Commi 491-493 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 492 impone al MIT una ricognizione degli interventi finanziati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale ricognizione (atto amministrativo non normativo) condiziona l’operatività concreta del meccanismo dei commi 492-493. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
491. All’ articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»; c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 : a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 491): Competenza statale sulle infrastrutture nazionali e sui contratti pubblici.
- Art. 119 Costituzione (comma 492): Coordinamento dei flussi finanziari Stato-Regioni per le opere finanziate.
- Art. 81 Costituzione (comma 492): Copertura finanziaria delle nuove maggiori spese da revisione prezzi.
- Art. 93 TUIR (comma 491): Valutazione delle rimanenze nei lavori pluriennali con adeguamento prezzi.
- Art. 109 TUIR (comma 491): Competenza dei ricavi da adeguamento prezzi nell’esercizio di maturazione.
- Art. 10 TUIVA (comma 491): Regime IVA delle prestazioni di appalto e delle note di variazione.
