Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Comma 790 LB26: estensione agli ETS e ONLUS del fondo MASE per l

    Comma 790 LB26: estensione agli ETS e ONLUS del fondo MASE per l

    Comma 790 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Terzo Settore

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Modifica all’art. 1-ter del D.L. 39/2024 (conv. L. 67/2024) sui contributi del MASE per la transizione energetica del Terzo settore.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Aggiornamento del decreto MASE attuativo dell’art. 1-ter D.L. 39/2024, già previsto dalla disciplina previgente, da adeguare alla nuova platea (ETS+ONLUS) e ai nuovi criteri (gestione in house, controlli AE). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    790. All’ articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , iscritte nella relativa anagrafe»; b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , iscritte nella relativa anagrafe,»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all’erogazione dei contributi, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell’ articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell’1,5 per cento delle medesime risorse»; d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l’Agenzia delle entrate».

  • Comma 663 LB26: enti dissestati, rideterminazione del risultato

    Comma 663 LB26: enti dissestati, rideterminazione del risultato

    Comma 663 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione immediata agli enti che approvano l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    663. All’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

  • Art. 8 DPR 448/1988 – Accertamento sull’età del minorenne

    Art. 8 DPR 448/1988 – Accertamento sull’età del minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

    2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 258 LB 2026: nuovi criteri contributi CONSOB sui vigilati

    Comma 258 LB 2026: nuovi criteri contributi CONSOB sui vigilati

    Comma 258 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la delibera annuale CONSOB di determinazione dei contributi per il 2026, che dovrà recepire i nuovi tre criteri di parametrazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    258. All’ articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell’integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».

  • Art. 573 Codice della Navigazione – Estensione dell’ipoteca al nolo

    Art. 573 Codice della Navigazione – Estensione dell’ipoteca al nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.

  • Comma 662 LB 2026: AMCO riscossione coattiva enti locali

    Comma 662 LB 2026: AMCO riscossione coattiva enti locali

    Comma 662 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; decreto MEF attuativo entro il 1° marzo 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 1° marzo 2026, previa intesa Conferenza Stato-città, per modalità di attuazione (commi 2-bis a 2-decies), incluse la soglia minima di riscossione e l’organizzazione operativa. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    662. All’ articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all’AMCO – Asset management company S.p.A. 2-ter. L’affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 . 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell’atto dell’affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell’ articolo 2436 del codice civile . 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un’attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell’attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell’adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell’idoneità della stessa a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività e l’assunzione del rischio operativo; b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l’assenza di eventuali conflitti d’interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell’incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all’articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

  • Comma 66 LB 2026: riserva indisponibile rivalutazione assicurativa

    Comma 66 LB 2026: riserva indisponibile rivalutazione assicurativa

    Comma 66 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

  • Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR – Norma transitoria (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 845 LB26: contributo Comune di Trento per sport e inclusione sociale

    Comma 845 LB26: contributo Comune di Trento per sport e inclusione sociale

    Comma 845 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell’ambito di interventi finalizzati all’inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l’obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

  • Art. 29 D.Lgs. 174/2016 – Procura alle liti

    Art. 29 D.Lgs. 174/2016 – Procura alle liti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.

  • Comma 571 LB26: proroga automatica del personale in comando per

    Comma 571 LB26: proroga automatica del personale in comando per

    Comma 571 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 , e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.

  • Art. 14 D.Lgs. 1/2018 – Comitato operativo nazionale della protezione civile

    Art. 14 D.Lgs. 1/2018 – Comitato operativo nazionale della protezione civile ( Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell’ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero ai sensi dell’articolo 29.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2020, N. 4.

    3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all’articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all’articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all’articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l’amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell’articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

    6. Per svolgere le funzioni all’interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato. articolo precedente articolo successivo