Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commi 491-493 LB 2026: revisione prezzi appalti ferroviari e stradali

    Commi 491-493 LB 2026: revisione prezzi appalti ferroviari e stradali

    Commi 491-493 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 492 impone al MIT una ricognizione degli interventi finanziati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale ricognizione (atto amministrativo non normativo) condiziona l’operatività concreta del meccanismo dei commi 492-493. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    491. All’ articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»; c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

    492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 : a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

    493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

  • Art. 20 L. 218/1995 – Capacità giuridica delle persone fisiche

    Art. 20 L. 218/1995 – Capacità giuridica delle persone fisiche

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 721 LB 2026: versamento all’entrata residui FSC

    Comma 721 LB 2026: versamento all’entrata residui FSC

    Comma 721 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 1.482 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 , relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017 , integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020 , già destinate alle finalità di cui all’ articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ovvero a quelle di cui all’ articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 .

  • Art. 115 DPR 495/1992 – Segnali di divieto in generale

    Art. 115 DPR 495/1992 – Segnali di divieto in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.

    2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.

  • Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 27 febbraio 2026 (commi 298, 300, 300-bis); commi 299 e 301 dal 1° gennaio 2026. Modificati dal D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 18.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il nuovo statuto dell’Agenzia ItaliaMeteo entro il 30 giugno 2026, su proposta del Commissario straordinario, in coerenza con il comma 557 dell’art. 1 L. 205/2017 come sostituito dalla lettera e) del comma 297 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell’Agenzia.

    300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima applicazione, per garantire l’idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’Agenzia, l’incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. 300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza dell’incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.

    301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’ articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

  • Commi 463-466 LB 2026: credito d’imposta ZES unica agricoltura

    Commi 463-466 LB 2026: credito d’imposta ZES unica agricoltura

    Commi 463-466 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; finestre comunicative 31 marzo-30 maggio e 20 novembre-2 dicembre 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il provvedimento direttoriale AdE che fissa la percentuale di ricalcolo entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (entro 12 dicembre 2026). Per le grandi imprese agricole è richiesta la decisione di approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    463. Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

    464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2026 dal comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024 .

    465. Il credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

    466. Il credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 , che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , alcune categorie di aiuti, e in particolare dall’articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21 , 24 , 27 , 29 , 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea . Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.

  • Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità attuative della ritenuta (codici tributo, certificazione unica, raccordo con CPB e cooperative compliance). Attesa entro il 2027 per applicazione dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    113. All’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    114. Le rubriche dell’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».

    115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

    116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7 , del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

  • Malattia in busta paga: comporto, carenza e integrazione

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL. L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno, mentre i primi tre (carenza) sono a carico del datore nella misura stabilita dal contratto collettivo. L’importo netto in busta paga dipende dall’integrazione prevista dal proprio CCNL.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Malattia: chi paga e quando
    Periodo A carico di Misura
    Giorni 1-3 (carenza) Datore di lavoro (secondo CCNL) Varia per CCNL (0%-100%)
    Dal 4° giorno INPS Percentuale della retribuzione media giornaliera (varia per CCNL)
    Integrazione datore Datore di lavoro Fino al 100% per il periodo previsto dal CCNL
    Comporto (max assenza) Durata fissata dal CCNL

    Che cos'è il comporto

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La sua durata non è fissata dalla legge ma varia per CCNL: ogni contratto collettivo stabilisce quanti giorni (o mesi) di assenza per malattia sono tollerati prima che il datore possa recedere dal contratto.

    Il superamento del comporto non costituisce licenziamento disciplinare, ma un recesso per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha comunque diritto al TFR e alle indennità di legge.

    La carenza: i primi tre giorni

    I primi tre giorni di malattia sono detti «di carenza»: l’INPS non eroga alcuna indennità. Il costo di questi giorni grava in tutto o in parte sul datore di lavoro secondo quanto previsto dal proprio CCNL. Alcuni contratti garantiscono il 100% della retribuzione fin dal primo giorno; altri prevedono una percentuale inferiore o nessuna copertura.

    L'integrazione contrattuale

    L’indennità INPS raramente copre l’intera retribuzione netta. Per ridurre la perdita economica, molti CCNL obbligano il datore a integrare l’indennità pubblica fino a una certa percentuale della retribuzione (spesso l’80% o il 100%) per un numero massimo di giorni nell’anno. Oltre quel limite, il lavoratore percepisce solo l’indennità INPS.

    Come leggere la busta paga durante la malattia

    In busta paga compariranno tipicamente: una trattenuta per i giorni non lavorati, una voce INPS malattia anticipata dal datore e riaddebitata all’istituto, e un’eventuale voce integrativa a carico aziendale. Il netto percepito può differire significativamente dallo stipendio ordinario a seconda del CCNL e del periodo di malattia.

    Casi pratici

    Tizio – tre giorni di influenza

    Tizio si ammala tre giorni: la carenza è interamente a suo carico o coperta dal datore secondo il CCNL applicato. L’INPS non interviene perché la malattia non supera il terzo giorno.

    Caia – ricovero di due settimane

    Caia è ricoverata 14 giorni. Dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità; il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL. I giorni rientrano nel conteggio del comporto annuo.

    Sempronio – malattia prolungata vicina al comporto

    Sempronio ha già accumulato molte assenze nell’anno. Se raggiunge il tetto di comporto fissato dal suo CCNL, il datore può recedere dal contratto con preavviso, riconoscendo TFR e indennità di legge.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per periodo di comporto?

    È il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore è obbligato a conservare il posto di lavoro. La durata è stabilita dal CCNL applicato al rapporto.

    Chi paga i primi tre giorni di malattia?

    I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS. Spetta al CCNL stabilire se e in quale misura il datore deve comunque retribuire quei giorni.

    L'INPS paga tutta la retribuzione durante la malattia?

    No. L’INPS eroga un’indennità che di norma non copre l’intera retribuzione. Molti CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore per avvicinare il netto a quello ordinario.

    Quanti giorni di malattia posso fare in un anno?

    Dipende dal comporto previsto dal tuo CCNL. Non esiste un limite unico di legge: ogni contratto collettivo stabilisce quante assenze sono tollerate prima che il datore possa recedere.

    Il licenziamento durante la malattia è sempre vietato?

    Non sempre. Il divieto vale fino al superamento del comporto; una volta scaduto il periodo, il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo, rispettando preavviso e indennità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 274 LB 2026: diritti amministrativi comunicazioni elettroniche

    Comma 274 LB 2026: diritti amministrativi comunicazioni elettroniche

    Comma 274 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessario aggiornamento dell’Allegato 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) per la misura concreta dei diritti amministrativi e per la definizione di eventuali soglie di esenzione, con decreto MIMIT di concerto con MEF. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    274. L’ articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , è sostituito dal seguente: «Art. 16. – (Diritti amministrativi) – 1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’ articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero, nel determinare l’entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione. 3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

  • Art. 15 D.Lgs. 198/2006 – Compiti e funzioni

    Art. 15 D.Lgs. 198/2006 – Compiti e funzioni

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

    2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

    3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.

    4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

    5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

    6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 515 Codice della Navigazione – Assicurazione della nave

    Art. 515 Codice della Navigazione – Assicurazione della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.