Commi 651-660 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 31 marzo 2026 (concerto Interno e PCM, su proposta Commissione armonizzazione enti territoriali ex art. 3-bis D.Lgs. 118/2011) per aggiornamento allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.Lgs. 118/2011. Riavvio tavolo tecnico-politico Sardegna entro 30 aprile 2026. Definizione criteri capitolo 1200 entro 31 luglio 2026. Intesa Governo-autonomie speciali entro 30 aprile 2026 (comma 658). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»; b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse; c) al comma 458: 1) all’alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell’accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»; 2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2023»; d) dopo il comma 458 è inserito il seguente: «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l’impegno della regione a: a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all’articolo 1, , almeno dimezzato rispetto a quello dell’eserciziocomma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 legge 6 ;giugno 2013, n. 64 b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a); c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all’esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all’ , rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno chearticolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»; e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse; f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026». . In attuazione del punto 4 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative. . In attuazione del punto 3 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall’anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026. . In attuazione del punto 5 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 , convertito, con modificazioni, dalla , possono assumere, nel limitegiugno 2021, n. 80 legge 6 agosto 2021, n. 113 massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai a commi da 557 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre , , convertito, con modificazioni,2006 n. 296, e dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dalla . Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio dellegge 30 luglio 2010 n. 122 personale di cui all’ , è incrementato a valerearticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria. . In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall’incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 .dicembre 2006, n. 296 . In attuazione del punto 7 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla , e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispettolegge 28 giugno 2019, n. 58 pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all’ , nonchéarticolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea. . In attuazione dell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell’ , alle regioni a statuto speciale e alle provincearticolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla . Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincialegge 30 dicembre 2024, n. 207 autonoma sono indicati nella tabella di cui all’allegato IX alla presente legge. . In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un’intesa ai sensi dell’articolo 23 della legge 9 agosto 2023, .n. 111 . Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli , e articoli 3, comma 6 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello2011, n. 118 Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’ , sonoarticolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo :decreto legislativo n. 118 del 2011 a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi; b) per garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza; d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa. . Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al , sono aggiunti, in fine, idecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 651): Coordinamento della finanza pubblica nei rapporti Stato-regioni
- Art. 119 Costituzione (comma 652): Autonomia finanziaria delle regioni e riconoscimento dell’insularità (comma sesto)
- Art. 116 Costituzione (comma 657): Statuti speciali e autonomie differenziate delle regioni a statuto speciale
- Art. 114 Costituzione (comma 659): Repubblica costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
- Art. 73 TUIR (comma 659): Soggettività IRES degli enti pubblici regionali e locali
- Art. 4 TUIVA (comma 659): Soggettività IVA degli enti pubblici come stazioni appaltanti
- Art. 10 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 654): Base imponibile IRAP enti pubblici sulle retribuzioni del personale
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 654): Controlli sui rapporti tributari degli enti pubblici quali sostituti d’imposta
In sintesi
Quadro generale del blocco
Il blocco dei commi 651-660 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) realizza una sequenza di interventi sui rapporti finanziari Stato-autonomie territoriali, con tre filoni principali: (a) ristrutturazione degli accordi Stato-regioni a riduzione del debito commerciale; (b) attuazione degli accordi specifici con la Regione Sardegna e con le autonomie speciali; (c) aggiornamento del sistema di armonizzazione contabile per regioni ed enti locali. Si tratta di interventi a forte caratterizzazione tecnica, di significativa rilevanza operativa per gli uffici di ragioneria di regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni.
Comma 651: rimodulazione accordi Stato-regioni (modifiche L. 213/2023)
Il comma 651 modifica l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio 2024), che aveva disciplinato gli accordi Stato-regioni a riduzione del debito commerciale. Le novità principali: (a) l'orizzonte temporale è spostato di due anni (dal 2024-2033 al 2026-2034); (b) viene rimosso il termine perentorio del 31 marzo 2024 per l'adozione del decreto; (c) la soglia di risorse proprie richiesta alla regione passa da almeno la metà del contributo annuo ad almeno il 35 per cento, con effetto di maggiore flessibilità; (d) le misure di entrata possono essere adottate anche prima della sottoscrizione dell'accordo; (e) le aliquote possono essere incrementate non in deroga al limite di legge, ma in aumento rispetto a quelle vigenti nel 2023, con riferimento di confronto più gestibile; (f) viene introdotto il comma 458-bis che fissa nuovi obiettivi sull'indicatore di ritardo dei pagamenti (dimezzato 2026-2027, pari a zero o negativo 2028-2034) e sulla riduzione del debito commerciale residuo (almeno 10 per cento annuo dal 2026 al 2034, salvo che non sia già inferiore al 5 per cento del totale fatture); (g) cadenza del monitoraggio passa da semestrale ad annuale; (h) il termine di efficacia di taluni adempimenti passa dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026. Si tratta di una significativa rimodulazione strutturale, volta a rendere lo strumento dell'accordo Stato-regioni più flessibile ed efficace.
Commi 652-656: misure specifiche per la Regione Sardegna
I commi 652-656 danno attuazione all'accordo Ministro dell'economia-presidente Regione Sardegna del 5 dicembre 2025 in materia di finanza pubblica.
Il comma 652 attribuisce alla Sardegna 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 sarà riavviato il tavolo tecnico-politico previsto dall'accordo Stato-Sardegna del 7 novembre 2019, per quantificazione strutturale dei maggiori costi di insularità. La misura attua il principio dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, come modificato dalla legge cost. 1/2022, che ha introdotto nella Carta il riconoscimento delle 'peculiarità delle isole' e la promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
Il comma 653 prevede la definizione, entro il 31 luglio 2026, dei criteri da applicare a regime per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della Sardegna. Il capitolo 1200 attiene alle entrate compartecipate previste dallo Statuto speciale della Sardegna (legge cost. 3/1948).
Il comma 654 autorizza assunzioni di personale a tempo determinato presso la Regione Sardegna e l'Agenzia FoReSTAS, nel limite di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, per i servizi di prevenzione e controllo del territorio, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e protezione civile. Le assunzioni non rilevano ai fini dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557-562, della L. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010. Il limite al trattamento accessorio del personale ex articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è incrementato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite delle risorse per la retribuzione accessoria.
Il comma 655 prevede facoltà assunzionali al 125 per cento delle cessazioni per il triennio 2026-2028 (al 100 per cento dal 2029), con esclusione della maggiore spesa dal limite ex articolo 1, comma 557-quater, L. 296/2006.
Il comma 656 consente alla Sardegna di approvare disposizioni legislative autonome di contenimento della spesa del personale, secondo i criteri dell'articolo 33 del D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio ex articolo 1, comma 785, della L. 207/2024 e delle dinamiche di spesa aggregata coerenti con l'ordinamento UE.
Commi 657-658: autonomie speciali
Il comma 657 dà attuazione all'intesa MEF-regioni a statuto speciale e province autonome del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della L. 207/2024. Sono riconosciuti 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni per il 2028 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione agli effetti finanziari delle misure fiscali della L. 207/2024 (Bilancio 2025). Gli importi sono ripartiti nella tabella di cui all'Allegato IX. Il comma 658 prevede che, in caso di perdite di gettito futuro per effetto di misure fiscali della L. 199/2025 (Bilancio 2026), il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della L. 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale).
Comma 659: aggiornamento allegati al D.Lgs. 118/2011
Il comma 659 prevede l'aggiornamento, entro il 31 marzo 2026, degli allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, mediante decreto MEF (Ragioneria generale) di concerto con Ministero dell'interno e Presidenza del Consiglio, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali ex articolo 3-bis del D.Lgs. 118/2011. Quattro finalità: (a) nuova determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nei bilanci di previsione di città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni, sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media triennale precedente, previa formale attivazione di un progetto almeno triennale strutturale; (b) garanzia del monitoraggio; (c) maggiore accuratezza nelle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendo coerenza con la competenza; (d) rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, attraverso indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticipo all'assestamento del bilancio 2026-2028.
Comma 660: fondo pluriennale vincolato per investimenti
Il comma 660 modifica il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, introducendo una regola di flessibilità per il fondo pluriennale vincolato (FPV). Al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per investimenti sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che: (a) siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (b) sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale, e il FPV è ridotto di pari importo. La modifica si raccorda con l'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per i contratti sotto soglia.
Profili costituzionali
Il blocco si fonda su tre pilastri costituzionali: l'articolo 117, comma secondo, lettera e), per il coordinamento della finanza pubblica; l'articolo 119 per l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali; l'articolo 116 e gli Statuti speciali per le autonomie speciali e per il riconoscimento delle peculiarità insulari (articolo 119, comma sesto, come modificato dalla L. cost. 1/2022). La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che gli accordi Stato-regioni in materia di finanza pubblica costituiscono attuazione del principio di leale collaborazione, fermo restando il vincolo dei limiti finanziari complessivi.
Profili contabili per enti locali
Il nuovo metodo di calcolo del FCDE (comma 659) modifica significativamente la pianificazione dei bilanci di previsione di comuni e province. Il FCDE è uno degli accantonamenti più rilevanti nei bilanci comunali, e la sua determinazione sulla base dell'esercizio in cui è accertato il miglioramento della capacità di riscossione (anziché sulla media quinquennale prevista dal regime ordinario) consente all'ente, che dimostra un'effettiva tendenza al miglioramento (con progetto strutturale almeno triennale), di liberare margini di spesa. Si tratta di una premialità per gli enti che investono in capacità di riscossione. La modifica del FPV (comma 660) introduce maggiore flessibilità per la programmazione di opere pubbliche, riducendo il rischio di perdere risorse stanziate ma non immediatamente impegnabili.
Profili fiscali
Le misure del blocco non producono effetti fiscali diretti su imprese e cittadini, trattandosi di disciplina dei rapporti finanziari fra livelli di governo. Tuttavia, il miglioramento della capacità di pagamento dei debiti commerciali da parte di regioni ed enti locali ha effetti positivi sulle imprese fornitrici della PA, riducendo il fabbisogno di credito di filiera. Ai fini IRES, l'articolo 73 TUIR conferma la soggettività degli enti pubblici. Ai fini IVA, l'articolo 4 D.P.R. 633/1972 sulla soggettività degli enti pubblici resta inalterato. L'IRAP a carico degli enti pubblici sulle retribuzioni del personale (D.Lgs. 446/1997) non viene modificata, sebbene le maggiori assunzioni autorizzate per la Sardegna (comma 654) comportino un incremento della base imponibile regionale.
Implicazioni operative per il professionista
Il commercialista che assiste regioni, province, città metropolitane o comuni deve aggiornare le proprie procedure di consulenza alla luce delle novità: il nuovo orizzonte degli accordi Stato-regioni (comma 651), le specifiche misure per la Sardegna e le autonomie speciali (commi 652-658), il nuovo metodo di calcolo del FCDE (comma 659) e la nuova flessibilità del FPV (comma 660). Per le città metropolitane e le province, in particolare, la modifica del FCDE può consentire l'avvio di progetti di efficientamento della riscossione (uffici tributi rinforzati, piattaforme di rateizzazione, supporto AdER) con immediato beneficio sui margini di bilancio. La progettazione strutturale è condizione formale per accedere al nuovo regime, e il professionista può supportare la redazione del progetto triennale.
Conclusioni di sintesi
Il blocco 651-660 rappresenta uno snodo importante della finanza territoriale 2026. Le novità per la Sardegna concretizzano per la prima volta il principio costituzionale dell'insularità; gli aggiornamenti al D.Lgs. 118/2011 modernizzano il sistema di armonizzazione contabile in direzione premiante per gli enti virtuosi; gli accordi rivisitati Stato-regioni offrono maggiore flessibilità alle regioni in difficoltà sui debiti commerciali. Il professionista che opera nel settore pubblico locale deve studiare attentamente i decreti attuativi e i tempi di entrata a regime.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio Comune medio (15.000 abitanti, ottimizza il FCDE)
Tizio Comune medio è un comune di 15.000 abitanti del centro Italia, con uffici tributi che ha avviato un progetto strutturale triennale 2026-2028 di efficientamento della riscossione coattiva, prevedendo: digitalizzazione degli atti di accertamento, accordi con AdER per ingiunzione fiscale, piattaforma online di rateizzazione, supporto outsourcing su residui più vecchi. Al termine del 2026, l'incasso effettivo dei tributi accertati negli ultimi cinque anni passa dal 62 al 71 per cento. Per effetto dell'aggiornamento agli allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ex comma 659 LB 2026, Tizio Comune medio può, in sede di approvazione del bilancio 2027-2029, calcolare il FCDE sulla base del solo esercizio 2026 (anziché sulla media quinquennale 2022-2026), riducendo l'accantonamento di circa 180.000 euro (su un FCDE complessivo di 700.000). Il professionista incaricato (dottore commercialista) supporta la redazione del progetto triennale strutturale richiesto dalla norma e l'asseverazione dell'organo di revisione ex articolo 239 TUEL (D.Lgs. 267/2000). Le risorse liberate possono essere destinate a spese correnti vincolate (manutenzioni urbane) o a riduzione del disavanzo. Il comune resta soggetto agli ordinari controlli della Corte dei conti ex L. 20/1994.
Caso pratico 2: Sempronio Provincia (capoluogo region. Sardegna, applica commi 654-655)
Sempronio Provincia è la provincia capoluogo di una zona della Sardegna interna, con ampie aree boscate e elevato rischio incendi. Beneficia, per il triennio 2026-2028, della quota di 32 milioni di euro per assunzioni a tempo determinato presso FoReSTAS attribuita dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 654 LB 2026. La provincia, coordinata con la Regione, assume operatori antincendio boschivo a tempo determinato. Le assunzioni non rilevano ai fini dei limiti di spesa del personale ex articolo 1, commi 557-562, L. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010. Inoltre, applica il turn over al 125 per cento delle cessazioni 2026-2028 ex comma 655 LB 2026 per il personale amministrativo, con maggior spesa di 200.000 euro non rilevante ai fini del limite ex articolo 1, comma 557-quater, L. 296/2006. Il commercialista che assiste la provincia deve aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale ex articolo 6 D.Lgs. 165/2001, asseverare la sostenibilità finanziaria nel bilancio pluriennale, e calcolare gli effetti IRAP delle maggiori retribuzioni (D.Lgs. 446/1997). Restano applicabili gli ordinari controlli ex D.P.R. 600/1973 sui rapporti tributari fra ente e personale (sostituto d'imposta).
Domande frequenti
Cosa cambia per gli accordi Stato-regioni sul debito commerciale?
Il comma 651 modifica strutturalmente l'articolo 1 della L. 213/2023. Le novità principali: orizzonte temporale spostato di due anni (2026-2034 anziché 2024-2033); rimozione del termine perentorio del 31 marzo 2024 per il decreto attuativo; soglia di risorse proprie richiesta passa dalla metà al 35 per cento del contributo annuo; possibilità di adottare misure di entrata anche prima della sottoscrizione; aliquote in aumento rispetto al 2023 (anziché in deroga); nuovo comma 458-bis che fissa obiettivi sull'indicatore di ritardo dei pagamenti (dimezzato 2026-2027, pari a zero o negativo 2028-2034) e sulla riduzione del debito commerciale residuo (10 per cento annuo, salvo se già inferiore al 5 per cento del totale fatture); cadenza monitoraggio annuale (anziché semestrale).
Cosa prevedono le misure per la Sardegna?
I commi 652-656 attuano l'accordo MEF-presidente Sardegna del 5 dicembre 2025: 100 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027 a titolo di compensazione extracosti insularità (comma 652, attuazione articolo 119, comma sesto, Cost.); riavvio tavolo tecnico-politico entro il 30 aprile 2026; definizione criteri capitolo 1200 entro il 31 luglio 2026 (comma 653); autorizzazione assunzioni FoReSTAS per 32 milioni 2026-2028 (comma 654); turn over al 125 per cento delle cessazioni 2026-2028 (comma 655); autonomia regionale di contenimento spesa personale (comma 656). Le misure costituiscono prima attuazione concreta del riconoscimento costituzionale dell'insularità introdotto dalla L. cost. 1/2022, e rispondono a un'esigenza compensativa storica della Regione Sardegna.
Cosa ottengono le regioni a statuto speciale e le province autonome?
Il comma 657 dà attuazione all'intesa MEF-autonomie speciali del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della L. 207/2024. Sono riconosciuti complessivamente 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni per il 2028 alle regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) e alle province autonome di Trento e Bolzano, in compensazione degli effetti finanziari delle misure fiscali della L. 207/2024. Gli importi sono ripartiti nella tabella di cui all'Allegato IX della LB 2026. Il comma 658 prevede inoltre l'avvio entro il 30 aprile 2026 di un'intesa per le eventuali perdite di gettito future derivanti dalle misure fiscali della L. 199/2025, ai sensi dell'articolo 23 della L. 111/2023 (delega fiscale).
Come cambia il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?
Il comma 659 prevede l'aggiornamento, entro il 31 marzo 2026, degli allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.Lgs. 118/2011 con decreto MEF. La novità principale è la possibilità, per città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni, di determinare il FCDE sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, a condizione di aver formalmente attivato un progetto strutturale almeno triennale. La prima determinazione su un solo esercizio è consentita per i bilanci 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticipo in sede di assestamento 2026-2028. Si tratta di una premialità per gli enti che investono nel miglioramento della riscossione, con immediato beneficio sui margini di bilancio liberati dall'accantonamento.
Cosa cambia per il fondo pluriennale vincolato per investimenti?
Il comma 660 modifica il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (FPV) per il finanziamento di spese non ancora impegnate per investimenti possono essere interamente conservate nel FPV a fine esercizio, a condizione che: (a) siano state interamente accertate le entrate di copertura; (b) sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. In assenza di aggiudicazione delle procedure nell'esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione (disponibile, destinato o vincolato in base alla fonte di finanziamento) per la riprogrammazione, e il FPV è ridotto di pari importo. La modifica si coordina con l'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per i contratti sotto soglia, offrendo maggiore flessibilità agli enti.