- Inserito il nuovo comma 898-bis nell'art. 1 della L. 145/2018 che disciplina l'avanzo vincolato di parte corrente.
- Gli enti locali che hanno già recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive possono applicare l'avanzo vincolato all'esercizio in corso.
- L'applicazione avviene dopo l'approvazione del rendiconto, in deroga ai limiti dei commi 897 e 898 della L. 145/2018.
- I revisori dei conti devono attestare il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro nel parere sulla variazione di bilancio.
- Entro il 31 marzo 2026 un decreto MEF-Interno-Affari regionali aggiornerà gli allegati al D.Lgs. 118/2011 per monitorare l'utilizzo dell'avanzo.
Comma 664 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF-Interno-Affari regionali entro il 31 marzo 2026 per aggiornamento allegati al D.Lgs. 118/2011 (schemi di bilancio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , dopo il comma 898 è inserito il seguente:articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e
898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagiugno 2011, n. 118 generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 , sono aggiornati gli allegati al medesimo , concernenti gli schemi didel 2011 decreto legislativo n. 118 del 2011 bilancio, per monitorare l’utilizzo dell’avanzo previsto dal presente comma».
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 664): autonomia finanziaria e vincolo di equilibrio degli enti locali
- Art. 117 Costituzione (comma 664): competenze concorrenti e armonizzazione contabile
- Art. 114 Costituzione (comma 664): Comuni, Province e Città metropolitane come enti costitutivi della Repubblica
Inquadramento generale
Il comma 664 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla disciplina contabile degli enti locali introducendo, nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il nuovo comma 898-bis. La norma allenta i vincoli all'utilizzo dell'avanzo vincolato di parte corrente per gli enti che hanno già recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione. Si tratta di una misura di flessibilità finanziaria che presuppone la conclusione virtuosa del percorso di risanamento e che si inserisce nel quadro dell'armonizzazione contabile delineato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
La cornice costituzionale: art. 119 Cost.
L'autonomia finanziaria degli enti locali trova fondamento nell'art. 119 della Costituzione, che riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni risorse autonome con cui finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Il quarto comma dell'art. 119 Cost. impone l'equilibrio dei bilanci e il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In questo perimetro si colloca la disciplina del ripiano del disavanzo: la possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato in deroga ai limiti ordinari non costituisce una rinuncia all'equilibrio, bensì una manifestazione di flessibilità tipica del federalismo fiscale di cui all'art. 117 Cost.
I limiti dei commi 897 e 898 della L. 145/2018
Il comma 897 della L. 145/2018 stabilisce che, in caso di disavanzo di amministrazione, l'utilizzo dell'avanzo vincolato è consentito nei limiti dell'incidenza percentuale della quota vincolata sull'avanzo complessivo accantonato e vincolato. Il successivo comma 898 disciplina invece l'avanzo libero, subordinandone l'applicazione al recupero della quota di disavanzo iscritta in bilancio. Tali limiti sono stati introdotti per evitare che enti in difficoltà finanziaria utilizzassero risorse vincolate per finanziare spese correnti senza prima sanare lo squilibrio strutturale. Il nuovo comma 898-bis introduce un'eccezione mirata: gli enti che dimostrano di avere già recuperato la quota di ripiano possono accedere all'avanzo vincolato senza dover attendere ulteriori verifiche.
Il ruolo dei revisori dei conti
L'utilizzo dell'avanzo vincolato in deroga è subordinato a una condizione sostanziale: il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione deve attestare il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. I revisori, ai sensi degli artt. 234-241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), svolgono una funzione di controllo collaborativo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria. In questo caso il loro parere assume valore costitutivo: senza l'attestazione non è possibile applicare l'avanzo vincolato in deroga ai limiti dei commi 897 e 898. La responsabilità professionale dei revisori è quindi accresciuta, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte dei conti che ha più volte sanzionato attestazioni superficiali in materia di equilibri di bilancio.
Il decreto MEF di aggiornamento degli allegati
Entro il 31 marzo 2026 dovrà essere emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Il decreto, adottato su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 118/2011, aggiornerà gli allegati al medesimo decreto legislativo concernenti gli schemi di bilancio. L'obiettivo è consentire il monitoraggio puntuale dell'utilizzo dell'avanzo vincolato previsto dal nuovo comma 898-bis, con specifiche evidenze nel rendiconto e nel bilancio di previsione. Si tratta quindi di un decreto attuativo essenziale: senza l'aggiornamento degli schemi gli enti non disporranno degli strumenti tecnici per applicare correttamente la nuova disciplina.
Profili operativi per i Comuni e le Province
Sul piano operativo, i Comuni e le Province che intendono avvalersi della facoltà introdotta dal comma 664 devono verificare preliminarmente: (a) di avere iscritto la quota di ripiano del disavanzo nelle previsioni definitive del bilancio di previsione; (b) di avere effettivamente recuperato tale quota; (c) di disporre di un avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente; (d) di avere approvato il rendiconto. Solo dopo aver soddisfatto questi presupposti gli enti possono adottare la variazione di bilancio, corredata dal parere dei revisori. La giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte ricordato che la corretta gestione dell'avanzo vincolato è cruciale per la sostenibilità finanziaria degli enti locali e che le violazioni delle regole di destinazione possono dare luogo a responsabilità amministrativa.
Coordinamento con la disciplina TUEL
Il TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'art. 187 disciplina la composizione del risultato di amministrazione, distinguendo tra parte accantonata, vincolata, destinata e libera. L'avanzo vincolato di parte corrente, come definito dal medesimo art. 187, corrisponde alle risorse vincolate per legge, per imposizione di soggetti finanziatori o per scelta dell'ente. Il nuovo comma 898-bis si coordina con tale disciplina prevedendo che l'avanzo vincolato possa essere applicato all'esercizio in corso anche in presenza dei limiti dei commi 897 e 898, purché sussistano le condizioni indicate. Resta ferma la priorità nell'utilizzo dell'avanzo vincolato prevista dall'art. 187 TUEL, che impone di rispettare la destinazione originaria delle risorse.
Domande frequenti
Quali enti locali possono applicare l'avanzo vincolato in deroga ai limiti dei commi 897 e 898?
Possono avvalersi della deroga prevista dal nuovo comma 898-bis della L. 145/2018 esclusivamente gli enti locali che hanno già recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione. La condizione è sostanziale e deve essere attestata dai revisori dei conti nel parere sulla variazione al bilancio di previsione. L'attestazione deve confermare la conformità al piano di rientro originariamente approvato. Gli enti che non hanno completato il recupero non possono utilizzare la deroga e devono continuare ad applicare i limiti ordinari previsti dai commi 897 e 898 della L. 145/2018.
Quando si può applicare concretamente l'avanzo vincolato di parte corrente dell'esercizio precedente?
L'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto. Si tratta di un presupposto procedurale tassativo: senza il rendiconto approvato non è possibile quantificare con certezza l'avanzo vincolato disponibile. L'approvazione del rendiconto deve seguire le tempistiche ordinarie previste dall'art. 227 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che fissa al 30 aprile dell'anno successivo il termine ordinario. Una volta approvato il rendiconto e accertato l'avanzo vincolato, l'ente può deliberare la variazione di bilancio applicandolo all'esercizio in corso.
Che ruolo svolgono i revisori dei conti nel nuovo procedimento?
I revisori dei conti svolgono un ruolo centrale e responsabilizzante: il loro parere sulla variazione al bilancio di previsione deve attestare il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Senza tale attestazione la variazione non può essere approvata in deroga ai limiti dei commi 897 e 898 della L. 145/2018. I revisori operano ai sensi degli artt. 234-241 del TUEL e sono tenuti a verificare la regolarità contabile e finanziaria dell'ente. La giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte richiamato la responsabilità professionale dei revisori per attestazioni rese in assenza di adeguati controlli, dando luogo a responsabilità amministrativa.
Quando sarà emanato il decreto attuativo e quali aspetti disciplina?
Il decreto attuativo deve essere emanato entro il 31 marzo 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Il decreto opera ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011 e aggiorna gli allegati al medesimo decreto concernenti gli schemi di bilancio. L'obiettivo è consentire il monitoraggio puntuale dell'utilizzo dell'avanzo vincolato previsto dal nuovo comma 898-bis. Senza tale aggiornamento gli enti non disporranno degli strumenti tecnici per applicare correttamente la disciplina.
Quali sono i rischi di un utilizzo non corretto dell'avanzo vincolato?
L'utilizzo non corretto dell'avanzo vincolato può dare luogo a diverse responsabilità. Sul piano amministrativo, la violazione della destinazione delle risorse vincolate può configurare danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche. Sul piano contabile, l'irregolarità può comportare il rilievo da parte della Corte dei conti in sede di controllo successivo. Sul piano politico, gli amministratori che approvano variazioni di bilancio in violazione delle regole possono essere chiamati a rispondere personalmente. La giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte sanzionato l'uso improprio dell'avanzo vincolato, richiamando il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 119 Cost.