice del Processo Amministrativo – Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all’articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 45.

    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall’articolo 46.

    4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell’articolo 14.

    5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

  • Comma 327 LB26: copertura finanziaria delle procedure concorsual

    Comma 327 LB26: copertura finanziaria delle procedure concorsual

    Comma 327 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l’anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un’ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 30 D.Lgs. 472/1997 – Entrata in vigore D.Lgs. 472/1997

    Art. 30 D.Lgs. 472/1997 – Entrata in vigore D.Lgs. 472/1997

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.

  • Art. 21-ter L. 354/1975

    Art. 21-ter L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

  • Art. 32 D.Lgs. 174/2016 – Libertà di forme

    Art. 32 D.Lgs. 174/2016 – Libertà di forme

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.