Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
651. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»; b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse; c) al comma 458: 1) all’alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell’accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»; 2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2023»; d) dopo il comma 458 è inserito il seguente: «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l’impegno della regione a: a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all’ articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , almeno dimezzato rispetto a quello dell’esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ; b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a); c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all’esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»; e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse; f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».
652. In attuazione del punto 4 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.
653. In attuazione del punto 3 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall’anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.
654. In attuazione del punto 5 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’ articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 . Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.
655. In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall’incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’ articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
656. In attuazione del punto 7 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell’ articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.
657. In attuazione dell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell’ articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all’allegato IX alla presente legge.
658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un’intesa ai sensi dell’ articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111 .
659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6 , e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 , sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 : a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi; b) per garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza; d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
660. Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall’ articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».