Autore: Andrea Marton

  • Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres

    Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres

    Commi 962-965 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE, per criteri, modalità e percentuali massime di credito. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    962. Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi 4 , 5 , 7 e 8 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    963. Il credito d’imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Il credito d’imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

    964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

    965. Al credito d’imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 .

  • Art. 33 D.Lgs. 259/2003 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

    Art. 33 D.Lgs. 259/2003 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.

    2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

    3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell’ articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, l’Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

    4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi: a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’ art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4; b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all’Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.

    5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all’ articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

    6. L’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

    7. L’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

    8. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

    9. L’Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento. articolo precedente articolo successivo

  • Lavori vietati e mansioni a rischio in gravidanza

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Durante la gravidanza e l’allattamento alcune mansioni sono vietate per legge (lavori pesanti, esposizione a sostanze nocive, turni notturni). Il datore è obbligato a modificare le mansioni o, in mancanza, a spostare la lavoratrice a compiti alternativi; se nessuna alternativa è praticabile, scatta l’astensione anticipata retribuita.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 7

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavori vietati o a rischio in gravidanza
    Categoria Esempi
    Agenti fisici Rumore elevato, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, lavoro in ambienti iperbarici
    Agenti chimici Solventi organici, pesticidi, piombo, mercurio, chemioterapici
    Agenti biologici Microrganismi dei gruppi di rischio 2-4 (es. lavoro in laboratorio diagnostico)
    Lavori fisicamente gravosi Sollevamento carichi pesanti, posture mantenute prolungate, lavori in miniera
    Turni notturni Dalle 24:00 alle 06:00; vietati dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino

    L'obbligo di valutazione del rischio

    Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in gravidanza, post-parto e in allattamento (art. 28, D.Lgs. 81/2008, in combinato con D.Lgs. 151/2001). Se dalla valutazione emergono rischi, il datore deve modificare le condizioni o l’orario di lavoro; se ciò non è possibile, deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione).

    Il divieto di lavoro notturno

    Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6) dall’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino. Il divieto si estende anche al padre lavoratore notturno, in caso di affidamento esclusivo del figlio. La violazione del divieto è sanzionata penalmente.

    L'astensione anticipata come rimedio finale

    Se il datore non può modificare le mansioni né adibire la lavoratrice a compiti alternativi, o se le condizioni di salute lo richiedono, scatta l’astensione anticipata disciplinata dall’art. 17: la lavoratrice si astiene dal lavoro con l’indennità INPS all’80%, previo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il rimedio è eccezionale e residuale rispetto all’obbligo prioritario di ricollocazione.

    Casi pratici

    Tizio – magazziniera con sollevamento carichi

    Alessandra lavora come magazziniera e solleva quotidianamente carichi superiori ai 10 kg. Appena comunica la gravidanza, il datore è obbligato a modificare le sue mansioni: viene adibita a compiti di inventario e registrazione, senza oneri aggiuntivi per la lavoratrice.

    Caia – infermiera in reparto con agenti biologici

    Claudia è infermiera in un laboratorio diagnostico dove maneggia agenti biologici di gruppo 3. Il datore valuta che non esistono mansioni alternative sicure: presenta istanza all’ITL per l’astensione anticipata, che viene autorizzata. Claudia percepisce l’indennità INPS dall’inizio dell’astensione.

    Sempronio – turni notturni vietati

    Dopo il parto, il datore di Lucia tenta di reintrodurla ai turni notturni quando il bambino ha 8 mesi. Il divieto dura fino a un anno del bambino: Lucia può rifiutare il turno notturno senza conseguenze disciplinari e il datore è obbligato a organizzarsi diversamente.

    Domande frequenti

    Chi decide se una mansione è a rischio in gravidanza?

    Il datore di lavoro, tramite la valutazione del rischio (spesso con il medico competente aziendale). La lavoratrice può anche richiedere la verifica al proprio medico e, in caso di controversia, all’ITL.

    Il datore può abbassare la retribuzione se cambia le mansioni?

    No. Il passaggio a mansioni equivalenti o inferiori per gravidanza non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice conserva il trattamento economico della mansione di partenza.

    Il divieto di lavoro notturno vale anche dopo il parto?

    Sì. Il divieto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Cosa fare se il datore non rispetta il divieto di mansioni a rischio?

    La lavoratrice può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o al proprio rappresentante sindacale. Il datore è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

    Il rischio va valutato anche durante l'allattamento?

    Sì. L’obbligo di valutazione del rischio e di adibizione a mansioni alternative si estende al periodo di allattamento, fino a sette mesi dal parto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 32 D.Lgs. 259/2003 – Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a o

    Art. 32 D.Lgs. 259/2003 – Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a o

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto.

    2. L’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

    3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

    4. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30; b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.

    5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

    6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l’Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.

    7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.

    8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

    9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 972 LB26: contributo istituti universitari ad ordinamento speciale

    Comma 972 LB26: contributo istituti universitari ad ordinamento speciale

    Comma 972 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005 , e di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005 , in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

  • Commi 651-660 LB 2026: accordi Stato-regioni, Sardegna, autonomi

    Commi 651-660 LB 2026: accordi Stato-regioni, Sardegna, autonomi

    Commi 651-660 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 31 marzo 2026 (concerto Interno e PCM, su proposta Commissione armonizzazione enti territoriali ex art. 3-bis D.Lgs. 118/2011) per aggiornamento allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.Lgs. 118/2011. Riavvio tavolo tecnico-politico Sardegna entro 30 aprile 2026. Definizione criteri capitolo 1200 entro 31 luglio 2026. Intesa Governo-autonomie speciali entro 30 aprile 2026 (comma 658). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    651. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»; b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse; c) al comma 458: 1) all’alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell’accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»; 2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2023»; d) dopo il comma 458 è inserito il seguente: «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l’impegno della regione a: a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all’ articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , almeno dimezzato rispetto a quello dell’esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ; b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a); c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all’esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»; e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse; f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».

    652. In attuazione del punto 4 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

    653. In attuazione del punto 3 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall’anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

    654. In attuazione del punto 5 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’ articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 . Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

    655. In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall’incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’ articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    656. In attuazione del punto 7 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell’ articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

    657. In attuazione dell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell’ articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all’allegato IX alla presente legge.

    658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un’intesa ai sensi dell’ articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111 .

    659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6 , e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 , sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 : a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi; b) per garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza; d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

    660. Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall’ articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

  • Il contratto di rioccupazione: incentivo per chi è disoccupato

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato con un periodo di inserimento di sei mesi, durante il quale il datore beneficia di uno sgravio contributivo del 100% (nei limiti di legge). L’assunzione deve riguardare un lavoratore in stato di disoccupazione. La misura è stata reintrodotta e prorogata più volte; verificare la vigenza al momento dell’assunzione.

    Riferimento normativo

    Art. 41-bis D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); proroghe successive

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche principali del contratto di rioccupazione
    Elemento Regola
    Tipo di contratto Tempo indeterminato
    Periodo di inserimento 6 mesi
    Sgravio contributivo 100% dei contributi datoriali nei limiti di legge
    Requisito del lavoratore Stato di disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/2015)
    Obbligo di mantenimento Almeno 6 mesi dopo il periodo di inserimento
    Decadenza Recesso senza giusta causa entro i 6 mesi di mantenimento → restituzione sgravio

    Requisiti e come si attiva

    Il contratto di rioccupazione è stipulato a tempo indeterminato e prevede un periodo di inserimento di sei mesi durante il quale il datore e il lavoratore definiscono un progetto individuale di inserimento, con obiettivi condivisi. Per poterne beneficiare, il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero aver perso il lavoro o essere alla ricerca di prima occupazione e aver dichiarato l’immediata disponibilità (DID) al CPI.

    Lo sgravio contributivo

    Per i sei mesi del periodo di inserimento il datore è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico (fatte salve alcune voci non sgravabili, come i premi INAIL) nel limite massimo fissato dalla legge istitutiva e dai successivi provvedimenti. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, al quale il datore deve preventivamente comunicare l’assunzione tramite i canali telematici ordinari.

    Obbligo di mantenimento e decadenza

    Dopo il periodo di inserimento il datore deve mantenere il lavoratore in forza per almeno ulteriori sei mesi. In caso di recesso ingiustificato entro tale periodo, l’incentivo decade e il datore deve restituire le somme ricevute, maggiorate. Il recesso per giusta causa o giustificato motivo, o le dimissioni del lavoratore, non determinano decadenza.

    Casi pratici

    Tizio – assunzione di un disoccupato con contratto di rioccupazione

    Tizio gestisce una PMI e vuole assumere un lavoratore che ha perso il lavoro sei mesi fa. Stipula un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato: per i primi sei mesi non paga i contributi datoriali (nei limiti di legge), poi mantiene il lavoratore in servizio per altri sei mesi. Il costo netto dell’assunzione si riduce significativamente.

    Caia – recesso anticipato e restituzione dello sgravio

    Caia assuma con contratto di rioccupazione e, dopo quattro mesi dalla fine del periodo di inserimento, licenzia il lavoratore senza giusta causa. L’INPS notifica la decadenza dall’incentivo: Caia deve restituire tutti i contributi sgravati nei sei mesi di inserimento.

    Sempronio – lavoratore che si dimette durante il mantenimento

    Sempronio ha assunto tramite contratto di rioccupazione; il lavoratore si dimette spontaneamente nel settimo mese. Le dimissioni volontarie non causano la decadenza dallo sgravio: Sempronio conserva l’incentivo già goduto.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con il contratto di rioccupazione?

    Solo lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, cioè che hanno rilasciato la DID e sono registrati come disoccupati al Centro per l’Impiego.

    Quanto dura lo sgravio contributivo?

    Sei mesi, corrispondenti al periodo di inserimento previsto dal contratto.

    Il contratto di rioccupazione è cumulabile con altri incentivi?

    Di norma gli incentivi contributivi non sono cumulabili tra loro, salvo espressa previsione di legge. È necessario verificare caso per caso con l’INPS e il consulente del lavoro.

    Cosa succede se il datore licenzia il lavoratore senza giusta causa?

    Decade dall’incentivo e deve restituire all’INPS i contributi sgravati, maggiorati delle somme previste dalla normativa.

    Il contratto di rioccupazione è ancora in vigore nel 2026?

    La misura è stata prorogata più volte dalla sua introduzione nel 2021. Prima di procedere è indispensabile verificare la vigenza aggiornata sul sito INPS e con un consulente del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’ articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’ articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’ articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’ articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

  • Art. 24 DPR 445/2000

    Art. 24 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Commi 364-366 LB 2026: tetti di spesa personale SSN, stabilizzaz

    Commi 364-366 LB 2026: tetti di spesa personale SSN, stabilizzaz

    Commi 364-366 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Per il comma 366 si attende la contrattazione integrativa aziendale ex art. 40 D.Lgs. 165/2001 con coinvolgimento dell'ARAN per la definizione dei criteri attuativi della premialità per il personale del pronto soccorso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    364. All’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».

    365. All’ articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»; b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».

    366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell’ articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 , e dell’equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , l’ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell’area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all’1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

  • Art. 7 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

    Art. 7 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile ( Articolo 2, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche delle notifiche

    Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche delle notifiche

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di ogni pertinente modifica della notifica di un organismo notificato tramite lo strumento elettronico di notifica di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

    2. Le procedure di cui agli articoli 29 e 30 si applicano alle estensioni della portata della notifica. In caso di modifiche della notifica diverse dalle estensioni della sua portata, si applicano le procedure stabilite nei paragrafi da 3 a 9.

    3. Qualora decida di cessare le attività di valutazione della conformità, un organismo notificato ne informa l'autorità di notifica e i fornitori interessati quanto prima possibile e almeno un anno prima della cessazione delle attività qualora la cessazione sia stata programmata. I certificati dell'organismo notificato possono restare validi per un periodo di nove mesi dopo la cessazione delle attività dell'organismo notificato purché un altro organismo notificato abbia confermato per iscritto che assumerà la responsabilità per i sistemi di IA ad alto rischio coperti da tale certificato. Quest'ultimo organismo notificato completa una valutazione integrale dei sistemi di IA ad alto rischio coinvolti entro la fine del periodo di nove mesi indicato prima di rilasciare nuovi certificati per gli stessi sistemi. Qualora l'organismo notificato abbia cessato le proprie attività, l'autorità di notifica ritira la designazione.

    4. Qualora un'autorità di notifica abbia motivo sufficiente di ritenere che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 31 o non adempie i suoi obblighi, l'autorità di notifica indaga senza ritardo sulla questione con la massima diligenza. In tale contesto, essa informa l'organismo notificato interessato in merito alle obiezioni sollevate e gli dà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Se l'autorità di notifica conclude che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 31 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità limita, sospende o ritira ladesignazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    5. Qualora la sua designazione sia stata sospesa, limitata oppure ritirata interamente o in parte, l'organismo notificato informa i fornitori interessati al più tardi entro 10 giorni.

    6. In caso di limitazione, sospensione o ritiro di una designazione, l'autorità di notifica adotta le misure appropriate per far sì che i fascicoli dell'organismo notificato interessato siano conservati e messi a disposizione delle autorità di notifica in altri Stati membri nonché delle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta.

    7. In caso di limitazione, sospensione o ritiro di una designazione, l'autorità di notifica:

    a) valuta l'impatto sui certificati rilasciati dall'organismo notificato;

    b) entro tre mesi dalla comunicazione delle modifiche della designazione, presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle proprie constatazioni;

    c) impone all'organismo notificato di sospendere o ritirare, entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall'autorità, i certificati rilasciati indebitamente al fine di garantire la continua conformità dei sistemi di IA ad alto rischio sul mercato;

    d) informa la Commissione e gli Stati membri in merito ai certificati di cui ha richiesto la sospensione o il ritiro;

    e) fornisce alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui ha sede il fornitore tutte le informazioni pertinenti sui certificati di cui ha richiesto la sospensione o il ritiro; tale autorità adotta le misure appropriate, laddove necessario, per evitare un rischio potenziale per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

    8. Ad eccezione dei certificati rilasciati indebitamente, e ove la designazione sia stata sospesa o limitata, i certificati restano validi in uno dei casi seguenti:

    a) l'autorità di notifica ha confermato, entro un mese dalla sospensione o dalla limitazione, che sotto il profilo della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali non sussistono rischi per quanto riguarda i certificati oggetto di sospensione o limitazione e l'autorità di notifica ha predisposto un calendario di azioni al fine di porre rimedio alla sospensione o alla limitazione; oppure

    b) l'autorità di notifica ha confermato che durante il periodo di sospensione o di limitazione non saranno rilasciati, modificati o rinnovati certificati attinenti alla sospensione e indica se l'organismo notificato è in grado di continuare a svolgere il monitoraggio e rimanere responsabile dei certificati esistenti rilasciati durante il periodo della sospensione o della limitazione; nel caso in cui l'autorità di notifica stabilisca che l'organismo notificato non è in grado di sostenere i certificati in vigore, il fornitore del sistema coperto dal certificato conferma per iscritto alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui ha la propria sede, entro tre mesi dalla sospensione o dalla limitazione, che un altro organismo notificato qualificato assume temporaneamente le funzioni dell'organismo notificato di svolgere il monitoraggio e assume la responsabilità dei certificati durante il periodo di sospensione o limitazione.

    9. Ad eccezione dei certificati rilasciati indebitamente, e ove la designazione sia stata ritirata, i certificati restano validi per un periodo di nove mesi nei casi seguenti:

    a) l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore del sistema di IA ad alto rischio coperto dal certificato ha la propria sede ha confermato che sotto il profilo della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali non sussistono rischi per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio interessati; e

    b) un altro organismo notificato ha confermato per iscritto che assume immediatamente la responsabilità per tali sistemi di IA e completa la sua valutazione entro 12 mesi dal ritiro della designazione.

    Nei casi di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore del sistema coperto dal certificato ha la propria sede può prorogare la validità temporanea dei certificati di ulteriori periodi di tre mesi, per un totale non superiore a dodici mesi. L'autorità nazionale competente o l'organismo notificato che assume le funzioni dell'organismo notificato interessato dalla modifica della designazione informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e gli altri organismi notificati.