Autore: Andrea Marton

  • Comma 710 LB26: riparto Fondo unico inclusione persone con disabilità

    Comma 710 LB26: riparto Fondo unico inclusione persone con disabilità

    Comma 710 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 710 prevede l’adozione di uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con MEF, MIM, Interno e affari regionali, sulla base delle ipotesi tecniche della Commissione fabbisogni standard, previa intesa in Conferenza unificata. Senza termine espresso; tempi realistici tra marzo e giugno 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    710. Con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , afferenti alla finalità di cui all’ articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

  • Art. 97 DPR 495/1992 – Segnale di sbocco su molo o su argine

    Art. 97 DPR 495/1992 – Segnale di sbocco su molo o su argine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.

  • Art. 112 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con diritto di precedenza

    Art. 112 DPR 495/1992 – Segnale di intersezione con diritto di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate.

    2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A "T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).

    3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza… o di fermarsi e dare la precedenza.

  • Commi 68-72 LB 2026: contributo straordinario su riserva DTA enti creditizi

    Commi 68-72 LB 2026: contributo straordinario su riserva DTA enti creditizi

    Commi 68-72 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    68. All’ articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. A partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

    69. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all’ articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

    70. L’aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

    71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

    72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

  • Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali

    Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali

    Commi 99-107 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98: a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ; 2) dell’ articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ; 3) dell’ articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; 4) dell’ articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ; 5) dell’ articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ; b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’ articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; 2) dell’ articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 .

    100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’ articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; b) dell’ articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 .

    101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

    102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23 , 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

    103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

    104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’ articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e all’ articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

    105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

    107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

  • Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

  • Art. 548 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    Art. 548 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.

  • Commi 563-566 LB 2026: sisma Emilia 2012, da emergenza a ricostr

    Commi 563-566 LB 2026: sisma Emilia 2012, da emergenza a ricostr

    Commi 563-566 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi uno o più DPCM per la costituzione, organizzazione e disciplina del funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 18 marzo 2025, n. 40. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’ articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40 , in quanto compatibili.

    564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente: a) l’indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025; b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025; c) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d’emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

    565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    566. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40 , è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell’ articolo 110 del codice di procedura civile , in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all’organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025 . Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 .

  • Art. 114 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

    Art. 114 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.

  • Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 c.c. Separazione giudiziale

    In vigore

    La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

  • Art. 569 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    Art. 569 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile. La nota deve enunciare:

    a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;

    b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;

    c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

    d) l'importo della somma per la quale è fatta la trascrizione;

    e) gli interessi e le annualità che il credito produce;

    f) il tempo dell'esigibilità;

    g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

  • Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

    a) la reputazione del candidato acquirente;

    b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’emittente del token collegato ad attività;

    c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’emittente del token collegato ad attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

    d) se l’emittente del token collegato ad attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.